La relazione investigativa quale strumento di prova atipica dell’inosservanza dell'obbligo di fedeltà

28 Marzo 2024

La questione esaminata dalla Cassazione afferisce al valore probatorio attribuibile nel processo civile alle relazioni investigative.

Massima

La relazione investigativa rientra tra le prove atipiche, liberamente valutabili nel giudizio civile ai sensi dell'art. 116 c.p.c., di cui il giudice è legittimato ad avvalersi ai fini dell'addebito della separazione per inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, atteso che nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova.

Il caso

Il Tribunale aveva accolto la domanda di addebito della separazione per inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale proposta da Tizio nei confronti di Caia e, di contro, rigettato la domanda di addebito proposta dalla moglie.

La Corte di Appello accoglieva solo parzialmente l'appello proposto da Caia evidenziando, in particolare, che dalle risultanze istruttorie emergeva che la crisi coniugale con carattere di irreversibilità era intervenuta nel 2016, a causa dell'infedeltà della moglie, di cui il marito aveva avuto conoscenza a mezzo di lettera anonima e successiva conferma tramite relazioni investigative, anche relative al periodo successivo al 2016, che avevano "lumeggiato" la situazione anteriore.

Caia proponeva ricorso in Cassazione deducendo, tra l'altro, la violazione degli artt. 101,115,116 e 214 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. e art. 2702 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere il Giudice di secondo grado ritenuto provata l'asserita violazione dell'obbligo di fedeltà da parte della moglie attribuendo, del tutto illegittimamente, rilevanza probatoria alle relazioni investigative prodotte dal marito.

La questione 

La questione esaminata dalla Cassazione afferisce al valore probatorio attribuibile nel processo civile alle relazioni investigative.

Le soluzioni giuridiche

Con l'espressione prove tipiche si intendono quelle direttamente regolate dal nostro ordinamento mentre con l'espressione prove atipiche o innominate si fa riferimento a quelle utilizzate dalla giurisprudenza in base al principio cd. di non dispersione delle prove.

Invero, l'assenza di una norma di chiusura nel senso dell'indicazione del numerus clausus delle prove, l'oggettiva estensibilità contenutistica del concetto di produzione documentale, l'affermazione del diritto alla prova ed il correlativo principio del libero convincimento del giudice, inducono ormai da anni consolidate ed unanimi dottrina e giurisprudenza, ad escludere che l'elencazione delle prove nel processo civile sia tassativa, ed a ritenere quindi ammissibili le prove atipiche.

Pertanto nel vigente ordinamento processuale, mancando una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico - riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato - con le altre risultanze del processo, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale (Cass. civ, sez. I, 6 aprile 2023, n. 9507; Cass. civ., sez. VI, 1 febbraio 2023, n. 2947).

La S.C. nella pronuncia in commento ha ritenuto che relazione investigativa rientri tra le prove atipiche, liberamente valutabili nel giudizio civile ai sensi dell'art. 116 c.p.c., di cui il giudice è legittimato ad avvalersi ai fini dell'addebito della separazione per inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale (in tal senso si era già espressa Cass. civ., sez. I, 30 maggio 2023, n. 15196).

Osservazioni

L'introduzione nel processo civile e la valenza probatoria delle relazioni investigative è una questione che è stata più volte discussa in giurisprudenza.

Le relazioni investigative sono relazioni redatte da tecnici incaricati da una parte processuale alla realizzazione di un servizio di acquisizione di dati e di elaborazione degli stessi al fine di ottenere argomenti da utilizzare avverso la controparte.

La S.C. ha già da tempo ritenuto pienamente lecito l'utilizzo nella materia familiare della relazione investigativa redatta da tecnico incaricato da una delle parti del giudizio (Cass. civ., sez. I, 23 maggio 2014, n. 11516).

Com'è noto, la relazione investigativa è di regola costituita da un insieme di affermazioni, che possono essere suffragate da dati e supporti oggettivi (ad es. fotografie o filmati) a loro volta ritualmente prodotti, ovvero basate sulla percezione diretta dell'investigatore.

Proprio per tale motivo, la dottrina ha già da tempo evidenziato che nella relazione investigativa può essere individuato un contenuto “oggettivo” (ovvero i dati o supporti tecnici in grado di mostrare il contesto spaziale, temporale e personale in cui l'evento è avvenuto) ed uno “narrativo” (fatti attestati come avvenuti dall'investigatore): il primo contenuto può essere acquisito al processo come documento, mentre il secondo richiede una conferma attraverso la deposizione testimoniale trattandosi di uno “scritto proveniente da un terzo”.

Impostazione pienamente recepita dalla giurisprudenza più recente.

Nella pronuncia in commento i giudici di legittimità hanno, invero, sottolineato che la relazione investigativa prodotta in giudizio era formata anche da materiale fotografico, la cui utilizzabilità a fini decisori è espressamente riconosciuta dall'art. 2712 c.c., anche in presenza di un disconoscimento della parte contro la quale il materiale fotografico viene prodotto (atteso che il disconoscimento delle fotografie non produce gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, comma 2, c.p.c., perché mentre questo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni; in arg. v. Cass. civ., sez. III, 29 aprile 2022, n. 13519).

La S.C. ha, altresì, ritenuto che la testimonianza dell'investigatore privato, che confermi i fatti dal medesimo attestati nella relazione investigativa, fa assumere alla stessa il valore di prova piena (Cass. civ., sez. I, 6 agosto 2020, n. 16735).

Di contro, trattandosi di una “dichiarazione scritta proveniente da un terzo”, in assenza  di conferma tramite testimonianza dell'investigatore, la relazione investigativa assume unicamente valore di indizio, l'utilizzazione del quale costituisce non già un obbligo del giudice del merito, bensì una facoltà, il cui mancato esercizio non può formare oggetto di utile censura in sede di legittimità, sia sotto il profilo della violazione dell'art. 115 c.p.c., sia sotto quello dell'omesso esame su punto decisivo della controversia (Cass. civ., sez. II, 23 ottobre 2017, n. 24976).

I giudici di legittimità hanno, inoltre, chiarito che il coniuge che, al fine di acquisire la prova dell'infedeltà dell'altro coniuge, affidi l'incarico (retribuito) a investigatori privati, non ha diritto a farsi rimborsare le relative spese dal coniuge, poiché non sussiste un nesso di causalità diretta fra dette spese e l'accertata infedeltà (Cass. civ., sez. I, 12 aprile 2006, n. 8512).

Riferimenti

Danovi, Le relazioni investigative nella separazione: il fine giustifica (ma non sempre rende validi) i mezzi, in Famiglia e Diritto, 2014, 10, 881;

Guerra, Processi di separazione e divorzio e relazioni investigative: l'ambigua frontiera dell'atipicità della prova), in Famiglia e Diritto, 2014, 8-9, 819;

Poliseno, Poteri del Giudice, relazioni investigative e tutela della prole, in Famiglia e Diritto, 2019, 5, 472;

Taglialatela, Separazione e divorzio: relazioni investigative e onere della prova, in Famiglia e Diritto, 2016, 7, 692.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.