Conciliazione sindacale: è valido il verbale stipulato tra datore e lavoratore in una sede non “protetta”?

Teresa Zappia
22 Febbraio 2024

Non grava sul lavoratore l'onere di provare l'incidenza sulla propria volontà della circostanza di aver sottoscritto il verbale di conciliazione presso una sede non “protetta”.

Qualora la conciliazione non sia avvenuta in sede sindacale si può affermare l'invalidità dell'atto transattivo sottoscritto dal lavoratore anche se questo abbia avuto un'effettiva assistenza sindacale?

La necessità che la conciliazione sindacale sia sottoscritta presso una sede sindacale non è un requisito formale, bensì funzionale ad assicurare al lavoratore la consapevolezza dell'atto dispositivo che sta per compiere, assicurando la corrispondenza della conciliazione ad una volontà non coartata e, quindi, genuina del lavoratore stesso. Ne consegue che ove tale consapevolezza risulti in concreto acquisita, ad esempio attraverso le esaurienti spiegazioni date dal conciliatore sindacale incaricato anche dal lavoratore, deve ritenersi raggiunto lo scopo perseguito dal legislatore.

La stipula del verbale di conciliazione in una sede diversa da quella sindacale non produce, in questa ipotesi, un effetto invalidante sulla transazione. Si precisa che, sul piano del riparto dell'onere probatorio, se la conciliazione è stata conclusa nella sede “protetta”, la prova della piena consapevolezza dell'atto dispositivo può ritenersi in re ipsa o desumersi in via presuntiva, sicché graverà sul lavoratore l'onere di provare che, ciononostante, egli non ha avuto effettiva assistenza sindacale.

Se, invece, la conciliazione è stata conclusa in una sede diversa, allora sarà il datore a dover dimostrare che, nonostante la conciliazione non sia avvenuta in una sede “protetta”, il dipendente ha avuto piena consapevolezza delle dichiarazioni negoziali sottoscritte, avendo ricevuto un'effettiva assistenza sindacale. Sarebbe, quindi, errato ricondurre in capo al dipendete l'onere di provare che la circostanza di aver proceduto alla conciliazione in una sede non “protetta” abbia in qualche modo determinato o contribuito a determinare uno squilibrio a favore del datore, incidendo sulla libera determinazione della propria volontà o limitando in qualche modo la comprensione della portata e delle conseguenze del proprio atto.

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