Temporaneità della somministrazione del lavoratore assunto a tempo indeterminato e limiti di durata previsti dalla contrattazione collettiva

21 Marzo 2024

La pronuncia è di estremo interesse in quanto afferma che il requisito della temporaneità della somministrazione elaborato in ambito comunitario sia garantito, in assenza di limiti legali in ambito nazionale e con riferimento al caso di un lavoratore assunto a tempo indeterminato dall'agenzia, dal rispetto dei limiti di durata massima previsti dalla contrattazione collettiva, contrapponendosi così all'orientamento che ritiene sempre sindacabile il carattere temporaneo della somministrazione da parte del giudice.

IL CASO

Somministrazione a termine di un lavoratore assunto a tempo indeterminato ed inviato in missione per quasi 44 mesi

Con sentenza n. 79 del 26 febbraio 2024 il Tribunale di Reggio Emilia ha deciso il caso di un lavoratore, assunto a tempo indeterminato da una società di somministrazione, che ha contestato la legittimità di due contratti di somministrazione a termine in esecuzione dei quali aveva lavorato complessivamente per un periodo di pochi giorni inferiore ai 44 mesi.

LA QUESTIONE

Temporaneità della somministrazione alla luce della disciplina normativa e della giurisprudenza sia comunitaria che nazionale

Il Tribunale affronta il tema, molto dibattuto, della temporaneità del lavoro in somministrazione, con specifico riferimento all'ipotesi del lavoratore assunto a tempo indeterminato dall'agenzia ed inviato in missione presso un medesimo utilizzatore per un rilevante lasso temporale.

In particolare, al Tribunale è stato richiesto di valutare se l'impiego da parte dell'utilizzatore del lavoratore in somministrazione assunto a tempo indeterminato dall'agenzia per un periodo temporale così rilevante eccedesse i limiti temporali consentiti per tale tipologia contrattuale, tenuto conto del concetto di temporaneità elaborato in ambito comunitario e dell'assenza di specifici divieti nella normativa nazionale.

Il Tribunale di Reggio Emilia muove da un'analisi della normativa e della giurisprudenza, sia comunitaria che nazionale, in materia di lavoro interinale, citando pronunce della Corte di Giustizia UE (14 ottobre 2020, in causa C-681/2018) e della Corte di Cassazione (nn. 24356/2019 e 23495/2022). Secondo tali pronunce la disciplina comunitaria, in particolare l'art. 5, paragrafo 5, della direttiva 2008/104/CE relativa al lavoro tramite agenzia interinale, impone alle normative nazionali di recare misure al fine di preservare la natura temporanea del lavoro interinale ed evitare l'assegnazione di un medesimo lavoratore con missioni successive presso la stessa impresa utilizzatrice che comportino l'elusione del requisito comunitario secondo cui il lavoro interinale non può diventare una situazione permanente, atteso che ha, per sua natura, carattere temporaneo. Eventuali missioni del lavoratore presso la stessa impresa utilizzatrice di durata più lunga di quella che "possa ragionevolmente qualificarsi "temporanea", alla luce di tutte le circostanze pertinenti, che comprendono in particolare le specificità del settore", potrebbero denotare un ricorso abusivo a tale forma di lavoro. Anche se la direttiva non è immediatamente applicabile ai singoli rapporti di lavoro ma si rivolge agli Stati membri, questi ultimi devono adoperarsi affinché il lavoro interinale presso la stessa impresa utilizzatrice non diventi una situazione permanente.

In tale contesto il Tribunale interpreta la disciplina normativa nazionale che non prevede un limite legale di durata per il contratto di somministrazione a tempo determinato. Infatti, l'art. 31, comma 1, d.lgs. n. 81/2015 consente espressamente (con disposizione attualmente efficace fino al 30 giugno 2025) l'impiego in missione con contratto di somministrazione a tempo determinato per periodi superiori a 24 mesi, anche non continuativi, di un lavoratore assunto a tempo indeterminato dall'agenzia, senza che ciò determini la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'utilizzatore. La legge abilita dunque l'utilizzazione del lavoratore in somministrazione assunto a tempo indeterminato ed inviato in missione con contratto di somministrazione a tempo determinato ad eccedere la soglia di durata dei 24 mesi (ordinariamente fissata per i contratti a termine), senza fissare alcun limite temporale massimo.

