La specialità e la contestualità della procura nel ricorso per cassazione: un chiarimento definitivo dalle Sezioni Unite

Pasqualina Farina
11 Gennaio 2024

Le Sezioni Unite si sono pronunciate sulla questione della specialità della procura nel ricorso per cassazione, escludendo la necessaria contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell'atto a cui accede (e, quindi, l’inammissibilità del ricorso).

Questione controversa

Le Sezioni Unite si sono pronunciate sulla questione di massima di particolare importanza - che ha peraltro dato luogo ad un contrasto nella giurisprudenza di legittimità - quale quello della necessità della contestualità del conferimento della procura in tema di ricorso per cassazione rispetto alla redazione dell'atto; ovvero se sia sufficiente che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare (e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso).

Possibili soluzioni
Prima soluzione Seconda soluzione

Per un primo orientamento la procura conferita prima della redazione del ricorso per cassazione e in un luogo diverso da quello indicato nell'atto è invalida, perché l'art. 83, comma 3, c.p.c. attribuisce al difensore il potere di certificare l'autografia della sottoscrizione della parte soltanto in relazione alla formazione di uno degli atti in cui si esplica l'attività difensiva, rispetto ai quali, pertanto, è necessario che la contestualità dell'autenticazione da parte del procuratore (1).

Per una diversa impostazione, in tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura ex art. 83, comma 3, c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell'atto cui va riferita, poiché, anche laddove la procura sia stata redatta, sottoscritta e autenticata in data anteriore a quella del ricorso, è possibile desumerne la specialità sia dalla sua congiunzione (materiale o telematica) al ricorso, sia dalla sua susseguente notifica insieme a quest'ultimo (2). Segnatamente, la Suprema Corte ha preso le distanze dal precedente orientamento laddove si attribuiva rilievo invalidante alla mera anteriorità della data di conferimento della procura rispetto a quella di redazione del ricorso unitamente a quello della diversità dei luoghi in cui sia l'uno, sia l'altra sono confezionati. In questo stato di cose, la «contestualità», spaziale e/o cronologica, del conferimento della procura e dell'autenticazione della relativa sottoscrizione rispetto alla redazione dell'atto non integrerebbe un requisito prescritto dall'art. 83, comma 3, c.p.c.

Del resto la Cassazione aveva già ritenuto, anche con riferimento al ricorso per cassazione, che l'apposizione della procura a margine (o in calce) al ricorso provava il rapporto fiduciario tra la parte ed il difensore scelto nell'ambito di quel giudizio, ex art. 83 c.p.c., la cui ratio tende a rendere certo e conoscibile il potere rappresentativo del difensore rispetto alla parte (e non a verificare la corrispondenza dell'attività svolta dal difensore all'effettivo volere del rappresentato, la quale attiene esclusivamente al rapporto interno tra difensore e cliente). Da qui il principio che, ai fini del valido conferimento della procura, non occorre che sia contestuale o successiva alla redazione dell'atto, non essendo richiesta a pena di nullità la dimostrazione della volontà di fare proprio il contenuto dell'atto nel momento stesso della sua formulazione o ex post (3).

Tale assunto va necessariamente coordinato con l'art. 365 c.p.c. che impone, per il giudizio di cassazione, il conferimento di procura speciale e che, giocoforza, richiede, ai fini della validità della stessa procura e dell'ammissibilità del ricorso, la certezza che la procura sia conferita per impugnare una determinata sentenza con quel peculiare mezzo di impugnazione (per l'appunto il ricorso per cassazione).

Quanto a tale ultimo requisito, la giurisprudenza di legittimità ha sempre considerato necessario e sufficiente, che la procura sia conferita: i) successivamente alla data di pubblicazione della sentenza da impugnare, perché solo in quel momento sussiste concretamente l'interesse ad impugnare (4); ii) in data anteriore o coeva rispetto alla data della sua notificazione (5). Pertanto, per questo indirizzo, è validamente conferita la procura per il ricorso per cassazione apposta su di un foglio separato e mancante di data, purché materialmente unito al ricorso; ciò sul presupposto che la stessa va apprezzata, rispetto al foglio che la contiene, alla stregua di qualsiasi procura apposta in calce al ricorso, per cui la posteriorità del rilascio della procura rispetto alla sentenza impugnata si presume dall'intima connessione con il ricorso cui accede e nel quale la sentenza è menzionata, mentre l'anteriorità rispetto alla notifica risulta dal contenuto della copia notificata del ricorso (6).

