Contratti a termine: la mancanza di forma scritta e l’abusiva reiterazione da parte della P.A. fa venire meno la tutela risarcitoria del lavoratore?

Teresa Zappia
14 Marzo 2024

La mancanza della forma scritta richiesta dalla legge per i contratti stipulati dalla P.A. non comporta il venire meno della tutela del lavoratore e la correlata agevolazione probatoria in merito al danno risarcibile.

La nullità per mancanza di forma scritta dei contratti di lavoro a termine conclusi tra il ricorrente e il datore-pubblico implica l'impossibilità di configurare nel caso specifico una abusiva reiterazione di contratti a termine, con conseguente venire meno dell'agevolazione probatoria in merito al danno risarcibile? 

La questione richiede innanzitutto di rammentare che le norme a tutela del lavoratore assunto a tempo determinato (direttiva 1999/70/CE; D.lgs. n. 81/2015) si applicano anche ai rapporti di lavoro instaurati con le PP.AA. La necessità della forma scritta risponde all'esigenza antiabusiva di cui all'art. 5 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/79/CE.

Tale requisito formale assicura la certezza dell'assetto temporale, così contribuendo a garantire il controllo sulle regole dettate dal diritto interno al fine di contrastare la reiterazione indiscriminata di rapporti a termine. L'inosservanza della regola sulla pattuizione per iscritto, a prescindere dal fatto che il contratto sia anche nullo per difetto della forma propria dei contratti con il datore-pubblico, si riverbera nell'elusione di una norma finalizzata proprio a dare attuazione alle regole antiabusive di cui alla direttiva prefata. Ne consegue che la reiterata utilizzazione del lavoratore a tempo determinato con assunzioni senza contratto scritto realizza un'illegittima reiterazione.

Ciò posto, l'equilibrio tra l'obiettivo del diritto eurounitario e la disposizione interna di rango costituzionale verrebbe infranto qualora l'agevolazione nella tutela risarcitoria del lavoratore illegittimamente assunto a termine da una P.A. fosse condizionata al presupposto, meramente formale, della stipulazione del contratto per iscritto.  In sostanza, seguendo questa opinione, la tutela risarcitoria del lavoratore (facilitata sotto il profilo probatorio) verrebbe meno per il fatto che, alla violazione delle norme che delimitano l'ambito di legittimità del ricorso al lavoro a termine, si aggiunge la violazione di un'ulteriore disposizione che prescrive la forma scritta per tutti i contratti della P.A. (artt. 16 e 17 del R.d. n. 2440/1923).

Inoltre, sarebbe irragionevole affermare che la tutela del lavoratore verrebbe meno per il solo fatto che il comportamento del datore-pubblico è illegittimo anche sotto un diverso profilo (strettamente formale), oltre a quello che determina la necessità di quella tutela (abusiva reiterazione di contratti a termine). In sintesi, quindi, al quesito deve essere data risposta negativa.

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