L’emissione di strumenti finanziari partecipativi da parte delle PMI s.r.l.

28 Febbraio 2024

Il contributo si interroga sulla possibilità, per le PMI non innovative, di emettere strumenti finanziari partecipativi, in deroga all’art. 26, comma 7, d.l. Start-up.

Le PMI non innovative, costituite in forma di S.r.l., possono emettere strumenti finanziari partecipativi?

Le Piccole e Medie Imprese (PMI) sono disciplinate - in linea generale - dalla normativa comunitaria (Racc. CE 2003/361/CE; Reg. Dir. 2014/65/UE; Reg. UE 2017/1129). E' la normativa europea, infatti, ha fissare i parametri occupazionali e di fatturato in base ai quali una società può essere qualificata come PMI. Tale qualifica permette alla società di beneficiare di contributi pubblici ed in generale dei c.d. “aiuti di Stato”, di ottenere agevolazioni fiscali e di accedere a strumenti di finanza agevolata. La PMI può anche assumere a forma di s.r.l.. In questo caso vige una particolare disciplina che prevede deroghe a quella ordinaria. Le deroghe previste per le PMI s.r.l. nonché per le PMI innovative sono contenute nel c.d. DL start-up (D.L. n. 179/2012, conv. in L. n. 221/2012).

Quanto agli strumenti finanziari partecipativi (SFP), trattasi di titoli ibridi, introdotti con la riforma del diritto societario del 2003 e disciplinati dall'art. 2346 c.c., un po' capitale di rischio (azioni) e un po' capitale di debito (equity), che non comportano l'assunzione della qualità di socio pur implicando la partecipazione alla gestione della società, la cui ratio è quella di reperire risorse senza l'acquisizione di nuovi soci.

Orbene, in deroga alla disciplina ordinaria delle s.r.l., l'atto costitutivo delle start up innovative può prevedere l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi (D. L. 18/10/2012, n.179, art. 26 comma 7 ). Ma è possibile per le PMI s.r.l. emettere strumenti finanziari partecipativi, se ciò è previsto dallo statuto? Secondo l'orientamento prevalente (Cons. Nazionale Notariato - Studio n. 101-2018/I), che si fonda  sul contenuto letterale dell'art. 26, comma 7, D.L. Start up cit., il quale fa riferimento alle sole start-up innovative, le PMI s.r.l. non innovative non potrebbero emettere strumenti finanziari partecipativi. Secondo tale orientamento nel novero delle disposizioni il cui ambito applicativo è stato “deviato” dalla start up innovativa alla PMI s.r.l. non rientra, infatti, il comma 7 dell'art. 26 che consente alle società di cui all'art. 25, comma 2 (e, dunque, alle start up innovative in forma di s.r.l.), l'emissione, a seguito dell'apporto di soci o di terzi anche di opera o servizi, di strumenti finanziari partecipativi forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli artt. 2479 e 2479-bis c.c. Lo Studio sottolinea l'analogia con la disciplina delle s.p.a.: l'art. 2346, comma 6, che consente alla s.p.a., a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, di emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti. Sennonché - si evidenzia ancora nello Studio - nella s.p.a. l'esclusione dal voto non è assoluta, ai sensi dell'art. 2351, comma 5, gli strumenti finanziari delle s.p.a. possono esser dotati del diritto di voto su argomenti specificamente indicati e in particolare può essere ad essi riservata, secondo modalità stabilite dallo statuto, la nomina di un componente indipendente del c.d.a o del consiglio di sorveglianza o di un sindaco. Si tratta dell'unica disposizione “derogatoria” rimasta prerogativa delle sole start-up innovative che richiede un intervento statutario e che non trova applicazione automatica (Cons. Nazionale Notariato - Studio n. 101-2018/I, La nuova disciplina delle PMI società a responsabilità limitata - Approvato dalla Commissione Studi d'Impresa il 19/04/2018).

In conclusione, la risposta al quesito sembrerebbe essere negativa: è da ritenere, infatti, che le PMI non innovative, costituite in forma di S.r.l., non possano emettere strumenti finanziari partecipativi. Ciò perché il testo letterale della norma (art. 26, comma 7, D.L. Start up) menziona espressamente solo le imprese start-up innovative (e gli incubatori certificati di start-up innovative) sicché, mentre sarebbe possibile per le PMI s.r.l. che rivestono tale qualifica emettere strumenti finanziari partecipativi forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci, non lo sarebbe invece per quelle non innovative.