La nuova direttiva europea “case green” sull’efficienza energetica degli edifici
Maurizio Tarantino
31 Ottobre 2024
La presente scheda tecnica richiama gli aspetti principali della nuova Direttiva Green finalizzata a ridurre le emissioni nocive dell'Unione Europea per raggiungere l'obiettivo di emissioni zero entro il 2050 attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio europeo e il miglioramento dell'efficienza energetica. Sul piano operativo saranno gli Stati membri a definire non solo le eventuali esenzioni dalla norma, ma anche tutte le misure e gli incentivi necessari a raggiungere i target stabiliti. Il margine di applicazione della direttiva è ampio: gli Stati membri potranno adeguare gli obiettivi in base all'effettiva disponibilità di manodopera qualificata e alla fattibilità tecnica ed economica dei lavori di ristrutturazione. Ciascun Paese dovrà redigere un piano nazionale di ristrutturazione che dovrà essere realistico e prevedere anche misure che facilitino l'accesso a finanziamenti pensati su misura, un sistema di premi e vantaggi per chi avvia ristrutturazioni significative, sovvenzioni per le famiglie vulnerabili e anche l'istituzione di punti informativi gratuiti sull'efficientamento energetico edilizio.
La direttiva europea
Nella sessione plenaria del 12 marzo 2024, il Parlamento europeo ha approvato la direttiva europea Case green (Energy performance of building directive, EPBD). La direttiva riveduta (UE) 2024/1275, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea dell'8 maggio 2024, è entrata in vigore il 28 maggio 2024con termine per il recepimento fissato per il 29 maggio 2026, salvo indicazione di un termine di recepimento specifico in determinate disposizioni. Come annunciato nel Green Deal europeo, il 14 ottobre 2020 la Commissione ha presentato la strategia per l'ondata di ristrutturazioni nella sua comunicazione dal titolo "Un'ondata di ristrutturazioni per l'Europa: inverdire gli edifici, creare posti di lavoro e migliorare la vita". La strategia contiene un piano d'azione con misure normative, finanziarie e di sostegno concrete per i prossimi anni e persegue l'obiettivo di raddoppiare, quanto meno, il tasso annuo di ristrutturazioni energetiche degli edifici e di promuovere le ristrutturazioni profonde, il che comporterà la ristrutturazione di 35 milioni di unità immobiliari e la creazione di posti di lavoro nel settore edile. La revisione della direttiva 2010/31/UE è uno dei passi necessari per realizzare l'ondata di ristrutturazioni.
In evidenza
La prospettiva di un parco immobiliare decarbonizzato va oltre le emissioni operative di gas a effetto serra sulle quali attualmente si concentra l'attenzione. È quindi opportuno tener conto progressivamente delle emissioni degli edifici nell'intero arco della loro vita utile, iniziando da quelli di nuova costruzione. Gli edifici, in quanto depositari di risorse decennali, costituiscono un'importante banca di materiali e le variabili nella progettazione e la scelta dei materiali hanno un impatto considerevole sulle emissioni nell'intero ciclo di vita degli edifici nuovi e di quelli ristrutturati. È opportuno tener conto delle prestazioni degli edifici durante il ciclo di vita utile, non solo per le nuove costruzioni ma anche per le ristrutturazioni, integrando politiche mirate di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nei piani nazionali di ristrutturazione degli edifici degli Stati membri. Le misure per l'ulteriore miglioramento della prestazione energetica degli edifici dovrebbero tenere conto delle condizioni climatiche, compreso l'adattamento ai cambiamenti climatici, delle particolarità locali, nonché del clima degli ambienti interni e dell'efficacia sotto il profilo dei costi.
Il principio «l'efficienza energetica al primo posto» è un principio generale che dovrebbe essere tenuto in considerazione in tutti i settori, al di là del sistema energetico, a tutti i livelli. Da quanto appreso, la direttiva al momento non prevede sanzioni particolari per coloro che non adeguano i loro immobili ai nuovi standard entro i tempi stabiliti e non sono previste limitazioni alla vendita o all'affitto delle abitazioni per coloro che non possiedono il “bollino verde” dell'Unione Europea. Tuttavia, spetta ai singoli governi nazionali decidere quali sanzioni applicare, oltre alla perdita automatica di valore degli immobili non conformi alle normative.
L'oggetto della direttiva
La presente direttiva promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici e la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra provenienti dagli edifici all'interno dell'Unione per conseguire un parco immobiliare a emissioni zero entro il 2050, tenendo conto delle condizioni locali, delle condizioni climatiche esterne, delle prescrizioni relative alla qualità degli ambienti interni e dell'efficacia sotto il profilo dei costi.
