La comunicazione via PEC a cura della cancelleria della sentenza d'appello fa decorrere il termine breve?

28 Aprile 2023

In tema di adozione, la comunicazione, da parte del cancelliere, mediante posta elettronica certificata (PEC), del testo integrale della sentenza resa dalla Corte d’appello, a norma dell’art. 17 della l. n. 184/1983, è idonea a far decorrere il termine “breve” di trenta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione.

Il caso e la questione controversa

La questione oggetto di contrasto attiene all'idoneità della comunicazione, da parte del cancelliere, mediante posta elettronica certificata (PEC), del testo integrale della sentenza resa dalla corte d'appello, a norma dell'art. 17 della l. n. 184/1983, a far decorrere il termine «breve» di trenta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione.

Il principio di diritto
Cass. civ., sez. I, 26 aprile 2023, n. 10971

In tema di adozione, la comunicazione, da parte del cancelliere, mediante posta elettronica certificata (PEC), del testo integrale della sentenza resa dalla corte d'appello, a norma dell'art. 17 della l. n. 184/1983, è idonea a far decorrere il termine “breve” di trenta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, risultando in tal modo soddisfatta la condizione della conoscenza legale del provvedimento suscettibile di impugnazione.

Il contrasto

Comunicazione via PEC della sentenza d'appello a cura della cancelleria e decorrenza del termine breve

La pronuncia n. 25662/2014 della Corte si pone in inconsapevole contrasto con altra giurisprudenza di legittimità relativamente alla questione dell'idoneità della trasmissione a opera della cancelleria di copia integrale a mezzo PEC della sentenza della Corte di appello resa ai sensi dell'art. 17, comma 2, l. n. 184/1983 a far decorrere il c.d. “termine breve “per la proposizione del ricorso per cassazione.

Secondo la sentenza n. 25662/2014, pur se la lettera dell'art. 17 della l. n. 184/1983 prevede che la notificazione d'ufficio a opera della cancelleria del testo integrale del procedimento reso dalla Corte di appello è idoneo a fra decorrere il termine breve di trenta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, tuttavia l'art. 133 c.p.c., nel testo novellato a opera del d.l. n. 90/2014 convertito dalla l. n. 114/2014, prevede che la comunicazione di cancelleria non è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione previsto dall'art. 325 c.p.c. Da tanto la Corte deduce l'esigenza di un'interpretazione rigorosa e restrittiva della disciplina delle notificazioni a mezzo PEC, ritenendo che solo la notificazione d'ufficio per cui vi sia prova di integrale trasmissione del provvedimento oggetto di impugnazione sia idonea a far decorrere il termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione. E, di converso, che la comunicazione di cancelleria, per cui non vi sia nemmeno prova di integrale comunicazione, è inidonea allo scopo.

A tale orientamento si contrappone quello espresso dalla sentenza n. 10971/2023, secondo cui ciò la forma (notificazione o comunicazione) dell'attività posta in essere d'ufficio dalla cancelleria della Corte di appello non è affatto decisiva.

Specie dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 179/2012, infatti, la natura della trasmissione e la sua nomenclatura non assumono effetto dirimente: ciò si evince proprio dal novellato testo dell'art. 133 c.p.c. che esclude espressamente che la comunicazione da parte della cancelleria possa far decorrere il termine breve di impugnazione in tutti i giudizi ordinari, nei quali tale effetto acceleratorio è riservato alla chiara e inequivoca iniziativa della controparte vittoriosa. Ma in tutti i casi, come quello in esame, in cui si applichino norme speciali sulla impugnabilità dei provvedimenti giurisdizionali, ciò che rileva non è la forma della comunicazione officiosa effettuata dalla cancelleria, bensì la circostanza che sia stata trasmessa a mezzo PEC copia integrale del provvedimento reso dalla corte territoriale; circostanza, quest'ultima, che assume valore centrale al fine di far ritenere che la parte sia stata messa in grado di conoscere il contenuto integrale del provvedimento e la data di relativa pubblicazione, così da potersi determinare eventualmente a impugnarlo, ma nel termine abbreviato di trenta giorni dalla ricezione del relativo messaggio di posta elettronica certificata, come del resto accade pacificamente nella materia fallimentare (art. 18, comma 13, l. fall.).

La dottrina

In generale, sul tema, si veda:

Bonilini – AA.VV. Diritto di famiglia, Vol. III, Milano, 2022, 591 e ss.

Sesta, Manuale di diritto di famiglia, Milano, 2023, 321 e ss.

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