Non ha natura speculativa il contratto derivato stipulato per coprire le oscillazioni del tasso di interesse

07 Marzo 2024

La società ALFA impugnava l'avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle Entrate ha recuperato a tassazione, per l'anno d'imposta 2016, gli importi relativi agli interessi passivi originati da un contratto di prodotti derivati (IRS) sottoscritto dalla ALFA nel 2012.

Massima

Il contratto derivato stipulato da una società, al fine di coprire le oscillazioni del tasso di interesse dei canoni di un contratto di leasing a tasso variabile stipulato dalla medesima società, non ha natura speculativa; pertanto, i relativi interessi passivi sono deducibili, qualora la finalità del contratto derivato sia quella di coprire operazioni che attengono all’esercizio dell’attività imprenditoriale.

Il caso 

Nel caso di specie l'Agenzia delle Entrate riteneva che, tali voci di costo non erano inerenti all'attività di impresa ai sensi degli artt. 109 e 112 del TUIR.

La mancata deducibilità deli interessi passivi ha generato, secondo l'Agenzia delle Entrate, una maggiore IRES e una maggiore IRAP.

La società ALFA ha pertanto proposto ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Verona.

La questione

La questione trae origine dal fatto che la ALFA, che produce energia elettrica tramite centrali fotovoltaiche a terra, al fine di acquisire la proprietà di tre centrali elettriche fotovoltaiche in costruzione, ha stipulato nell’anno 2010 un contratto di leasing della durata di anni diciotto con canone variabile indicizzato all’Euribor di 3 mesi.

Nel 2012 Alfa ha stipulato, con la medesima società di leasing, un contratto c.d. “derivato” collegato al contratto di leasing e avente ad oggetto la tutela con tasso fisso in caso di eccessivo rialzo del tasso variabile del contratto di leasing. Il contratto derivato era denominato IRS (Interest Rate Swap) e prevedeva la corresponsione del differenziale tra un tasso fisso predeterminato e l’Euribor 3 mesi sul capitale nozionale. Nel corso degli anni il tasso Euribor 3 mesi è calato e, pertanto, ALFA ha sostenuto rate del leasing inferiori ma, al contempo, ha dovuto corrispondere alla società di leasing i differenziali di tasso.

L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto gli interessi passivi del contratto derivato non inerenti all’attività d’impresa.

ALFA ha quindi proposto ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di Verona, rilevando come il derivato oggetto di causa abbia una finalità di copertura e, pertanto, gli interessi passivi ad esso collegati sono deducibili in quanto inerenti.

Si è costituita in giudizio l’Agenzia delle Entrate, sostenendo che il contratto derivato non potrebbe essere considerato un contratto di copertura perché non emergerebbe la volontà di ALFA di stipulare il derivato per coprire il rischio del leasing; perché non è indicato nel derivato che si tratta di una copertura né è presente alcun riferimento al leasing; perché il derivato è stato stipulato due anni dopo rispetto al leasing e aveva durata inferiore; perché il contratto derivato non riusciva mai a coprire integralmente il rischio di fluttuazione dei tassi.

La soluzione giuridica

La CGT di Verona analizza la questione prendendo avvio dal proprio precedente su analoga fattispecie relativa all'anno di imposta 2015 e tra le stesse parti, nella quale la CGT ha affermato il principio per il quale la attraverso la stipula dell'IRS (Interest Rate Swap), “parte ricorrente ha sostanzialmente trasformato un leasing finanziario che prevedeva il pagamento di canoni a tasso variabile in un leasing finanziario a tasso fisso. Pertanto, l'IRS è stato stipulato unicamente con la finalità di coprire il pagamento dei canoni leasing dalle oscillazioni del tasso di interesse e non sussiste alcun intendo speculativo. Tema del decidere è solo la prova dell'inerenza … una serie di elementi presuntivi sorreggono la tesi dello stretto collegamento negoziale tra le due operazioni. In primo luogo, il fatto che quando il derivato fu stipulato esisteva per i debitori l'esigenza di ripararsi dalle variazioni dello spread, che avevano portato alla grande crisi del 2011, e far diventare per quanto possibile fisso il tasso variabile. In secondo luogo, la circostanza … che la società aveva solo un contratto di leasing cosicché non poteva che essere collegato a quel derivato. In terzo luogo, sono insignificanti le circostanze indicate dall'Ufficio quale indizio dell'assenza di collegamento, cioè la circostanza che lo swap avesse durata inferiore al leasing e che comunque uno swap a tasso inferiore potesse comportare una perdita per la società. Va infatti notato che era comunque interesse della società stipulante ridurre il rischio di perdite sul tasso del contratto principale, sia nel tempo sia quantitativamente, fermo che comunque i due rapporti erano evidentemente collegati, con la conseguente deducibilità” (C.G.T. I grado Verona, sentenza n. 175/2022 depositata in data 24 ottobre 2022).