Le disposizioni della presente direttiva riguardano:
il quadro comune generale di una metodologia per il calcolo della prestazione energetica integrata degli edifici e delle unità immobiliari;
l'applicazione di requisiti minimi di prestazione energetica di edifici e unità immobiliari di nuova costruzione;
l'applicazione di requisiti minimi di prestazione energetica: edifici esistenti e unità immobiliari esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti; elementi edilizi che fanno parte dell'involucro dell'edificio e che hanno un impatto significativo sulla prestazione energetica dell'involucro dell'edificio quando sono rinnovati o sostituiti; sistemi tecnici per l'edilizia qualora siano installati, sostituiti o siano oggetto di un intervento di miglioramento;
l'applicazione di norme minime di prestazione energetica agli edifici esistenti e alle unità immobiliari esistenti;
il calcolo e la comunicazione del potenziale di riscaldamento globale nel corso del ciclo di vita degli edifici;
l'energia solare negli edifici;
i passaporti di ristrutturazione;
i piani nazionali di ristrutturazione degli edifici;
le infrastrutture di mobilità sostenibile all'interno e in prossimità degli edifici;
gli edifici intelligenti;
la certificazione della prestazione energetica degli edifici o delle unità immobiliari;
l'ispezione periodica degli impianti di riscaldamento, degli impianti di ventilazione e degli impianti di condizionamento d'aria negli edifici;
i sistemi di controllo indipendenti per gli attestati di prestazione energetica, i passaporti di ristrutturazione, gli indicatori della predisposizione degli edifici all'intelligenza e i rapporti di ispezione;
le prestazioni relative alla qualità degli ambienti interni degli edifici.
In evidenza
I requisiti stabiliti dalla presente direttiva sono requisiti minimi e non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere o prendere provvedimenti più rigorosi, a condizione che tali provvedimenti siano compatibili con il diritto dell'Unione. Essi sono notificati alla Commissione.
La metodologia
La prestazione energetica degli edifici dovrebbe essere calcolata in base ad una metodologia che potrebbe essere differenziata a livello nazionale e regionale. Tale metodologia dovrebbe comprendere, oltre alle caratteristiche termiche, altri fattori che svolgono un ruolo di crescente importanza, come l'effetto "isola di calore urbano", il tipo di impianto di riscaldamento e condizionamento, l'impiego di energia da fonti rinnovabili, i sistemi di automazione e controllo dell'edificio, il recupero del calore dall'aria esausta o dalle acque reflue, il regime di bilanciamento, le soluzioni intelligenti, gli elementi passivi di riscaldamento e raffrescamento, i sistemi di ombreggiamento, la qualità dell'ambiente interno, un'adeguata illuminazione naturale e le caratteristiche architettoniche dell'edificio.
La metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici dovrebbe tener conto della prestazione energetica annuale di un edificio e non essere basata unicamente sul periodo in cui il riscaldamento o il condizionamento d'aria è necessario. Essa dovrebbe tener conto delle norme europee vigenti. La metodologia dovrebbe rappresentare le condizioni di esercizio effettive, permettere il ricorso all'energia misurata a fini di correttezza e comparabilità e basarsi su intervalli di calcolo mensili, orari o sub-orari. Per incoraggiare il consumo di energia rinnovabile in loco e in aggiunta al quadro generale comune, gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie affinché nella metodologia di calcolo siano riconosciuti e considerati i benefici derivanti dalla massimizzazione del consumo di energie rinnovabili in loco, anche per altri usi, quali i punti di ricarica per veicoli elettrici.
In evidenza
Gli Stati membri dovrebbero fissare requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi in modo da conseguire un equilibrio ottimale in funzione dei costi tra gli investimenti necessari e i risparmi energetici realizzati nel ciclo di vita di un edificio, fatto salvo il diritto degli Stati membri di fissare requisiti minimi di prestazione energetica più efficienti sotto il profilo energetico dei livelli di efficienza energetica ottimali in funzione dei costi. Occorrerebbe prevedere la possibilità per gli Stati membri di sottoporre a revisione periodica i propri requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici alla luce del progresso tecnologico.
La ristrutturazione importante dell'edificio
A prescindere dalle dimensioni degli edifici, una ristrutturazione importante costituisce un'occasione per migliorare la prestazione energetica mediante misure efficaci sotto il profilo dei costi. Per motivi di efficacia in termini di costi dovrebbe essere possibile limitare i requisiti minimi di prestazione energetica alle parti ristrutturate che risultano più rilevanti per la prestazione energetica dell'edificio. Gli Stati membri dovrebbero poter scegliere di definire una "ristrutturazione importante" in termini di percentuale della superficie dell'involucro dell'edificio oppure in termini di valore dell'edificio. Se uno Stato membro decide di definire una ristrutturazione importante in termini di valore dell'edificio, si potrebbero utilizzare valori quali il valore attuariale o il valore attuale in base al costo di ricostruzione, escluso il valore del terreno sul quale l'edificio è situato. L'ambizione rafforzata dell'Unione in materia di clima ed energia richiede una nuova visione per l'edilizia: edifici a emissioni zero con una domanda molto bassa di energia, zero emissioni in loco di carbonio da combustibili fossili e un quantitativo pari a zero, o molto basso, di emissioni operative di gas a effetto serra.
In evidenza
Edifici nuovi
tutti gli edifici nuovi dovrebbero essere a emissioni zero entro il 2030
Edifici esistenti
gli edifici esistenti dovrebbero diventare a emissioni zero entro il 2050
Modifica edificio
in caso di modifica di un edificio esistente, esso non è considerato un edificio nuovo
Esistono diverse possibilità per coprire il fabbisogno energetico di un edificio a zero emissioni: energia da rinnovabili generata in loco o nelle vicinanze con impianti solari termici, geotermici o fotovoltaici, pompe di calore, energia idroelettrica e biomassa, rinnovabili fornite dalle comunità dell'energia rinnovabile, teleriscaldamento e tele-raffrescamento efficienti ed energia da altre fonti prive di carbonio. L'energia derivante dalla combustione di combustibili rinnovabili è considerata energia da fonti rinnovabili generata in loco ove la combustione del combustibile rinnovabile avvenga in loco. Gli edifici a emissioni zero possono contribuire alla flessibilità della domanda, ad esempio attraverso la gestione della domanda, lo stoccaggio di energia elettrica, lo stoccaggio di energia termica e la generazione distribuita da fonti rinnovabili, al fine di sostenere un sistema energetico più affidabile, sostenibile ed efficiente.
