Responsabilità del medico di turno e parametro di diligenza

Antonio Bruno Serpetti
07 Marzo 2024

Con la pronuncia in oggetto, la Suprema Corte ha inteso ribadire e precisare i parametri in base ai quali debba imputarsi al sanitario un comportamento colposo ex art. 1176, comma 2, c.c. In particolare, essa si sofferma sui profili di responsabilità per colpa del medico di turno che non si curi di seguire gli sviluppi post-operatori e dirime la questione se detta incombenza rientri tra i suoi compiti professionali.

Massima

Il medico di turno (specie se notturno o festivo), dinanzi a sintomi che lascino presumere una situazione di emergenza o di pericolo per il paziente, tiene una condotta negligente se trascura di seguire lo sviluppo della situazione, ovvero si limita a dare istruzioni generiche senza verificarne gli effetti, al fine di correggere eventualmente la terapia.

La responsabilità del medico deve essere accertata in concreto in base alla condotta tenuta, e non in astratto, ed ex ante in base al suo mansionario. Ne consegue che la responsabilità del medico di turno notturno per negligente assistenza d'un paziente ospedalizzato non può essere esclusa per il solo fatto che quel medico fosse addetto ad un reparto diverso da quello ove era ricoverato il paziente, né per il solo fatto che quel medico non fosse quegli cui era stato affidato il paziente.

Di conseguenza, il medico di turno ha l'obbligo di eseguire non soltanto la prestazione a lui espressamente richiesta, ma anche eventuali prestazioni ulteriori, quando queste siano necessarie per fronteggiare contesti di emergenza o evitare situazioni di pericolo.

Il caso

Il caso di specie, tra origine dal ricovero di una donna presso una struttura ospedaliera, ove veniva sottoposta ad un intervento di riduzione di una frattura femorale. La donna, tuttavia, era deceduta a causa delle complicanze insorte.

I congiunti della donna instauravano giudizio risarcitorio nei confronti della struttura ospedaliera avanti al Tribunale, sostenendo che la morte della paziente andava ascritta a tre sanitari della medesima, sia per avere eseguito un intervento controindicato rispetto alle condizioni di salute della paziente, sia per non avere adeguatamente controllato il decorso post-operatorio. Nel corso del giudizio di primo grado, la struttura sanitaria chiamava a sua volta in causa la propria Compagnia assicuratrice, chiedendo di essere tenuta indenne in caso di soccombenza. La Compagnia assicuratrice si costituiva eccependo che la polizza stipulata dalla struttura prevedeva la copertura solo «a secondo rischio», e cioè in eccedenza rispetto alla quota di responsabilità eventualmente coperta dall'assicurazione stipulata dalla struttura sanitaria a copertura del medico e che, in ogni caso, la copertura era limitata alla sola quota di corresponsabilità gravante sull'assicurato.

Con sentenza del 23 marzo 2020, n. 449, il Tribunale accoglieva la domanda degli attori, condannando la Compagnia assicuratrice a tenere indenne la struttura sanitaria.

La sentenza veniva appellata dalla Compagnia assicuratrice nei confronti della struttura e dei danneggiati, censurando la sentenza di primo grado sia nella parte in cui aveva ritenuto sussistente la colpa del medico di turno (anestesista), escludendo responsabilità o corresponsabilità di altri sanitari, sia nella parte in cui aveva ritenuto sussistente il proprio obbligo indennitario; in subordine, contestava il capo della sentenza che aveva quantificato in misura pari al 50% la quota di corresponsabilità gravante sul proprio assicurato.

Radicatosi il giudizio d'appello, La Corte riteneva l'operato del medico di turno (anestetista) «non colposo», infatti, sebbene quest'ultimo non avesse adottato alcuna iniziativa a fronte delle condizioni critiche della paziente (quali l'alterazione dei valori di fluidità sanguigna e di concentrazione di emoglobina), ad avviso del giudice d'appello, il sanitario non era il medico curante della paziente, né aveva partecipato all'intervento e, di conseguenza, non incombeva su di lui l'obbligo di prescrivere le terapie e supervisionare la degenza della paziente.

La sentenza d'appello veniva impugnata in cassazione in via principale dalla Compagnia assicuratrice, con ricorso fondato su cinque motivi. I congiunti della paziente, i medici coinvolti e la struttura resistevano con controricorso.

La questione

Con la pronuncia in oggetto, la Suprema Corte ha inteso ribadire e precisare i parametri in base ai quali debba imputarsi al sanitario un comportamento colposo ex art. 1176, comma 2, c.c. In particolare, essa si sofferma sui profili di responsabilità per colpa del medico di turno che non si curi di seguire gli sviluppi post-operatori e dirime la questione se detta incombenza rientri tra i suoi compiti professionali.

