Il condomino abbandona l’assemblea, rimane nelle vicinanze ma dichiara di non partecipare alla votazione

18 Marzo 2024

Prima dell'entrata in vigore della riforma del condominio, l'unico condomino titolare del diritto ad impugnare la delibera assembleare era il condomino dissenziente. Con l'evoluzione della giurisprudenza, il diritto è stato esteso anche agli assenti e/o astenuti, tanto che il legislatore del 2012 ha recepito tale orientamento. Mentre indiscutibile è la posizione del dissenziente e dell'astenuto, per il condomino assente la situazione si è dimostrata più complessa in ragione dei diversi momenti, rispetto allo svolgimento dell'assemblea, da prendere in considerazione per dichiarare la non presenza. Una di queste condizioni ha formato oggetto di un caso che è arrivato fino in Cassazione.

Massima

Qualora un condomino, ad un certo punto - nel corso della celebrazione di un'assemblea condominiale - si allontani e tale circostanza venga fatta annotare sul verbale, se è incontrovertibile che l'allontanamento non incide sui “quorum costitutivi” (che devono sussistere al momento iniziale), tale circostanza incide, altrettanto indiscutibilmente, su quelli deliberativi relativamente ai singoli punti all'ordine del giorno (nonché sui diritti dei distinti condomini), rispetto ai quali il singolo o più condomini abbiano deciso di non prendere parte alla discussione e alla conseguente delibera, e, quindi, di non partecipare alla votazione, rimanendo del tutto irrilevante la possibile udibilità dall'esterno, da parte dei condomini preventivamente allontanatisi, del locale di svolgimento dell'assemblea delle determinazioni che la stessa ha inteso adottare in proposito; in tale ipotesi, il termine per l'impugnazione di 30 giorni previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c. non può farsi coincidere come dies a quo.

Il caso

La Corte d'Appello di Bologna ha confermato la sentenza di primo grado con la quale era stata dichiarata tardiva, rispetto al termine di cui all'art. 1137 c.c., l'impugnativa di una delibera assembleare, in quanto annullabile e non nulla. Con riferimento all'oggetto in contestazione (nuova regolamentazione d'uso degli spazi condominiali), infatti, la Corte territoriale aveva condiviso la decisione del Tribunale secondo il quale il termine di impugnazione doveva decorrere dal giorno stesso dell'adozione della deliberazione, posto che il delegato di parte attrice, presente al momento dello svolgimento dell'assemblea, l'aveva, poi, solo formalmente abbandonata non partecipando al voto, “ma, assistendo ad essa sulla soglia della porta, così prendendo coscienza di quanto accaduto e, quindi, deciso dall'organo collettivo”.

La circostanza - ad avviso del giudice del gravame - doveva essere ricondotta non nel caso dell'assenza ma di una mancata partecipazione alla formazione della volontà assembleare e, come tale, configurabile alla stregua di “sostanziale astensione”.

La sentenza è stata oggetto di ricorso per cassazione fondato su vari motivi di cui il presente appare il più rilevante. Sul punto, la ricorrente ha lamentato l'erroneità della decisione gravata per avere voluto far decorrere il tempo di impugnativa dalla data della riunione, che coincideva con la data di approvazione del punto all'ordine del giorno, non avendo considerato che il delegato si era allontanato dal luogo di svolgimento della riunione. Diversamente il collegio aveva ritenuto che la prossimità della posizione del soggetto non gli avesse impedito di ascoltare dibattito e conseguente esito del voto, così come alcuna rilevanza era stata riconosciuta alla dichiarazione del condomino riportata a verbale.

La Cassazione ha accolto il motivo che con assorbimento degli altri rinviando, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello in diversa composizione.

La questione

Il punto centrale della questione riguarda la connotazione da dare al termine “assente” ai fini della individuazione del soggetto legittimato ad impugnare una delibera assembleare nei termini perentori di cui all'art. 1137 c.c., nonché se sussista un suo interesse ad agire.

Le soluzioni giuridiche

L'elemento decisivo che ha portato la Corte Suprema a cassare la decisione di appello deve essere individuato in un dato di fatto pacifico: il delegato prima della votazione, quanto ai punti di suo preciso interesse, non solo si era allontanato dal locale, ma aveva espressamente manifestato la volontà di non intendere partecipare alla discussione, né di esprimere il proprio voto. Pertanto, il soggetto doveva essere considerato “propriamente assente”.

Al contrario, il giudice di secondo grado aveva attribuito rilievo decisivo alla possibile avvenuta percezione, da parte del delegato dell'odierna ricorrente, di quanto deliberato dal consesso assembleare, ponendo in atto un comportamento configurante una sostanziale astensione, talchè il soggetto, illogicamente, era stato considerato presente “fittiziamente” e, come tale, partecipante alla votazione.  

Osservazioni

L'ordinanza è indubbiamente interessante, poiché il caso non si riferisce al classico allontanamento fisico del condomino dalla riunione assembleare, con l'abbandono dell'aula in modo che la sua presenza non sia più riscontrabile.