La ristrutturazione profonda dell'edificio
Il concetto di "ristrutturazione profonda" non è ancora stato definito nel diritto dell'Unione. Ai fini di una visione a lungo termine per gli edifici, la ristrutturazione profonda dovrebbe essere definita come una ristrutturazione che trasforma gli edifici in edifici a emissioni zero ma, in una prima fase, come una ristrutturazione che li trasforma in edifici a energia quasi zero. Questa definizione serve a migliorare la prestazione energetica degli edifici.
Una ristrutturazione profonda a fini di prestazione energetica può anche rappresentare un'opportunità da cogliere per riuscire a far fronte ad altri aspetti: la qualità degli ambienti interni, le condizioni di vita delle famiglie vulnerabili, l'aumento della resilienza ai cambiamenti climatici, la resilienza ai rischi di catastrofi, resilienza sismica compresa, la sicurezza antincendio, l'eliminazione delle sostanze pericolose tra cui l'amianto, l'accessibilità per le persone con disabilità. Per promuovere la ristrutturazione profonda, che è uno degli obiettivi della strategia "Un'ondata di ristrutturazioni", gli Stati membri dovrebbero rafforzarne il sostegno finanziario e amministrativo.
In evidenza
Ristrutturazione profonda e ristrutturazione per fasi
La ristrutturazione profonda per fasi successive può costituire una soluzione per affrontare i costi iniziali elevati e i disagi per gli abitanti nel caso di una ristrutturazione "tutto in una volta" e può consentire misure di ristrutturazione meno drastiche e più efficienti in termini di costi. Tuttavia la ristrutturazione profonda per fasi deve essere pianificata con attenzione per evitare che una fase ostacoli le necessarie fasi successive. Rispetto alla ristrutturazione per fasi, la ristrutturazione profonda in un'unica fase può essere più efficace sotto il profilo dei costi e comportare minori emissioni legate alla ristrutturazione.
Passaporti di ristrutturazione
I passaporti di ristrutturazione forniscono una tabella di marcia chiara per le ristrutturazioni profonde in fasi successive nella misura in cui aiutano proprietari e investitori a programmare al meglio tempi e portata degli interventi. I passaporti di ristrutturazione dovrebbero quindi essere incoraggiati e messi a disposizione dei proprietari di edifici in tutti gli Stati membri come strumento facoltativo. Gli Stati membri dovrebbero fare in modo che i passaporti di ristrutturazione non generino un onere sproporzionato.
Sinergie tra i passaporti di ristrutturazione e gli attestati di prestazione energetica
Sussistono alcune sinergie tra i passaporti di Ristrutturazione e gli attestati di prestazione energetica, in particolare per quanto riguarda la valutazione della prestazione attuale dell'edificio e le raccomandazioni per il suo miglioramento. Al fine di valorizzare tali sinergie e ridurre i costi per i proprietari, gli Stati membri dovrebbero poter consentire che il passaporto di ristrutturazione e l'attestato di prestazione energetica siano redatti contestualmente dallo stesso esperto e rilasciati insieme. Tuttavia dovrebbe rimanere possibile ottenere un attestato di prestazione energetica senza un passaporto di ristrutturazione.
Contratti di ristrutturazione a lungo termine
I contratti di ristrutturazione a lungo termine sono uno strumento importante per stimolare la ristrutturazione per fasi. Gli Stati membri possono introdurre meccanismi che consentono la stipula di contratti di ristrutturazione a lungo termine nelle varie fasi della ristrutturazione per fasi. Qualora, durante le varie fasi della ristrutturazione, si rendano disponibili nuovi incentivi più efficaci, è possibile garantirvi l'accesso permettendo ai beneficiari di passare a tali nuovi incentivi.
In sintesi, come previsto dalla nuova normativa:
"ristrutturazione profonda" è una ristrutturazione che è in linea con il principio «l'efficienza energetica al primo posto», che si concentra sugli elementi edilizi essenziali e che trasforma un edificio o un'unità immobiliare: entro il 1° gennaio 2030, in un edificio a energia quasi zero; a decorrere dal 1° gennaio 2030, in un edificio a zero emissioni;
"ristrutturazione profonda per fasi" è una ristrutturazione profonda effettuata in un numero massimo di fasi, come stabilito nel passaporto di ristrutturazione;
"ristrutturazione importante" si riferisce alla ristrutturazione di un edificio quando: 1) il costo complessivo della ristrutturazione per quanto riguarda l'involucro dell'edificio o i sistemi tecnici per l'edilizia supera il 25% del valore dell'edificio, escluso il valore del terreno sul quale è situato; 2) oppure la ristrutturazione riguarda più del 25% della superficie dell'involucro dell'edificio. Gli Stati membri possono scegliere di applicare l'opzione di cui ai nn. 1 o 2.