Le soluzioni giuridiche

Nella pronuncia in esame la Suprema Corte afferma l'importante principio secondo cui l'art. 1176, comma 2, c.c., impone di ritenere in colpa il professionista che tenga una condotta difforme da quella che, nelle medesime circostanze, avrebbe tenuto un professionista serio e preparato, e cioè il c.d. «homo eiusdem generis et condicionis». 

Come conseguenza di questo principio, il professionista ha l'obbligo di eseguire non soltanto la prestazione a lui espressamente richiesta, ma anche eventuali prestazioni ulteriori, quando queste siano necessarie per fronteggiare contesti di emergenza o evitare situazioni di pericolo.

Più in particolare - spiega la Corte - il giudizio di accertamento della responsabilità del medico di turno, anche se non è il medico curante, o se addetto a un reparto diverso da quello di ricovero del paziente, dovrà: a) stabilire quale condotta avrebbe dovuto teoricamente tenere un professionista diligente; b) accertare in facto quale condotta fu concretamente tenuta; c) valutare se lo scarto eventualmente accertato tra la condotta diligente e quella concretamente tenuta sia dovuto a imperizia, imprudenza o negligenza, oppure sia giustificato da circostanze peculiari.

Nel caso di specie, la Corte d'appello avrebbe, dunque, errato nell'escludere la corresponsabilità del sanitario sul presupposto che questi - anestesista di turno nel reparto di terapia intensiva - non avendo partecipato all'intervento chirurgico, non avesse un quadro completo delle condizioni della paziente: il fatto che l'anestesista «poco sapesse della paziente», infatti, è solo una constatazione di fatto, non già un giudizio sulla diligenza.

Per quanto detto - precisa ulteriormente la Corte - l'accertamento della colpa professionale esige la comparazione tra la condotta tenuta in facto e la condotta da tenere in iure: sicché, non bastava, nel caso di specie, rilevare che il medico del turno di notte avesse poche informazioni sulla paziente, ma occorreva stabilire, invece, la condotta alternativa corretta, ossia valutare se, secondo le leges artis, un qualunque medico specialista in anestesia, informato del peggioramento dei parametri di coagulazione (INR) e di concentrazione di emoglobina (Hb), in una paziente avanti negli anni e sottoposta a recente intervento chirurgico, avrebbe verosimilmente tenuto una condotta conforme o difforme da quella effettivamente tenuta dal medesimo.

Anche l'affermazione su cui la Corte d'appello ha fondato la decisione - secondo cui l'anestesista non era il medico curante, e non incombeva su di lui prescrivere alla paziente le opportune terapie – è stata ritenuta giuridicamente scorretta.

L'attività del medico, spiega la Suprema Corte, come quella di qualsiasi professionista, deve essere eseguita con correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.).Queste norme, così come costantemente interpretate dalla giurisprudenza di legittimità, fissano il principio per cui il professionista ha l'obbligo di eseguire non solo la prestazione a lui espressamente richiesta, ma anche eventuali prestazioni ulteriori (beninteso, nei limiti delle proprie competenze e non eccedenti la soglia d'un apprezzabile sacrificio), quando queste, appunto, siano necessarie per fronteggiare contesti di emergenza o evitare situazioni di pericolo.

Se quindi al medico viene ascritta a titolo di colpa una condotta omissiva, per escluderne la responsabilità civile non basterà limitarsi a rilevare che «altre erano le sue competenze», oppure «altre le sue incombenze» rispetto alla prestazione mancata; occorrerà, invece, accertare se era da lui esigibile, avuto riguardo alle prime ed alle seconde, la prestazione che, invece, è mancata.

Da questa regola discende, per corollario, che il medico di turno (specie se notturno o festivo), dinanzi a sintomi che lascino presumere una situazione di emergenza o di pericolo per il paziente, sarà da ritenersi negligente se trascura di seguire lo sviluppo della situazione, ovvero si limita a dare istruzioni generiche senza verificarne gli effetti, al fine di correggere eventualmente la terapia.

In conclusione, al fine di stabilire se il medico di turno adotti o meno una condotta colposa, non ha rilievo né la circostanza che egli non sia il «medico curante», né che egli sia addetto ad un reparto diverso da quello ove è ricoverata la paziente.