La C.G.T. ritiene di aderire a tale orientamento anche relativamente all'anno di imposta 2016, alla luce del disposto dell'art. 112 c. 6 TUIR, a mente del quale l'operazione si considera di copertura quando ha lo scopo di proteggere dal rischio di avverse variazioni dei tassi di interesse, nonché dei precedenti di legittimità sul punto.

La Cassazione, infatti, occupandosi della disciplina del contratto di IRS hanno enunciato alcuni importanti principi di diritto.

In primis, le Sezioni Unite della Cassazione hanno spiegato come il contratto di IRS sia un contratto derivato che prevede l'impegno reciproco delle parti di pagare l'una all'altra, a date prestabilite, gli interessi prodotti da una stessa somma di denaro, presa quale astratto riferimento e denominato nozionale, per un dato periodo di tempo (Cass. civ. S.U., 12 maggio 2020, n. 8770).

Le “operazioni di copertura” sono state definite come quelle effettuate a scopo di protezione, dal rischio di variabili negative dei tassi di interesse, dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato a condizione che sussistano l'intento dell'ente di porre in essere la copertura, l'elevata correlazione tra attività coperte e contratto di copertura e che vi sia documentazione della sussistenza di tali condizioni (Cass. civ. 12 novembre 2019, n. 29179).

Quanto alla deducibilità degli accantonamenti per la copertura del rischio inerente a operazioni sui derivati, la Cassazione ha rilevato come la società non operante nel settore creditizio o finanziario, abbia l'onere di allegare e di provare che la finalità del contratto sia quella di coprire operazioni che attengono all'esercizio dell'attività imprenditoriale, in quanto l'inerenza sussiste soltanto quando la componente negativa sia riferibile ad un'operazione svolta in relazione all'oggetto dell'impresa (Cass. civ., 25 maggio 2021, n. 14221).

Infine, la Cassazione ha precisato che, in ogni caso, la meritevolezza del contratto va apprezzata ex ante e non già ex post, in quanto la liceità del contratto non può dipendere dal risultato economico concretamente conseguito dall'investitore (Cass. civ., 7 novembre 2022, n. 32705).

Le conclusioni della Corte di Giustizia Tributaria

La Corte di Giustizia Tributaria applica i principi di legittimità sopra richiamati al caso concreto, in relazione alle contestazioni svolte dall'Agenzia delle Entrate e alla documentazione in atti.

Quanto alla dimostrazione “dell'intento dell'ente di porre in essere la copertura”, tale intento risulta provato dal fatto che dalla lettura della nota integrativa al bilancio 2016 della ALFA risulta espressamente dichiara la finalità e l'oggetto della copertura, cioè il fatto che il contratto derivato non veniva stipulato per generiche finalità di copertura bensì espressamente per proteggere ALFA dal rischio di oscillazione del tasso di interesse del contratto di leasing.

Il collegio evidenzia inoltre come vi siano numerosi elementi che portano a ritenere che vi fosse una “elevata correlazione” tra le caratteristiche tecnico-finanziarie dell'IRS e le caratteristiche del contratto di leasing, tali da assicurare la voluta azione di copertura dell'uno nei confronti dell'altro.

Osservazioni

La sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Verona in commento ricostruisce in modo puntuale i precedenti di legittimità pronunciati dalla Cassazione in materia di contratti derivati.

Da una parte, la Corte compie la ricostruzione dei principi di diritto che possono essere ricondotti alla fattispecie e, dall’altra, cala detti principi nel caso di specie, elencando in modo puntuale le motivazioni che portano a non condividere la ricostruzione giuridico-fattuale compiuta dall’Agenzia delle Entrate e, quindi, all’accoglimento del ricorso.

La questione giuridica alla base della pronuncia in commento assume poi un’importanza specifica nell’attuale momento storico in cui i tassi di interesse sono soggetti a variazioni continue e tutelarsi con adeguati prodotti finanziari di “protezione” risulta quanto mai opportuno.

In conclusione, la C.G.T. di Verona ritiene, in modo condivisibile, che sia stata fornita la prova della natura non speculativa del contratto derivato sottoscritto da ALFA e della sua inerenza con le finalità societarie.

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