Prestazione energetica
Le norme minime di prestazione energetica sono lo strumento normativo essenziale per incentivare la ristrutturazione degli edifici esistenti su larga scala, in quanto affrontano i principali ostacoli alla ristrutturazione, quali la divergenza di interessi e le strutture di comproprietà, che non possono essere superati con incentivi economici. L'introduzione di norme minime di prestazione energetica dovrebbe portare alla graduale eliminazione degli edifici con le prestazioni peggiori e al costante miglioramento del parco immobiliare nazionale, contribuendo all'obiettivo a lungo termine di un parco immobiliare decarbonizzato entro il 2050.
In evidenza
Edifici non residenziali
I livelli minimi di prestazione energetica per gli edifici non residenziali dovrebbero essere previsti a livello dell'Unione e dovrebbero concentrarsi sulla ristrutturazione degli edifici non residenziali con le prestazioni peggiori, che hanno il potenziale più alto in termini di decarbonizzazione ed estensione dei benefici sociali ed economici, e pertanto devono essere ristrutturati in via prioritaria. Alcune situazioni specifiche giustificano esenzioni per i singoli edifici non residenziali dalle norme minime di prestazione energetica, in particolare la prevista demolizione di un edificio o una valutazione sfavorevole dei costi e dei benefici; i casi di grave difficoltà giustificano un'esenzione per tutto il tempo in cui persistono le difficoltà.
Edifici residenziali
Per gli edifici residenziali, gli Stati membri dovrebbero disporre della flessibilità necessaria per scegliere gli strumenti con cui conseguire il necessario miglioramento del parco immobiliare residenziale, quali norme minime di prestazione energetica, assistenza tecnica e misure di sostegno finanziario. Gli Stati membri dovrebbero stabilire una traiettoria nazionale per la ristrutturazione progressiva del parco immobiliare residenziale nazionale in linea con la tabella di marcia nazionale, gli obiettivi 2030, 2040 e 2050 contenuti nel piano nazionale di ristrutturazione degli edifici dello Stato membro e la trasformazione del parco immobiliare nazionale in un parco immobiliare a emissioni zero entro il 2050.
Il resto del parco immobiliare nazionale
Per quanto riguarda il resto del parco immobiliare nazionale, gli Stati membri sono liberi di decidere se introdurre norme minime di prestazione energetica concepite a livello nazionale e adattate alle condizioni nazionali. In sede di riesame della presente direttiva, la Commissione dovrebbe valutare se le misure stabilite a norma della presente direttiva consentiranno di compiere progressi sufficienti verso la realizzazione di un parco immobiliare pienamente decarbonizzato e a zero emissioni entro il 2050 o se sia necessario introdurre altre misure, quali norme minime vincolanti di prestazione energetica, in particolare per gli edifici residenziali per conseguire i traguardi a cinque anni.
L'introduzione di norme minime di prestazione energetica dovrebbe essere accompagnata da un quadro favorevole che comprenda assistenza tecnica e misure finanziarie, in particolare per le famiglie vulnerabili. Le norme minime di prestazione energetica stabilite a livello nazionale non costituiscono "norme dell'Unione" ai sensi delle norme in materia di aiuti di Stato, mentre le norme minime di prestazione energetica a livello dell'Unione potrebbero essere considerate "norme dell'Unione". In linea con le norme rivedute in materia di aiuti di Stato, gli Stati membri possono concedere aiuti di Stato alla ristrutturazione di edifici ai fini della conformità alle norme di prestazione energetica a livello dell'Unione fino a quando tali norme a livello dell'Unione non diventino obbligatorie. Una volta che le norme diventano obbligatorie, gli Stati membri possono continuare a concedere aiuti di Stato per ristrutturare edifici e unità immobiliari che rientrano nelle norme di prestazione energetica a livello dell'Unione, purché la ristrutturazione sia finalizzata al conseguimento di una classe superiore.
Attestati di prestazione energetica
Gli attestati di prestazione energetica per gli edifici sono in uso dal 2002. Tuttavia, l'uso di scale e formati diversi ostacola la comparabilità tra i vari sistemi nazionali. Una maggiore comparabilità degli attestati di prestazione energetica in tutta l'Unione facilita l'uso di tali attestati da parte degli istituti finanziari, orientando in tal modo i finanziamenti verso gli edifici con una migliore prestazione energetica e la ristrutturazione degli edifici. L'introduzione di una scala comune di classi di prestazione energetica e di un modello comune dovrebbe garantire una sufficiente comparabilità tra gli attestati di prestazione energetica in tutta l'Unione. Un certo numero di Stati membri ha recentemente modificato i propri sistemi di certificazione della prestazione energetica. Al fine di evitare perturbazioni, tali Stati membri dovrebbero disporre di un periodo di tempo supplementare per adeguare i loro sistemi.
In evidenza
Al fine di garantire che i potenziali acquirenti o locatari possano tener conto della prestazione energetica sin dall'inizio, gli edifici o le unità immobiliari messi in vendita o in locazione dovrebbero disporre di un attestato di prestazione energetica e la classe e l'indicatore di prestazione energetica dovrebbero figurare in tutti gli annunci pubblicitari. Ai potenziali acquirenti o locatari di un edificio o di un'unità immobiliare dovrebbero essere forniti, nell'attestato di prestazione energetica, dati corretti sulla prestazione energetica dell'edificio e consigli pratici per migliorarla ancora.
