Non esiste l’obbligo di contraddittorio preventivo nel caso di controlli “a tavolino”

La Redazione
14 Febbraio 2024

Non esiste una disciplina positiva che generalizzi, in capo all’amministrazione finanziaria, l’obbligo di attivare il contraddittorio preventivo con il contribuente, al di fuori delle fattispecie normative in cui ciò sia espressamente previsto (nel caso di accertamenti consequenziali ad accessi, ispezioni e verifiche presso i luoghi di riferimento del contribuente).

In virtù di tale principio (chiarito anche dalla Corte costituzionale con la sentenza 21 marzo 2023 n. 47), i giudici di appello campani hanno ritenuto meritevole di accoglimento l'appello proposto dall'amministrazione finanziaria, la quale eccepiva l'insussistenza dell'obbligo di attivare il contraddittorio preventivo essendosi in presenza di una verifica “a tavolino”.