Il Tribunale di Milano si pronuncia sul valore dei giudizi tecnici delle commissioni mediche
23 Febbraio 2024
Condividendo i principi affermati dalle Sezioni Unite e rimeditando anche la propria precedente giurisprudenza, il Tribunale esclude valenza “confessoria” di tali giudizi; tuttavia, enfatizzando le indicazioni provenienti dalla Cassazione stessa, attribuisce all'accertamento tecnico del nesso di causa medico-legale da parte delle commissioni mediche e al successivo riconoscimento ministeriale dell'indennizzo valore di prova presuntiva del nesso causale tra trasfusione e infezione ai fini della domanda risarcitoria. Il Tribunale si esprime altresì sulla natura dell'indennizzo riconosciuto ai familiari del soggetto contagiato ai sensi dell'art. 2, comma 3, l. n. 210/1992; ne esclude la natura di emolumento erogato iure successionis, ritenendo al contrario che si tratti di indennizzo erogato ai familiari iure proprio, non in virtù di un vincolo successorio ma per ragioni di vicinanza e solidarietà familiari. La circostanza assume particolare rilevanza in quanto, alla luce di tale qualificazione, tale indennizzo può essere dedotto dal risarcimento liquidato ai familiari iure proprio per la perdita del congiunto. |