Segnalazioni di operazioni sospette e indicatori di anomalia

26 Febbraio 2024

La Cassazione analizza una fattispecie relativa all'obbligo di segnalazione di operazioni sospette in capo al professionista depositario della contabilità di una società.

Massima

È previsto l'obbligo di segnalazione in capo ai commercialisti laddove vi sia evidente corrispondenza tra l'operatività sospetta e gli indicatori di anomalia emanati dalla Banca d'Italia. Qualora non venga rispettato il suddetto vincolo, è prevista opportuna sanzione per omessa SOS all'Unità di Informazione Finanziaria.

Il caso

A seguito di opposizione proposta dinanzi al Tribunale di Alessandria avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 118799, emessa il 22 novembre 2013 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), veniva inflitta all'opponente una sanzione pecuniaria di euro 602.900,00, per l'omessa segnalazione alla UIF delle operazioni sospette poste in essere dalla società cliente del professionista accusato, nonché depositario della contabilità dell'azienda, in violazione dell'art. 3, Legge 05 luglio 1991, n. 197, e dell'art. 41, d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231.

Riassunto il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Roma, competente per territorio, con sentenza n. 10075/2018, veniva parzialmente accolta l'opposizione e, di conseguenza, ridotta la sanzione a euro 300.000,00.  

La decisione veniva impugnata e si proponeva appello al Giudice di secondo grado che, con sentenza del 22 luglio 2019, n. 4128/2019, annullava l'ingiunzione del MEF, basando il provvedimento sull'assenza di elementi idonei ai fini del sospetto riciclaggio.

Così, il Ministero presentava ricorso in Cassazione, rimesso in pubblica udienza.

La questione

La seconda sezione civile della Corte di Cassazione esaminava la questione e si interrogava sul giudizio della Corte d'Appello di Roma, ritenendo che quest'ultima avesse omesso l'esame di fatti storici rilevanti nell'escludere l'esistenza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta in capo al professionista.

A tal proposito, la Suprema Corte evidenziava negligenza in merito ad «alcuni nitidi indici di anomalia», previsti dalla Banca d'Italia e nelle istruzioni dell'Ufficio Italiano Cambi (UIC); difatti, nel caso di specie, nel periodo dal 28 aprile 2006 al 12 giugno 2018, vi erano stati diversi prelievi in contante dai conti correnti intestati all'impresa, per un ammontare complessivo di euro 12.057.600,00. In presenza di tali evidenti abnormità nel modus operandi dell'azienda, il professionista era tenuto ad effettuare la SOS, al fine di permettere all'Autorità competente di verificare se tali prelevamenti bancari fossero finalizzati ad eludere le disposizioni normative in materia di riciclaggio.

Alla luce di quanto rilevato, la Corte accoglieva il ricorso proposto dal MEF, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Le soluzioni giuridiche

La Corte di Cassazione sviluppava la risposta decisoria muovendo da due motivazioni principali.

In primo luogo, evidenziava una violazione e falsa applicazione dell'art. 3, d.l. 3 maggio 1991, n. 143 - convertito dalla L. n. 197/1991 - e dell'art. 4, d.lgs. n. 231/2007, dovuti all'errore del Giudice di secondo grado nel non aver correttamente valutato la natura dei prelievi, alla luce di elementi quali: l'ammontare, l'assenza di giustificazione e le tempistiche. Fattori, questi, chiaramente ricollegabili all'attività di «reinvestimento dei proventi illeciti in attività legali».  

Nello specifico, secondo l'art. 3, commi 1 e 2, D.L. 143/1991, il d.lgs. 26 maggio 1997, n. 153, ed il d.lgs. 20 febbraio 2004, n. 56, è obbligo degli intermediari segnalare all'Autorità competente qualsiasi operazione sospetta, sulla base della sua natura o entità e delle circostanze professionali ed economiche del soggetto interessato, tale da far presumere che i beni possano avere provenienza illegale e si possano realizzare gli illeciti previsti dagli artt. 648-bis e 648-ter c.p.

In secondo luogo, gli Ermellini contestavano l'omesso esame di fatti storici essenziali ai fini della decisione, rappresentati dalle 186 operazioni di prelievo di contanti in poco più di due anni e dall'importante cifra ricavata (di oltre 12 milioni di euro).

Nel caso di specie, infatti, risultava che la S.r.l. acquistasse la merce da soggetti privati, senza fatturazione, per poi cederla alla società acquirente, emettendo relativa fattura di vendita.