Oltre alla legge, assumono rilievo le previsioni del CCNL applicato dall'utilizzatore, che nel caso oggetto di giudizio prevede un limite temporale massimo di 44 mesi complessivi per i rapporti di lavoro a tempo determinato e per le missioni con contratto di somministrazione di un lavoratore con la medesima azienda e per mansioni equivalenti; superato tale limite il lavoratore acquisisce il diritto alla stabilizzazione del rapporto.

LE SOLUZIONI GIURIDICHE

Temporaneità della somministrazione garantita dai limiti di durata massima posti dal CCNL

Sulla base delle citate disposizioni normative e del principio di interpretazione conforme al diritto dell'Unione, di cui va garantita la piena efficacia, il Tribunale ha ritenuto legittimi i contratti di somministrazione a termine, chiarendo anzitutto che spetta al Giudice nazionale stabilire, caso per caso e tenuto conto delle peculiarità di settore, se l'assegnazione di missioni successive a un lavoratore interinale eluda o meno l'obiettivo comunitario della temporaneità, che va comunque assicurata.

Atteso che secondo la Corte di Giustizia la temporaneità è un requisito immanente e strutturale del lavoro tramite agenzia interinale, in ambito nazionale vanno adottate misure per impedire il ricorso abusivo ad una successione di missioni di lavoro tramite agenzia interinale.

In tale prospettiva, il Tribunale ha ritenuto, anzitutto, che nel caso di specie le norme interne non risultino in contrasto con la disciplina comunitaria, in quanto è garantita la temporaneità delle somministrazioni in forza del combinato disposto della normativa vigente e delle disposizioni contenute nel CCNL, assumendo come criterio di riferimento il limite dei 44 mesi da quest'ultimo indicato.

Inoltre, il Tribunale ha rilevato come non sia irragionevole “una deroga al limite temporale previsto in generale dettata dal fatto che il lavoratore somministrato è assunto a tempo indeterminato dall'agenzia interinale”.

La decisione del Tribunale di Reggio Emilia ricerca un equilibrio tra la protezione dei lavoratori somministrati (operata mediante applicazione del requisito della temporaneità) e l'esigenza di non disincentivare il lavoro interinale che contribuisce alla creazione di posti di lavoro, alla partecipazione al mercato del lavoro e all'inserimento in tale mercato.

Tale equilibrio viene assicurato, ad avviso del Tribunale, dai limiti di durata massima posti dal CCNL; la pronuncia si contrappone così all'orientamento che ha ritenuto non temporanea anche la successione di contratti che non abbiano superato i limiti di durata stabiliti dal CCNL dell'utilizzatore (cfr. Corte di Appello di Milano n. 162/2023).

OSSERVAZIONI

Salvaguardia del ruolo della contrattazione collettiva e prospettive evolutive della temporaneità nella somministrazione di lavoratori assunti a tempo indeterminato

La soluzione adottata dal Tribunale di Reggio Emilia appare corretta; laddove la normativa contrattuale preveda dei limiti di durata non appare ragionevole una diversa valutazione da parte del Giudice circa la temporaneità della somministrazione. Da un lato, infatti, l'interprete è tenuto ad uniformarsi alle indicazioni della contrattazione collettiva applicata, in quanto espressione delle specificità di ciascun settore; dall'altro, va anche considerato che in tal modo si garantiscono esigenze di certezza, che consentono di ancorare la temporaneità a parametri oggettivi e non arbitrariamente individuati.

Un elemento su cui, tuttavia, non si incentra la pronuncia in commento è l'assunzione a tempo indeterminato da parte dell'agenzia del lavoratore somministrato, che consente a quest'ultimo una prospettiva duratura di impiego.

Al riguardo la direttiva 2008/104/CE prevede che nel caso dei lavoratori legati all'agenzia interinale da un contratto a tempo indeterminato, tenendo conto della particolare tutela garantita da tale contratto, occorrerebbe prevedere la possibilità di derogare alle norme applicabili nell'impresa utilizzatrice (cfr. “considerando” 15).

Pertanto, nel caso di un contratto di lavoro in somministrazione a tempo indeterminato, si potrebbe anche valutare se prescindere dal requisito della temporaneità o, quanto meno, individuare il periodo “temporaneo” con ampi margini di flessibilità, valorizzando la stabilità del rapporto di lavoro.

Andrebbe, infatti, conferito adeguato rilievo al fatto che il lavoratore interinale assunto a tempo indeterminato prosegue il rapporto di lavoro con l'agenzia anche successivamente alla cessazione della missione presso l'utilizzatore, fruendo di specifiche tutele apprestate dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

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