Il parere del Consiglio di Stato sulla T.U.N. sintetizzato in 10 punti

06 Marzo 2024

Sulla bozza di decreto governativo relativa alla Tabella Unica Nazionale ex art. 138 del codice delle assicurazioni, il Consiglio di Stato ha espresso un parere critico su vari aspetti della proposta, sollevando varie inadeguatezze riguardanti l'aggiornamento dei dati, la metodologia adottata e l'equilibrio tra la sostenibilità economica del sistema assicurativo e la tutela delle vittime. Il focus esamina le osservazioni del Consiglio di Stato, ripartendole in 10 punti.

1) Mancata adozione del decreto entro il termine previsto

La prima critica riguarda il superamento del termine normativamente previsto per l'adozione del decreto («è ampiamente elasso») che, nondimeno viene valutato normativamente come puramente ordinatorio (non vi sarebbe un «ancoraggio temporale perentorio»).

2) Complessità nella definizione della tabelle di risarcimento e rispetto delle direttive della normativa primaria

Una notazione del C.d.S. si concentra sulla complessità intrinseca nel definire le tabelle risarcitorie che dovrebbero bilanciare equamente il diritto al risarcimento delle vittime con la sostenibilità del sistema assicurativo. Il documento evidenzia come questa duplice funzione non sia stata pienamente risolta, rischiando di inclinare il bilanciamento a favore degli interessi assicurativi a scapito delle esigenze di giustizia per le vittime.

La critica più severa riguarda il potenziale rischio che le tabelle proposte possano tradursi in una diminuzione della tutela offerta alle vittime di incidenti. Questo rischio è particolarmente preoccupante in un contesto che richiede un equilibrio delicato tra la necessità di garantire risarcimenti adeguati e l'obiettivo di mantenere la sostenibilità economica del sistema assicurativo.

3) Insufficiente coinvolgimento e valutazione critica dei ministeri

La procedura di concertazione tra i diversi Ministeri è stata criticata per la sua apparente superficialità. Pur valutando che la concertazione è caratterizzata da un alto tasso di «politicità e alta discrezionalità» l'assenza di una valutazione critica approfondita da parte del Ministro della Giustizia e di altri ministeri coinvolti (non basterebbe la mera dicitura «nulla-osta») suggerisce una mancanza di dialogo sostanziale su una materia di grande importanza sociale ed economica, minando la legittimità e l'efficacia del decreto.

Il C.d.S. critica la mancanza di un approccio più inclusivo e partecipativo nella formulazione delle tabelle anche alla luce del fatto che l'articolato del regolamento si limita, nei quattro articoli di cui si compone, a richiamare, al fine di conferir loro rilievo regolamentare, le tavole e le tabelle collocate in allegato la cui logica non è ricavabile da un discorso sufficientemente argomentato.

4) Carenza di dati aggiornati e analisi di impatto

La mancanza di dati aggiornati e di un'analisi di impatto comprensiva rappresenta una significativa lacuna nel processo di elaborazione del decreto. Questa carenza («senza peraltro fornirne puntuale riscontro documentale») impedisce una valutazione accurata dell'impatto delle tabelle sulle vittime di incidenti e sul sistema assicurativo, limitando la capacità del legislatore di formulare regolamenti equi ed efficaci. Il C.d.S. tra i vari contributi segnala quello dell’IVASS che non fornirebbe dati temporalmente documentati.

5) Rischio di diminuzione della tutela della vittime

Il C.d.S. rimprovera l'assenza di un adeguato confronto comparativo con i parametri attuali (tabelle giudiziarie di Milano e Roma), che sarebbe essenziale per valutare l'efficacia e la congruenza delle nuove tabelle rispetto alle precedenti, soprattutto in termini di entità risarcimento.

6) Ambiguità nell'approccio metodologico alla valutazione del danno

Il documento critica l'approccio metodologico adottato nella valutazione del danno, evidenziando una mancanza di chiarezza e coerenza nelle direttive per la determinazione dei risarcimenti («l’intellegibilità dell’intervento normativo in esame risulta compromessa»).

Viene sollevata la questione del bilanciamento tra la sostenibilità economica del sistema assicurativo e la piena tutela delle vittime di incidenti o malpractice, sottolineando che eventuali misure di razionalizzazione dei costi non dovrebbero ridurre l'efficacia della tutela offerta. Questa ambiguità metodologica rischia di compromettere la precisione e l'equità dei risarcimenti.

