Richiesta di spesa di manutenzione dell’ascensore nei confronti del proprietario di due unità immobiliari
14 Marzo 2024
In argomento, si osserva la norma di riferimento per la suddivisione delle spese relative all'ascensore condominiale è l'art. 1124 c.c. in cui le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. Secondo la norma in esame, le spese vengono affidate ai proprietari e suddivise per una metà in base alla proprietà in millesimi e per una metà in base alla posizione dell'unità immobiliare. Nel caso in esame, le due unità immobiliari (seppur accatastate come unico appartamento) fanno parte del medesimo edificio. Quindi, applicando le regole del Codice civile (art. 68 disp. att. c.c.), ove non precisato dal titolo ai sensi dell'art. 1118 c.c., per gli effetti indicati dagli articoli aventi a oggetto la ripartizione delle spese (artt. 1123,1124 e 1126 c.c.) e il funzionamento dell'assemblea anche ai fini delle maggioranze, il valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare è espresso in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio. Ciò porta alla considerazione che ciascun condomino è tenuto a partecipare in base ai millesimi. Inoltre, come precisato dai giudici, in tema di condominio negli edifici, nel caso in cui la proprietà dell'ascensore è comune a tutti i condomini, salvo titolo diverso, il criterio di ripartizione delle relative spese contenuto nell'art. 1124 c.c. non può incidere sul regime di proprietà (Cass. civ., sez. II, 14 luglio 2015, n. 14697). In ogni caso, come per tutte le ipotesi di ripartizione, i singoli condomini possono stabilire diversamente utilizzando una “diversa convenzione” contrattuale (Cass. civ, sez. II, 28 marzo 2017, n. 8015). Premesso ciò, nel caso dell'utente, se un proprietario ha due appartamenti su un piano con 100 millesimi di proprietà ciascuno oppure ha un unico appartamento di 200 millesimi di proprietà, pagherà sempre la stessa cifra indipendentemente che sia accatastato come uno o come due unità. Occorre sempre procedere alla divisione per millesimi in base a ogni singola abitazione presente su ciascun piano, pur se entrambe le abitazioni facenti capo al medesimo proprietario. |