Dunque, la decisione, così come cristallizzatasi, si discostava dal dato normativo, non attenendosi a quanto previsto dalle norme in materia di riciclaggio e trascurando evidenti elementi di anomalia desumibili dagli atti del giudizio; altresì, si riteneva che la stessa Banca d'Italia e l'UIC avessero ben delimitato le anomalie in subiecta materia.

Pertanto, la Suprema Corte accoglieva i motivi del ricorso e stabiliva l'infondatezza del giudizio della Corte d'Appello di Roma, in quanto, viste le manifeste anomalie, il professionista avrebbe dovuto sicuramente segnalare tali operazioni nel rispetto della normativa vigente.

Osservazioni

L'importanza giurisprudenziale della sentenza è ravvisabile nelle normative citate nella decisione, alla luce delle quali è fatto obbligo di segnalare qualsivoglia operazione, laddove vi sia evidente corrispondenza tra l'operatività sospetta e gli indicatori di anomalia. La vexata quaestio è quella più dibattuta, in verità, da quando sono stati introdotti gli obblighi antiriciclaggio.

Come già evidenziato, la normativa specifica che la valutazione da parte degli intermediari soggetti al vincolo è legata all'analisi di specifici fattori che possono porre l'interrogativo sulla liceità di determinate attività.

Nel caso di specie, la cornice normativa di riferimento fa capo a diverse disposizioni, quali: l'art. 3, comma 1 e 2, D.L. n. 143/1991, relativo ai “Provvedimenti urgenti per […] prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio”, il D.lgs. n. 153/1997 concernente l'“Integrazione dell'attuazione della Direttiva n. 91/308/CEE in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita” e, infine, il D.lgs. n. 56/2004. Anche se, poi, oggi inseriti nel D.lgs. 231/2007.

Vista la discrezionalità talvolta concessa a tali soggetti obbligati, tenuti alla valutazione di circostanze che possono risultare incerte, in aggiunta alle già citate norme rilevano altresì le “Istruzioni operative per l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio”, emanate dalla Banca d'Italia nel febbraio 1993 (e successivamente aggiornate).

L'obiettivo è quello di limitare tale indeterminatezza, assicurando omogeneità nei comportamenti dei professionisti, nonché di confinare forme di arbitraggio normativo al fine di eludere specifici obblighi di legge.

In aggiunta, norma cardine in materia cui si fa riferimento nel caso di specie, è il Decreto 21 novembre 2007, n. 231, il quale prevede, all'art. 35, il vincolo di segnalazione delle operazioni sospette per determinati soggetti «quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del presente decreto. Il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia di cui all'art. 49 e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di sospetto». Pur essendo, chi scrive, notoriamente contrario ad impostazioni “automatizzate” per le segnalazioni in questione, in questo caso, onestamente, le anomalie erano palesi.

Da ultimo, gli Ermellini sottolineano un principio di diritto consolidato, espresso dalla Cass. Civ., Sez. II, 10 aprile 2007, n. 8699 (Cass. Civ., Sez. II, 8 agosto 2018, n. 20647), secondo cui «in materia di sanzioni amministrative per violazioni della disciplina antiriciclaggio, l'obbligo di segnalazione a carico del responsabile della dipendenza, dell'ufficio o di altro punto operativo di operazioni che a suo avviso, sulla base dei parametri indicati dalla legge, potrebbero provenire da taluno dei reati indicati nell'art. 648-bis c.p., stabilita dall'art. 3, comma 1 e 2, D.L. 3 maggio 1991, n. 143 (convertito in legge n. 197 del 1991) non è subordinata all'evidenziazione dalle indagini preliminari dell'operatore e degli intermediari di un quadro indiziario di riciclaggio, e neppure all'esclusione, in base al loro personale convincimento, dell'estraneità delle operazioni ad una attività delittuosa, ma ad un giudizio obiettivo sulla idoneità di esse, valutati gli elementi oggettivi e soggettivi che la caratterizzano, ad essere strumento di elusione alle disposizioni dirette a prevenire e punire l'attività di riciclaggio».

Guida all'approfondimento

Mongelli G., Romanazzi S., Il fenomeno del riciclaggio e il quadro normativo, in Dell'Atti S., Mongelli G. (a cura di), Il rischio del riciclaggio. Normativa soggetti coinvolti e procedure sanzionatorie, FrancoAngeli, 2022, 15 – 65.

R. Ceccarini, Obbligo di segnalazione: sanzioni amministrative per le violazioni della disciplina antiriciclaggio, in Advisora, 31 gennaio 2024.

R. Razzante, Manuale di legislazione e prassi dell'antiriciclaggio, II ed., Giappichelli, 2023.

R. Razzante, Riciclaggio e reati connessi, Giuffrè, 2023.

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