L'attestato di prestazione energetica dovrebbe recare anche informazioni sul consumo di energia primaria e finale, sul fabbisogno energetico, sulla produzione di energia rinnovabile, sulle emissioni di gas a effetto serra, sul GWP nel corso del ciclo di vita, se disponibile, e, in via facoltativa, sui sensori o controlli della qualità degli ambienti interni dell'edificio. L'attestato di prestazione energetica dovrebbe contenere raccomandazioni per il miglioramento della prestazione energetica dell'edificio.
Un approccio comune in materia di certificazione della prestazione energetica degli edifici, passaporti di ristrutturazione, indicatori della predisposizione degli edifici all'intelligenza e ispezione degli impianti di riscaldamento e degli impianti di condizionamento d'aria, svolte da esperti qualificati o certificati accreditati, la cui indipendenza deve essere garantita in base a criteri obiettivi, contribuirà alla creazione di un contesto omogeneo per le iniziative di risparmio energetico degli Stati membri nel settore edile e introdurrà un elemento di trasparenza sul mercato immobiliare dell'Unione, a beneficio dei potenziali acquirenti o utenti dell'immobile. Gli esperti dovrebbero trarre vantaggio dall'utilizzo di apparecchiature di prova certificate conformemente alle norme EN e ISO.
Impianti solari negli edifici
Per poter installare tecnologie solari efficienti in termini di costi negli edifici in un momento successivo, tutti i nuovi edifici dovrebbero essere "predisposti per il solare", vale a dire progettati per ottimizzare il potenziale di produzione di energia solare sulla base dell'irraggiamento solare del sito, consentendo l'installazione di tecnologie solari senza costosi interventi strutturali. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero garantire l'installazione di impianti solari adeguati nei nuovi edifici, residenziali e non residenziali, e negli edifici non residenziali esistenti. La diffusione su larga scala dell'energia solare negli edifici contribuirebbe notevolmente a proteggere i consumatori in modo più efficace dall'aumento e dalla volatilità dei prezzi dei combustibili fossili, ridurrebbe l'esposizione dei cittadini vulnerabili a costi energetici elevati e apporterebbe maggiori benefici ambientali, economici e sociali.
In evidenza
Al fine di sfruttare in modo efficiente il potenziale degli impianti solari negli edifici, gli Stati membri dovrebbero stabilire i criteri, e le eventuali esenzioni, per la loro installazione in linea con il loro potenziale tecnico ed economico valutato e con le caratteristiche degli edifici cui si applicherebbe questo obbligo, tenendo conto del principio della neutralità tecnologica e della combinazione di impianti solari con altri usi del tetto, come i tetti verdi o altri impianti per servizi edilizi. Dal momento che l'obbligo di installare impianti solari sui singoli edifici dipende dai criteri stabiliti dagli Stati membri, le disposizioni in materia di energia solare negli edifici non sono considerate "norme dell'Unione" ai sensi delle norme in materia di aiuti di Stato.
Quindi gli Stati membri devono poter incoraggiare, attraverso l'informazione, adeguate procedure amministrative o altre misure stabilite nei rispettivi piani nazionali di ristrutturazione degli edifici:
l'installazione di impianti solari adeguati in combinazione con la ristrutturazione dell'involucro dell'edificio;
la sostituzione dei sistemi tecnici per l'edilizia o l'installazione dell'infrastruttura di ricarica per i veicoli elettrici, di pompe di calore o di sistemi di automazione e controllo.
Le tecnologie solari fotovoltaiche e termiche, anche in combinazione con lo stoccaggio di energia, dovrebbero essere introdotte rapidamente affinché ne beneficino sia al clima che alle finanze dei cittadini e delle imprese. L'elettrificazione degli edifici, ad esempio attraverso l'installazione di pompe di calore, impianti solari, batterie e infrastrutture di ricarica, modifica, per quanto riguarda la sicurezza antincendio degli edifici, i rischi che gli Stati membri devono affrontare (per quanto riguarda la sicurezza antincendio dei parcheggi, la Commissione dovrebbe pubblicare orientamenti non vincolanti per gli Stati membri).
Promozione della mobilità verde
La promozione della mobilità verde è un elemento portante del Green Deal europeo e gli edifici possono svolgere un ruolo importante nel fornire le infrastrutture necessarie, non solo per la ricarica dei veicoli elettrici ma anche per la ricarica della bicicletta.
Veicoli elettrici
La ricarica in relazione agli edifici è particolarmente importante, in quanto si tratta di un luogo in cui i veicoli elettrici parcheggiano regolarmente e per lunghi periodi di tempo. La ricarica lenta è economica, l'installazione di punti di ricarica in spazi privati può garantire accumulo di energia per gli edifici in questione, l'integrazione di servizi di ricarica intelligente e di ricarica bidirezionale nonché servizi di integrazione dei sistemi in generale. Gli Stati membri dovrebbero puntare a eliminare ostacoli quali la divergenza di interessi e le complicazioni amministrative che i singoli proprietari incontrano quando tentano di installare un punto di ricarica nel proprio parcheggio. Il pre-cablaggio e la canalizzazione facilitano la rapida installazione di punti di ricarica, se e quando necessari. La rapida disponibilità di infrastrutture consentirà di ridurre i costi di installazione dei punti di ricarica per i singoli proprietari e assicurerà che gli utenti di veicoli elettrici abbiano accesso ai punti di ricarica. I punti di ricarica in cui i veicoli elettrici sono di solito parcheggiati per lunghi periodi di tempo, ad esempio dove le persone parcheggiano in quanto residenti o per motivi di lavoro, sono estremamente importanti per l'integrazione del sistema energetico, occorre quindi predisporre funzionalità di ricarica intelligente.