Nella singolare fattispecie - come visto - il delegato, pur conteggiato nel quorum costitutivo dell'assemblea, nel suo pieno diritto decideva di interrompere la sua partecipazione all'assemblea rifiutando di assistere e contribuire alla fase della votazione. Questo veniva pubblicamente dichiarato e verbalizzato. Egli, però, rimaneva in una posizione defilata ma tale da consentirgli, comunque, di ascoltare quello che stava accadendo nella riunione. Quest'ultima circostanza, che la Corte ha definito “udibilità”, è stata ritenuta del tutto irrilevante per definire il soggetto presente ed astenuto ai fini dell'impugnabilità di cui all'art. 1137 c.c.

Secondo tale norma, il termine per l'impugnativa ha diverse decorrenze: trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione per il condomino assente, ovvero dalla data dell'approvazione della stessa per il dissenziente o astenuto.

Ma chi è il condomino assente? Sicuramente il condomino che non si sia presentato in assemblea fino dalla sua costituzione, tanto che nel foglio delle presenze, parte integrante del verbale assembleare, lo spazio riservato al suo nominativo risulti in bianco.

Ma l'assenza si può anche verificare nel corso della riunione allorché, chiusa la fase della sua costituzione, il condomino arrivi ad assemblea iniziata. In questo caso non vi sarà una variazione nel quorum costitutivo, che si cristallizza al momento della verifica dei presenti, ma inciderà sui diversi quorum deliberativi. Quindi, il primo resta fermo ed i secondi dovranno tenere conto anche del nuovo arrivato.

Come altra faccia della medaglia si pone la questione dell'allontanamento del condomino prima che sia chiuso il verbale assembleare. In tal caso, nulla cambia in ordine alla regolarità dei due quorum, di cui il secondo sarà calcolato sulla base delle effettive presenze al momento del voto, con ripercussioni sul calcolo delle maggioranze per le differenti delibere.

In questo quadro, si inserisce la riflessione della Corte in merito alla totale irrilevanza, ai fini del calcolo della maggioranza, di una volontà adesiva espressa dal condomino allontanatosi prima della votazione, manifestata tramite una generica accettazione della decisione della maggioranza. Così come è priva di effetto sanatorio, per una possibile validità della delibera, la eventuale conferma della adesione alla decisione data dal condomino successivamente alla adozione della stessa. Questo perché solo il momento della votazione determina la fusione delle volontà dei singoli condomini. Al più, è stato osservato, tale conferma potrebbe avere solo il valore di rinuncia a dedurre la invalidità, senza che sia, peraltro, preclusa agli altri condomini la possibilità di impugnazione (Cass. civ., sez. II, 13 febbraio 1999, n. 1208).

A questo proposito, appare utile porre in rilievo il significato e l'essenza dell'assemblea di condominio, così come di qualsivoglia altro consesso nel quale si debbano assumere decisioni che interessano tutti i componenti del gruppo stesso. In questo senso, è chiarificatore un passaggio della decisione a momenti richiamata, secondo il quale le mansioni dell'assemblea non si esauriscono nell'assenso o dissenso su una proposta, ma implicano, prima della votazione, un dibattito sulle singole questioni poste in votazione, con la conseguenza che la semplice anticipazione del parere del singolo partecipante non può essere intesa come un effettivo concorso alle successive determinazioni.

Il momento finale della votazione, in effetti, si configura nel risultato, in positivo o in negativo, al quale il condomino deve avere dato il suo contributo, non necessariamente attivo nel senso di essersi esposto come soggetto propositivo o distruttivo, ma sicuramente fisicamente presente.

Anche se tutti gli altri motivi di ricorso sono stati ritenuti assorbiti per effetto dell'accoglimento di quello trattato, vale la pena fare un cenno su di una ulteriore censura mossa alla sentenza di secondo grado e riguardante una asserita violazione del combinato disposto degli artt. 1131 e 1108 c.c., rispetto ai quali la “regolamentazione” d'uso degli spazi comuni non rientrerebbe nelle ordinarie mansioni dell'amministratore, con conseguente necessità di autorizzazione dell'assemblea nel caso di azione giudiziaria per la sua costituzione.

A questo proposito, giova ricordare che l'art. 1108 c.c. è norma che riguarda l'istituto della comunione il cui contenuto riguarda le innovazioni e gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Ora, se è vero che l'art. 1139 c.c. rinvia alle norme sulla comunione in generale per quanto non espressamente previsto dalla normativa sul condominio, è altrettanto vero che la regolamentazione d'uso delle aree adibite a parcheggio, pur se oggetto di delibera assembleare, rientra nell'ambito della legittimazione passiva riconosciuta in capo all'amministratore dal combinato disposto degli artt. 1130 e 1131 c.c., non riguardando la questione diritti dei singoli condomini ma una diversa sistemazione od utilizzo dello spazio comune.

Riferimenti

Scarpa, Impugnazione della delibera condominiale “per un euro”: abuso del processo o carenza di interesse ad agire?, in Altalex.com, 26 luglio 2021;

Mariconda, La legittimazione dei singoli condomini ad agire o resistere in giudizio per tutelare l'interesse comune, in Altalex.com, 11 luglio 2019;

Celeste, L'interesse del condomino a impugnare la delibera assembleare, in Immob. & diritto, 2006, fasc. 3, 33.

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