(1) Così Cass. civ. 4 aprile 2023, n. 9271 che, in applicazione di tale principio, aveva dichiarato inammissibile il ricorso - recante la data del 14 agosto 2020 e «Marsala-Roma» quale luogo di redazione - proposto in forza di una procura, redatta su foglio separato e congiunto all'atto, sottoscritta e autenticata dal difensore in data 6 luglio 2020 in Catania; conf. Cass. civ., 6 aprile 2022, n. 11240.

(2Cass. civ. 15 dicembre 2022, n. 36827.

(3Cass. civ. 26 luglio 2002, n. 11106; Cass. civ. 16 maggio 1997, n. 4389, con riferimento al ricorso per cassazione. In relazione agli atti introduttivi dei giudizi di merito, Cass. civ., 10 luglio 2014, n. 15759; Cass. civ. 6 novembre 2006, n. 23608; Cass. civ. 18 luglio 2003, n. 11256; Cass. civ., 28 ottobre 1994, n. 8904.

(4) Cfr. ex multis: Cass. civ. 21 novembre 2017, n. 27540; Cass. civ.  30 luglio 2012, n. 13558; Cass. civ., sez. un., 13 luglio 2000, n. 48; 

(5) Cfr. ex multis: Cass. civ. 24 gennaio 2012, n. 929; Cass. civ. 13 settembre 2006, n. 19560; Cass. civ., sez. un., 21 novembre 1997, n. 11619; Cass. civ. 15 giugno 1996, n. 5516.

(6) V. ex pluribus Cass. civ. 19 dicembre 2008, n. 29785; Cass. civ., sez. un., 10 marzo 1998, n. 2642 e n. 2646.

Rimessione alle Sezioni Unite
Cass. civ., sez. III, 5 luglio 2023, n. 19039
  • Con ordinanza interlocutoria n. 19039 del 5 luglio 2023, la Terza Sezione della Suprema Corte – dopo aver rilevato d'ufficio che «la procura conferita da R.S. all'avv. S.C. risulta rilasciata in Palermo in data 28/7/2021, mentre il ricorso introduttivo, secondo le indicazioni in esso contenute, risulta redatto in Agrigento in data 29/9/2021» - ha trasmesso gli atti al Primo Presidente, il quale ha assegnato la causa alle Sezioni Unite in ragione della questione di massima di particolare importanza e, comunque, oggetto di contrasto giurisprudenziale relativa alla validità della procura speciale conferita dal ricorrente. È appena il caso di aggiungere che, in prossimità dell'udienza pubblica, il pubblico ministero ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c., chiedendo la dichiarazione d'ammissibilità del ricorso, per essere valida la procura alle liti e, conseguentemente, la rimessione della decisione sul ricorso alla sezione semplice.

Principio di diritto
  • Le Sezioni Unite, con la sentenza del 19 gennaio 2024, n. 2075, hanno enunciato il seguente principio di diritto: «In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 83, comma 3, e 365 c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell'atto cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso».

