Termini di impugnazione della delibera assembleare: quando decorrono per il condomino che lascia l'assemblea, ma origlia la votazione?
22 Febbraio 2024
Con atto di citazione un condomino impugnava la delibera adottata dall'assemblea per sentirne dichiarare la nullità oppure annullabilità limitatamente ad alcuni punti all'ordine del giorno, riguardanti la nuova regolamentazione d'uso degli spazi condominiali con particolare riferimento a quelli riferiti alle aree di parcheggio nonché alla nomina dell'amministratore condominiale. Nel costituirsi il condominio dichiarava l'inammissibilità della domanda perché tardiva, rilevando il mancato rispetto dell'obbligatorio termine dei 30 giorni per l'impugnazione delle delibere. La sentenza di primo grado rigettava la domanda attorea adducendo la legittimità delle contestazioni del condominio e altrettanto faceva la Corte di appello competente decidendo sul gravame interposto dalla attrice, confermando la sentenza impugnata e regolando le spese del grado in base al principio della soccombenza. In particolare, la Corte territoriale rilevava al fine della valutazione della decorrenza del dies a quo, relativo al termine perentorio di 30 giorni per proporre l'impugnativa, che esso dovesse partire dallo stesso giorno in cui la delibera era stata approvata posto che il condomino, presente al momento dell'inizio della celebrazione dell'assemblea, l'aveva solo formalmente abbandonata non partecipando al voto «ma assistendo ad essa sulla soglia della porta così prendendo coscienza di quanto accaduto e quindi deciso dall'organo collettivo». La Corte di appello aggiungeva, poi, che non poteva sortire alcuna rilevanza favorevole per l'appellante il contenuto del verbale avendo affermato lapidariamente nell'atto introduttivo del giudizio che l'abbandono era avvenuto solo formalmente al fine di non far confluire i propri millesimi nel conteggio delle varie maggioranze e avendo descritto puntualmente dei particolari che solo con la presenza potevano essere riferiti. Contro la sentenza di appello veniva proposto ricorso per Cassazione. Al riguardo la Suprema Corte rileva che risulta pacifico che il condomino, pur avendo partecipato all'assemblea condominiale, prima dell'adozione della delibera assembleare sugli specifici punti impugnati dal condominio stesso, si era allontanato dal locale in cui la stessa si stava svolgendo, manifestando tale sua volontà e non partecipando alla conseguente votazione. Pertanto, il soggetto andava considerato propriamente assente all'atto dell'adozione della delibera concernente i due richiamati punti previsti all'ordine del giorno, ragion per cui il termine per impugnare la delibera non si sarebbe potuto considerare decorrente dallo stesso giorno di assunzione della delibera stessa, come erroneamente rilevato dalla Corte di appello. Infatti, diversamente da quanto opinato dal giudice del secondo grado, non avrebbe dovuto attribuirsi alcun rilievo all'avvenuta possibile percezione di quanto deliberato da parte del condomino allontanatosi, essendosi questi volontariamente portatosi fuori dal luogo in cui si stava tenendo l'assemblea e facendo prendere atto di ciò con annotazione a verbale, non intendendo partecipare alla votazione, ragion per cui avrebbe dovuto essere considerato legittimamente come assenza senza che, in virtù di tale situazione, potesse venirsi a configurarsi un fenomeno di “sostanziale astensione” del medesimo rispetto alla intervenuta delibera assembleare. Gli Ermellini ribadiscono il principio di diritto secondo cui: «qualora un condomino ad un certo punto, nel corso della celebrazione di un'assemblea condominiale, si allontani e tale circostanza viene fatta annotare sul verbale, se è incontrovertibile che l'allontanamento non incide sul quorum costitutivo tale circostanza, però, incide, altrettanto indiscutibilmente, su quello deliberativo relativamente ai singoli punti all'ordine del giorno rispetto ai quali il singolo (oppure più condomini) abbiano deciso di non prendere parte alla discussione e di non partecipare alla votazione». Rimane, infatti, del tutto irrilevante la possibile udibilità dall'esterno -da parte de condomini preventivamente allontanatesi del locale di svolgimento dell'assemblea- delle determinazioni che la stessa ha inteso adottare in proposito. Di conseguenza, il termine di 30 giorni previsto dall'art. 1137, comma 2., c.c. per l'impugnazione delle delibere annullabili non può farsi coincidere con quello del giorno di adozione della delibera sui punti all'ordine del giorno rispetto alla cui discussione e deliberazione il condominio stesso non ha voluto partecipare, dovendosi, a tutti gli effetti, quest'ultimo considerare assente. Per la Suprema Corte a tale principio di diritto dovrà uniformarsi il giudice di rinvio e tanto perché la Corte di appello avrebbe dovuto far legittimamente decorrere il suddetto termine da quello successivo della ricevuta comunicazione, da parte dei condomini allontanatosi, del verbale contenente la delibera eventualmente annullabile, ove eseguita, non potendo in mancanza nemmeno considerarsi iniziato a decorrere il detto termine. Per questi motivi la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata e rinviato, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello competente in diversa composizione. (tratto da dirittoegiustizia.it) |