Nel caso di specie si sarebbe dovuto accertare, invece, se le decisioni adottate e le indicazioni date dal sanitario la notte in cui era di turno, fossero coerenti col quadro sintomatico della paziente; se quel quadro sintomatico fosse tale da imporre più approfondite indagini o altre più tempestive misure; infine, se una diversa e più efficace prestazione fosse concretamente esigibile dal medico, avuto riguardo in concreto alle sue competenze e ai concomitanti impegni professionali.

Osservazioni

Nella sentenza in commento, la Suprema Corte conferma un costante orientamento ribadito da oltre cinquant'anni (cfr. la sentenza capostipite, Cass. civ., sez. III, 15 dicembre 1972, n. 3616), rappresentando, dunque, un nuovo e recente punto fermo in materia.

Il punto focale della pronuncia riguarda l'affermazione della responsabilità del medico di turno che, pur non essendo il medico curante, si limiti a svolgere le mansioni affidatigli senza curarsi di effettuare prestazioni ulteriori che, nel caso concreto, sarebbero, invece, necessarie per fronteggiare contesti di emergenza o evitare situazioni di pericolo per il paziente.

In ipotesi del genere, secondo la Suprema Corte, il medico in questione deve ritenersi in colpa, poiché adotterebbe una condotta difforme da quella che, nelle medesime circostanze, avrebbe tenuto il c.d. homo eiusdem generis et condicionis.

Come noto, l'inosservanza da parte del sanitario di un comportamento diligente ed accorto, tale da determinare il verificarsi di un danno a carico del paziente, costituisce il fondamento della responsabilità contrattuale derivante dal contratto d'opera professionale. Gli elementi atti a far sorgere tale responsabilità in capo al professionista vanno individuati in un comportamento contrario alla diligenza richiesta dalla legge, nella colpa e nell'esistenza di un nesso di causalità tra condotta professionale ed evento dannoso; di tali elementi, il danneggiato deve dare prova in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno.

Al fine dalla valutazione della colpa professionale si rivela decisivo il canone della diligenza ex art. 1176, comma 2, c.c. (ai sensi del quale, «nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata»). La diligenza - commisurata alla natura dell'attività esercitata - svolge la funzione di parametro di valutazione dell'esattezza dell'adempimento da parte del professionista.

In particolare, la diligenza del professionista deve essere valutata in ragione della specificità dell'attività svolta. Si sostiene, infatti, costantemente in giurisprudenza che «la responsabilità del prestatore d'opera intellettuale, consiste nell'inosservanza della diligenza prescritta dal 2 comma dell'art. 1176 c.c., da valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata, e dunque nel rispetto delle regole dell'arte professata, e solo nel caso di prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, tale normale responsabilità va valutata con minor rigore, a norma dell'art. 2236 c.c., nel senso che il professionista è tenuto al risarcimento del danno unicamente per dolo o colpa grave» (tra le tante, Cass. civ. 22 aprile 2005, n. 8546, in Giust. civ. Mass., 2005, f. 4; Cass. civ. 8 agosto 2000, n. 10431; Cass. civ. 11 agosto 1990, n. 8218; Trib. Latina, 4.12.1990, in FI, 1992, I, 3149; Cass. civ. 9 marzo 1989, n. 1245; Cass. civ. 21 luglio 1989, n. 3476; Cass. civ. 9 novembre 1982, n. 5885, in AC, 1983, p. 496; App. Milano 27 marzo 1981, in RCP, 1981, 432).

L'obbligo del professionista di comportarsi nel rispetto del dovere di diligenza gli impone di adeguarsi a tutte quelle regole di condotta - di diligenza, prudenza e perizia - che, trovando un preciso riscontro nell'esperienza e nella scienza ufficiale, stabiliscono, in ordine alla soluzione del singolo caso, le modalità di intervento più idonee alla migliore tutela del paziente. Come tale, l'obbligo di diligenza si deve considerare adempiuto qualora il professionista metta in atto tutta una serie di obblighi integrativi o strumentali alla prestazione principale. Ciò perché, la prestazione dovuta dal professionista non si riduce ad una meccanica applicazione di regole tecniche, ma importa l'osservanza di un comportamento improntato al concetto deontologico del “buon professionista”, quindi con larghe aperture d'ordine etico-umanistico.

Tornando alla pronuncia in esame, ad avviso della Corte di cassazione, i giudici di merito avrebbero dunque dovuto stabilire «la condotta alternativa corretta »: vale a dire, valutare se, un qualunque medico specialista in anestesia, informato del peggioramento delle condizioni della paziente, avrebbe verosimilmente tenuto una condotta conforme o difforme da quella tenuta dall'homo eiusdem generis et condicionis in quel caso concreto.

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