Contributi previdenziali: sussiste la responsabilità dell’INPS per il mancato versamento dei contributi non ancora prescritti?

Teresa Zappia
22 Febbraio 2024

L'Ente non è responsabile per il mancato versamento dei contributi da parte del datore, anche qualora il dipendente abbia denunciato l'omissione datoriale e non sia ancora decorso il termine di prescrizione.

Nel caso in cui non sia ancora decorso il termine di prescrizione, l'INPS è tenuto al versamento dei contributi omessi dal datore qualora il lavoratore abbia denunciato la situazione all'Istituto ma questo non abbia provveduto al recupero, tenuto anche conto del diritto del dipendente all'integrità della propria posizione contributiva?

La questione richiede innanzitutto di rammentare che l'art. 2116, co.1, c.c. prevede che le prestazioni indicate nell'art. 2114 cod. civ. sono dovute al prestatore di lavoro anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti (salvo diverse disposizioni delle leggi speciali). Il medesimo articolo dispone, al secondo comma, che le istituzioni di previdenza e di assistenza, in caso di mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, con responsabilità dell'imprenditore per il danno che ne deriva al lavoratore.

A ciò deve aggiungersi che, secondo la giurisprudenza di legittimità, è consolidato il principio di diritto secondo cui il nostro ordinamento non prevede alcuna azione del dipendente volta a condannare l'ente previdenziale alla regolarizzazione della sua posizione contributiva, nemmeno nell'ipotesi in cui l'ente previdenziale, che sia stato messo a conoscenza dell'inadempimento contributivo prima della decorrenza del termine di prescrizione, non si sia tempestivamente attivato nei confronti del datore obbligato, residuando a favore del lavoratore solo il rimedio risarcitorio nei confronti della parte datoriale.

Tale conclusione interpretativa deriva dall'estraneità del lavoratore in relazione all'obbligazione contributiva che ha per soggetto attivo l'ente previdenziale e per soggetto passivo il datore (artt. 2115 comma 2 c.c. e 19, l. n. 218/1952), escludendo un eventuale diritto di natura risarcitoria nei confronti dell'ente medesimo anche nell'ipotesi in cui quest'ultimo non si sia tempestivamente attivato nei confronti del datore per il recupero. È stato osservato, inoltre, che ove si configurasse un obbligo in capo all'Ente previdenziale di provvedere coattivamente al recupero dei contributi sulla base di una semplice denuncia del lavoratore, si esporrebbe lo stesso Ente  al rischio di dover sopportare le conseguenze dell'esito negativo di controversie giudiziarie basate essenzialmente sull'accertamento di fatti inerenti al rapporto di lavoro, rispetto al quale è estraneo, frustrando lo svolgimento delle sue funzioni aventi carattere pubblicistico e mettendone a repentaglio lo stesso buon andamento. 

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