Biciclette
Il passaggio alla mobilità attiva, come la bicicletta, può ridurre in modo significativo le emissioni di gas a effetto serra prodotte dai trasporti. Alla luce dell'aumento della vendita di cicli con pedalata assistita elettricamente e di altri tipi di veicoli di categoria L di cui all'art. 4 del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, e al fine di agevolare l'installazione di punti di ricarica in una fase successiva, il pre-cablaggio o la canalizzazione dovrebbero essere obbligatori nei nuovi edifici residenziali e, laddove tecnicamente ed economicamente fattibile, negli edifici residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti. Requisiti a livello dell'Unione e i codici edilizi nazionali possono sostenere efficacemente la transizione verso una mobilità più pulita grazie a disposizioni relative a un numero minimo di posti bici, e la realizzazione di posti bici e delle relative infrastrutture in zone in cui le biciclette sono meno utilizzate potrebbe determinare un aumento del loro impiego. L'obbligo di assicurare posti bici non dovrebbe dipendere dalla disponibilità e dall'offerta di posti auto, né essere necessariamente collegato ad esse, in quanto in determinate circostanze tali posti auto potrebbero non essere disponibili. Gli Stati membri dovrebbero consentire l'aumento dei posti bici negli edifici residenziali in cui non vi sono posti auto prevedendo l'installazione di almeno due posti bici per unità immobiliare residenziale.
Infrastrutture per la mobilità sostenibile
Per quanto riguarda gli edifici non residenziali di nuova costruzione con più di cinque posti auto e gli edifici non residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti, con più di cinque posti auto, gli Stati membri provvedono:
all'installazione di almeno un punto di ricarica ogni cinque posti auto;
all'installazione del pre-cablaggio per almeno il 50% dei posti auto e delle canalizzazioni, segnatamente condotti per cavi elettrici, per i posti auto rimanenti, per consentire in una fase successiva di installare punti di ricarica per veicoli elettrici, cicli con pedalata assistita elettricamente e altri veicoli della categoria L;
a posti bici che rappresentino almeno il 15% della media o il 10% della capacità totale di utenza degli edifici non residenziali, tenendo conto dello spazio necessario anche per biciclette di dimensioni maggiori rispetto a quelle standard.
In evidenza
Quanto esposto si applica qualora: il parcheggio sia situato all'interno dell'edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione comprendano il parcheggio o le infrastrutture elettriche dell'edificio; o il parcheggio sia adiacente all'edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione comprendano il parcheggio o le infrastrutture elettriche del parcheggio.
Per tutti gli edifici non residenzialicon più di 20 posti auto, entro il 1º gennaio 2027 gli Stati membri provvedono:
all'installazione di almeno un punto di ricarica ogni 10 posti auto o di canalizzazioni, segnatamente condotti per cavi elettrici, per almeno il 50% dei posti auto per consentire l'installazione in una fase successiva di punti di ricarica per veicoli elettrici;
alla fornitura di posti bici che rappresentino almeno il 15% della media o il 10% della capacità totale di utenza dell'edificio e con lo spazio necessario anche per biciclette di dimensioni maggiori rispetto a quelle standard.
Per quanto riguarda gli edifici residenziali di nuova costruzione con più di tre posti auto e gli edifici residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti, con più di tre posti auto, gli Stati membri provvedono:
all'installazione del pre-cablaggio per almeno il 50% dei posti auto e delle canalizzazioni, segnatamente condotti per cavi elettrici, per i posti auto rimanenti, per consentire in una fase successiva di installare punti di ricarica per veicoli elettrici, cicli con pedalata assistita elettricamente e altri veicoli della categoria L;
all'installazione di almeno due posti bici per unità immobiliare residenziale.
Per quanto riguarda gli edifici residenziali di nuova costruzione con più di tre posti auto, gli Stati membri provvedono all'installazione di almeno un punto di ricarica.
In evidenza
Gli Stati membri prevedono misure volte a semplificare, razionalizzare e accelerare la procedura per l'installazione di punti di ricarica negli edifici residenziali e non residenziali, nuovi ed esistenti, specialmente di associazioni di comproprietari, e a eliminare gli ostacoli normativi, comprese le procedure di autorizzazione e di approvazione da parte delle autorità pubbliche, fatto salvo il diritto degli Stati membri in materia di proprietà e di locazione. Gli Stati membri eliminano gli ostacoli all'installazione dei punti di ricarica negli edifici residenziali con posti auto, in particolare la necessità di ottenere il consenso del proprietario o dei comproprietari per un punto di ricarica privato ad uso personale. La richiesta di locatari o comproprietari di essere autorizzati a installare infrastrutture di ricarica in un posto auto può essere rifiutata solo per motivi gravi e legittimi. Fatto salvo il loro diritto in materia di proprietà e di locazione, gli Stati membri valutano gli ostacoli amministrativi relativi alla richiesta di installazione di un punto di ricarica in un edificio con molteplici unità immobiliari presso un'associazione di locatari o comproprietari.