7) Inadeguata considerazione dell'impatto inflattivo 

La critica si estende alla mancata o insufficiente considerazione dell'impatto inflattivo sui valori di risarcimento stabiliti dalle tabelle di Milano e Roma. Il C.d.S. afferma che «la complessiva razionalità dell’operazione algoritmica implementata – di per sé non arbitraria ed anzi tecnicamente necessitata – appare, per un verso, concretamente compromessa, e resa non compiutamente intellegibile, da un approntamento non adeguato e non aggiornato dei dati aggregati di riferimento». Senza un adeguato meccanismo di tenuta in considerazione delle variazioni del potere d'acquisto, i valori di risarcimento potrebbero non essere adeguatamente valutati.

8) Non è assicurata la spiegazione dei dati rispetto alla giurisprudenza consolidata

Viene sollevata una critica riguardo alla possibile incoerenza delle tabelle con la giurisprudenza consolidata, elemento che potrebbe generare incertezza e iniquità nel trattamento delle vittime. Un allineamento insufficiente con i principi giurisprudenziali consolidati mina la prevedibilità e l'equità del sistema di risarcimento.

9) Inadeguata spiegazione dei criteri di personalizzazione del calcolo del risarcimento

La critica si focalizza sulla inadeguatezza delle spiegazioni di meccanismi adeguati per personalizzare il calcolo del risarcimento in base alle circostanze individuali delle vittime (mancanza di «adeguata disaggregazione dei dati disponibili dovrebbe tenere conto non solo della curva statistica dei punti di invalidità riconosciuti nell’arco temporale rappresentativo, ma anche della misura degli incrementi percentuali in funzione di differenziazione equitativa»). Questa mancanza limiterebbe la capacità del sistema di adeguare il risarcimento alle specificità del caso, compromettendo l'equità e l'adeguatezza del risarcimento stesso.

10) Il C.d.S. ha «sospeso» il suo parere

Il C.d.S. ha «sospeso» quindi il suo parere per permettere all'Amministrazione richiedente di rivedere e aggiornare, anche attraverso un confronto pubblico con i rappresentanti interessati, l'analisi e i dati che sostengono la complessa elaborazione delle tabelle. Questo processo dovrebbe includere l'esame dettagliato e specifico rispetto ai criteri tabellari attualmente adottati nei tribunali e confermati dalla giurisprudenza di legittimità. Inoltre, dovrà essere chiarito il percorso verso la standardizzazione e l'uniformazione delle procedure.

Conclusioni

Il Consiglio di Stato, con inaspettato puntiglio, ha prescritto un’idonea concertazione tra Ministeri, un aggiornamento dei dati comparativi e una maggiore attenzione alla tutela delle vittime.

La sospensione del parere  comporta l’inevitabile allungamento della  procedura di approvazione della Tabella Unica Nazionale (T.U.N.). La necessità di ulteriori (prevedibilmente) laboriose concertazioni interministeriali e la complessità nell'omogeneizzare le tabelle per la comparazione ritarderanno ancora l’approvazione.

Ormai, però e con insistenza sempre maggiore,  tutti gli operatori del settore auspicano la realizzazione della Tabelle Unica Nazionale, così da por fine alle estenuanti incertezze sull’applicazione delle tabelle di Milano e Roma. Una «predittività», finalmente, normativa.

Riferimenti

D.lgs. n. 209/2005, art. 138 Codice delle assicurazioni private;

Rodolfi M., Il Consiglio di Stato sospende il proprio parere sulla T.U.N., JIS,  20.2.2024, 23 Febbraio 2024; 

Ziviz P., Macropermanenti: poco spazio per il danno morale nella nuova Tabella Unica Nazionale, Patrizia , JUS,  29 Gennaio 2024

Morozzi. F. “Il Consiglio di Stato boccia la TUN e ci fa pensare in SIMLA , 2024, ”https://www.simlaweb.it/il-consiglio-di-stato-boccia-la-tun-e-ci-fa-pensare/

Ponzanelli G. , Il Consiglio di Stato boccia la bozza di decreto del governo sulla Tabella Unica Nazionale ex art.138 cda..;

Società S., Melchiorre Gioia, https://www.melchiorregioia.it/wp-content/uploads/2024/02/Ponzanelli_Consiglio-di-Stato_20.02.pdf

Sommario