Compensi avvocato: quale forma per l'opposizione a decreto ingiuntivo?

01 Settembre 2023

Il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dall’avvocato per il pagamento di compensi professionali relativi a prestazioni stragiudiziali può svolgersi nelle forme del procedimento sommario ex art. 702-bis c.p.c. (ratione temporis vigente).

Il caso e la questione controversa

La questione oggetto di contrasto attiene alla forma dell'atto introduttivo dell'opposizione all'ingiunzione ottenuta dall'avvocato per il pagamento del compenso professionale maturato in esito a prestazioni professionali stragiudiziali.

Il principio di diritto
Cass. civ., sez. II, 31 agosto 2023, n. 25543

Il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dall'avvocato per il pagamento di compensi professionali relativi a prestazioni stragiudiziali può svolgersi nelle forme del procedimento sommario ex art. 702-bis c.p.c. (ratione temporis vigente), a condizione che l'opponente manifesti chiaramente la corrispondente volontà nel ricorso introduttivo.

Il contrasto

Compensi avvocato: quale forma per l'opposizione a decreto ingiuntivo?

La pronuncia della Corte n. 25543/2023 si pone in contrasto con altra giurisprudenza di legittimità relativamente all'identificazione del rito applicabile, e alla conseguente forma dell'atto introduttivo, all'opposizione avverso l'ingiunzione ottenuta dall'avvocato per il pagamento dei propri compensi professionali maturati nell'ambito dell'espletamento di un'attività stragiudiziale.

Secondo la citata sentenza, se l'opponente abbia chiaramente manifestato nell'atto introduttivo la volontà di avvalersi del rito sommario di cognizione in luogo dell'ordinario giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è in base al deposito del ricorso che andrebbe valutata la tempestività dell'opposizione in applicazione delle regole processuali, non essendovi ragioni per coltivare (o tutelare) aspettative circa la definitività del decreto ingiuntivo. Del resto, sostiene questa interpretazione, l'opposto è messo perfettamente in grado di riconoscere il percorso processuale prescelto dall'opponente attraverso l'esame dell'atto introduttivo fatta dall'opponente, il quale – scegliendo il rito camerale, legittimamente opta per una semplificazione dello svolgimento del processo. Ove tale volontà semplificatoria non sia manifestato in forma espressa o inequivocabile resta ferma la possibilità di proporre l'opposizione nelle forme ordinarie di cui all'art. 645 c.p.c.

A tale orientamento si contrappone quello espresso dalla sentenza n. 4330/2023, secondo cui il rito speciale sommario di cui non sarebbe applicabile qualora la controversia abbia ad oggetto domande di compenso per attività svolte in giudizi diversi da quelli civili o per attività stragiudiziali non strumentali o complementari ad esse. E ciò sia perché l'effetto di alternatività tra i due riti avrebbe un effetto sostanzialmente abrogativo della disciplina ordinaria pervista per i compensi dell'avvocato dal combinato disposto degli artt. 633 e 645 c.p.c.; sia perché sarebbe preminente nel sistema la tutela dell'esigenza di certezza delle regole processuali e dei loro effetti, in presenza di termini previsti a pena di decadenza (nel caso di specie: artt. 641 e 647 c.p.c.), che non possono essere rimessi alla scelta discrezionale del rito a opera di una delle parti, vanificandosi in tale ipotesi l'aspettativa di quella che abbia riposto il proprio affidamento sul legittimo consolidamento degli effetti conseguenti al percorso processuale intrapreso in fase monitoria.

La dottrina

In generale, sul tema, si veda:

AA.VV. Procedura civile e ADR, Milano, 2024, 1057 e ss.

Carbone Il compenso dell’avvocato e i nuovi parametri forensi, Milano, 2018, 1 e ss.

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