Scadenze riepilogative sull'efficienza energetica
SINTESI DI OBBIETTIVI E SCADENZE
Obbiettivo principale
Raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Ogni Stato membro dovrà adottare un piano nazionale che preveda la riduzione progressiva del consumo di energia degli edifici residenziali; ogni paese potrà stabilire autonomamente su quali edifici concentrarsi.
Edifici di nuova costruzione
Gli Stati membri provvedono affinché gli edifici di nuova costruzione siano a emissioni zero
a decorrere dal 1° gennaio 2028, gli edifici di nuova costruzione di proprietà di enti pubblici;
a decorrere dal 1° gennaio 2030, tutti gli edifici di nuova costruzione.
Edifici esistenti
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che la prestazione energetica degli edifici, o di loro parti, destinati a subire ristrutturazioni importanti, sia migliorata al fine di soddisfare i requisiti minimi di prestazione energetica per quanto tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile. Tali requisiti si applicano all'edificio o all'unità immobiliare oggetto di ristrutturazione nel suo complesso. In aggiunta o in alternativa, i requisiti possono essere applicati agli elementi edilizi ristrutturati.
Edifici residenziali
Ogni Stato membro dovrà adottare misure mirate a garantire una riduzione dell'energia primaria media utilizzata dagli edifici residenziali pari:
al 16% entro il 2030;
al 20-22% entro il 2035.
Edifici non residenziali
Entro il 2030, dovrà essere prevista la ristrutturazione degli edifici non residenziali con le prestazioni energetiche più basse nella misura del:
16% entro il 2030;
26% entro il 2033.
Obiettivo di zero emissioni
Dovranno essere a emissioni zero:
dal 2028 tutti gli edifici pubblici di nuova costruzione;
dal 2030 anche le nuove costruzioni residenziali private.
Impianti fotovoltaici
Gli Stati membri provvedono affinché tutti i nuovi edifici siano progettati in modo da ottimizzare il loro potenziale di produzione di energia solare sulla base dell'irraggiamento solare del sito, consentendo l'installazione successiva di tecnologie solari efficienti sotto il profilo dei costi. Premesso ciò, come previsto dalla direttiva, gli Stati membri saranno tenuti ad installare impianti solari secondo il seguente calendario:
entro il 31 dicembre 2026, su tutti i nuovi edifici pubblici e non residenziali con una superficie utile superiore a 250 m²;
entro il 31 dicembre 2027, su tutti gli edifici pubblici esistenti con una superficie utile superiore a 2000 m²;
entro il 31 dicembre 2028, su tutti gli edifici pubblici esistenti con una superficie utile superiore a 750 m²;
entro il 31 dicembre 2030, su tutti gli edifici pubblici esistenti con una superficie utile superiore a 250 m²;
entro il 2027, su tutti gli edifici non residenziali esistenti con una superficie utile superiore a 500 m² in cui l'edificio subisce un intervento che richiede un permesso amministrativo rilevante;
entro il 31 dicembre 2029, su tutti i nuovi edifici residenziali e su tutti i nuovi parcheggi coperti adiacenti fisicamente agli edifici.
Caldaie a combustibili fossili
A partire dal 1° gennaio 2025, dovranno essere sospesi i sussidi per l'installazione di caldaie autonome che funzionano con combustibili fossili.
Immobili esclusi
Sono esclusi dagli obblighi previsti dalla nuova Direttiva EPBD i seguenti immobili: edifici vincolati e protetti; immobili storici; edifici temporanei; chiese; abitazioni indipendenti con superficie < 50 mq; case vacanza, ovvero le seconde case occupate per meno di 4 mesi/anno; prevista anche la possibilità di esentare l'edilizia sociale pubblica, qualora i lavori di riqualificazione farebbero aumentare gli affitti in modo sproporzionato, rispetto al risparmio conseguibili nelle bollette energetiche.
Eliminazione degli incentivi alle caldaie alimentate dai combustibili fossili
Dal 1° gennaio 2025 gli Stati membri devono smettere di offrire incentivi finanziari per l'installazione di caldaie uniche alimentate a combustibili fossili diversi dagli incentivi già approvati a titolo dei fondi UE. Invero, con comunicazione della Commissione Europea del 18 ottobre 2024 (C/2024/6206), sono state fornite indicazioni sull'eliminazione graduale degli incentivi finanziari alle caldaie uniche alimentate a combustibili fossili a norma della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia.
La presente comunicazione fornisce orientamenti in merito all'articolo 17, paragrafo 15, della direttiva riveduta, che mirano a contribuire a una migliore comprensione delle disposizioni e a facilitare un'applicazione più uniforme e coerente. È rivolta agli Stati membri e ad altri soggetti che devono essere informati in merito alle disposizioni.
La comunicazione verte sulle disposizioni della direttiva (UE) 2024/1275, raggruppando anche informazioni emerse da scambi con le autorità nazionali e i portatori di interessi a seguito dell'adozione della direttiva riveduta. La Commissione pubblicherà a tempo debito ulteriori documenti di orientamento concernenti altri aspetti pertinenti per il recepimento e l'attuazione della direttiva riveduta, compresi orientamenti sulla definizione di «caldaie a combustibili fossili».
In evidenza
La direttiva riveduta aiuterà l'UE a eliminare gradualmente le caldaie alimentate a combustibili fossili. A norma dell'articolo 17, paragrafo 15, di tale direttiva, al più tardi dal 1° gennaio 2025 gli Stati membri devono smettere di offrire incentivi finanziari per l'installazione di caldaie uniche alimentate a combustibili fossili diversi dagli incentivi già approvati a titolo dei fondi UE.