Le motivazioni delle Sezioni Unite
Cass. civ., sez. un., 19 gennaio 2024, n. 2075
  • Le Sezioni Unite si sono schierate, a nostro parere correttamente, per l'effettività del diritto di difesa a discapito dell'eccessivo formalismo e, quindi, delle restrizioni del diritto della parte all'accesso ad un tribunale che non siano frutto di criteri ragionevoli e proporzionali (art. 6 § 1 CEDU: rispetto al quale cfr. ex pluribus Corte EDU, 28 ottobre 2021, Succi c. Italia; Cass. civ. n. 8950/2022; Cass. civ. n. 3612/2022; Cass. civ., sez. un., n. 13453/2017; Cass. civ. n. 25513/2016). In questa prospettiva, la decisione in commento enfatizza la funzione sociale dell'avvocato che, sulle orme di Cass. civ., sez. un., n. 36507/2022, assume notevole rilievo nell'esercizio della giurisdizione che sempre richiede «la reciproca e continua collaborazione tra avvocati e magistrati che si deve fondare sul principio di lealtà; per cui, ove il professionista tradisca questa fiducia, potrà certamente essere chiamato a rispondere, in altra sede, del suo operato infedele; ma non si deve trarre dall'esistenza di possibili abusi, che pure talvolta si verificano, una regola di giudizio che abbia come presupposto una generale e immotivata sfiducia nell'operato della classe forense». Si aggiunga che, in tema di procura alle liti, a seguito della riforma dell'art. 83 c.p.c. di cui alla l. n. 141/1997 il requisito della specialità, richiesto dall'art. 365 c.p.c. per il ricorso per cassazione (per il controricorso e gli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto, è equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso. Ebbene proprio tale collocazione topografica fa sì che la procura si consideri conferita per il giudizio di legittimità, seppur priva di un espresso riferimento al provvedimento da impugnare, salvo che da essa risulti la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato di cui agli artt. 1367 c.c.159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all'atto di produrre i suoi effetti. Questi profili – già esplicitamente enunciati dalla anzidetta pronuncia n. 36507/2022 - si estendono alle ulteriori fattispecie regolate dal terzo comma dell'art. 83 c.p.c., di procura nativa digitale e di copia informatica di procura rilasciata su supporto cartaceo. Con particolare riferimento al potere di certificazione – ad opera del difensore - dell'autografia della sottoscrizione della parte che la legge gli attribuisce, risulta essenziale la “collocazione topografica” della procura rispetto all'atto cui la stessa accede. E tanto si rinviene dalla stessa formulazione dell'art. 83 c.p.c., che non menziona la data, né il luogo di conferimento quale requisito di forma-contenuto della procura alle liti.
  • In siffatti termini si erano già espresse le Sezioni Unite, con la decisione n. 15177 del 1° giugno 2021 (segnatamente, §§ 35 e 36), che – nel pronunciarsi sulla disciplina speciale di cui all'art. 35-bis, ̧comma 13, d.lgs. n. 25/2008 in materia di protezione internazionale – ha rammentato come la data del rilascio della procura, non costituisca un elemento di forma-contenuto dell'atto di procura, «né una condizione di efficacia della certificazione del difensore» e ciò diversamente da quanto previsto dalla anzidetta disciplina speciale dove – richiedendosi al difensore di certificare la data di rilascio in suo favore della procura medesima – essa «assurge a requisito condizionante l'ammissibilità stessa del ricorso per cassazione». Tuttavia – come precisato da Cass. civ. n. 15177/2021 – tale potere certificatorio, conferito ex lege al difensore, non costituisce una mera declinazione «del sistema di cui all'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 3 e art. 125, comma 3 c.p.c., essendosi demandato al difensore un atto ben distinto ed ulteriore di fidefacienza circa il conferimento della procura posteriore ala comunicazione del decreto impugnato, che si aggiunge all'autonomo potere asseverativo demandato al difensore quanto all'autenticità della firma».
  • In definitiva, il potere-dovere che l'art. 83, comma 3, c.p.c. attribuisce al difensore investe (e si esaurisce nel) la certificazione della sottoscrizione autografa della procura da parte dal suo assistito, in ciò risolvendosi “l'oggetto e il perimetro del potere certificatorio che al difensore è dato di esercitare”; potere certificatorio che, pertanto, “non sussiste ... su un oggetto diverso e ulteriore” (così Cass. civ., sez. un., n. 35466/2021). In altre parole, ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione rileva esclusivamente che il conferimento della procura alle liti sia effettuato nella finestra temporale segnata dal momento (iniziale) di pubblicazione del provvedimento da impugnare e da quello (finale) della notificazione del ricorso e, quindi, rispettivamente, né prima, né dopo tale lasso di tempo (per tutte: Cass. civ., sez. un. n. 35466/2021, cit.).

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