Sulla base di queste premesse:
una caldaia a gas può essere considerata “alimentata a combustibili fossili” in funzione del mix di combustibili nella rete del gas al momento dell'installazione. Di norma, quando la rete locale del gas trasporta prevalentemente gas naturale, l'installazione di caldaie a gas non dovrebbe ricevere incentivi finanziari; può invece beneficiare di incentivi a norma dell'articolo 17, paragrafo 15, se la rete locale del gas trasporta prevalentemente combustibili rinnovabili. Spetta alle autorità competenti degli Stati membri garantire l'esistenza di uno strumento di verifica in grado di controllare questo aspetto al momento dell'installazione;
affinché una caldaia non collegata alla rete non sia considerata “alimentata a combustibili fossili”, le autorità competenti dello Stato membro devono esigere e verificare in modo solido e credibile che l'unità funzionerà effettivamente utilizzando combustibili rinnovabili sia al momento dell'installazione che per il resto della sua vita utile, dato che il beneficiario mantiene il controllo del combustibile utilizzato durante l'intera vita utile di una caldaia non collegata alla rete. Questa verifica può essere effettuata nel quadro delle ispezioni periodiche in loco degli impianti di riscaldamento o di ispezioni di altro tipo riguardanti gli impianti di riscaldamento negli Stati membri;
gli incentivi finanziari sono ammessi solo per gli impianti di riscaldamento ibridi con una quota considerevole di energie rinnovabili, e soltanto in misura proporzionale all'uso di energie rinnovabili in tali impianti; di conseguenza l'installazione di un impianto di riscaldamento basato al 100% su energie rinnovabili dovrebbe essere incentivata maggiormente rispetto all'installazione di un impianto di riscaldamento ibrido;
l'uso di combustibili fossili nelle caldaie non dovrebbe essere incentivato, dovrebbero essere concessi incentivi finanziari soltanto agli impianti di riscaldamento ibridi con una quota considerevole di energie rinnovabili, e soltanto in misura proporzionale all'uso di energie rinnovabili in tali impianti. Di conseguenza l'installazione di un impianto di riscaldamento basato al 100 % su energie rinnovabili dovrebbe essere incentivata maggiormente rispetto all'installazione di un impianto di riscaldamento ibrido.
La Commissione Europea fornisce gli esempi di incentivi finanziari che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 17 e che sono ancora ammessi.
a) Impianti di riscaldamento ibridi con una quota considerevole di energie rinnovabili
Potrebbero essere ancora agevolati la combinazione di una caldaia con un impianto solare termico o con una pompa di calore. Questi incentivi finanziari di questo tipo dovrebbero essere proporzionati all'uso di energie rinnovabili nell'impianto di riscaldamento ibrido.
b) Eventuali costi aggiuntivi connessi alla transizione verso l'uso di gas rinnovabili in una caldaia
Tali costi possono essere connessi all'ammodernamento dell'impianto di distribuzione all'interno dell'abitazione, al punto di connessione, all'ibridazione in loco o a investimenti aggiuntivi in adeguamenti tecnici per permettere l'uso di energia rinnovabile nella caldaia, ad esempio investimenti aggiuntivi nelle parti dell'impianto di riscaldamento che consentono l'uso di energia rinnovabile al 100%.
c) Incentivi non correlati all'installazione
La manutenzione, la riparazione o lo smantellamento di caldaie a combustibile fossile, ad esempio attraverso premi di rottamazione – non sono soggetti alla disposizione concernente l'eliminazione graduale dei finanziamenti. Incentivi simili possono essere utili a prevenire sostituzioni di emergenza a seguito di un guasto e a incoraggiare la riparazione o la sostituzione di un determinato elemento. Possono contemplare ad esempio la locazione temporanea di caldaie ai consumatori di energia nelle zone che sono o saranno servite da teleriscaldamento e teleraffrescamento. Incentivi finanziari a favore dell'installazione, negli edifici, di sistemi di automazione e controllo degli impianti di riscaldamento alimentati da caldaie uniche a combustibile fossile.
d) Misure volte ad affrontare la questione dell'accessibilità economica dell'energia
Gli Stati membri dovrebbero sostenere la riparazione di quelle esistenti e/o prevedere soluzioni temporanee di riscaldamento (ad esempio la locazione finanziaria delle caldaie) associate a livelli più elevati di sostegno alle famiglie vulnerabili per impianti di riscaldamento diversi dalle caldaie uniche alimentate a combustibili fossili (quali gli impianti di riscaldamento basati su energie rinnovabili o gli impianti ibridi con una quota considerevole di energie rinnovabili).
e) Incentivi non correlati alle caldaie
Gli apparecchi che non rispondono alla definizione di caldaie, quali stufe o apparecchi di microcogenerazione, non sono interessati dall'eliminazione graduale degli incentivi finanziari a favore delle caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.
f) Erogazione di incentivi concessi e comunicati al beneficiario prima del 10 gennaio 2025
Qualora un ente pubblico abbia preso la decisione di fornire un incentivo finanziario e l'abbia comunicata al beneficiario prima del 1° gennaio 2025, sono state create legittime aspettative prima di tale data e l'erogazione effettiva dell'incentivo finanziario può aver luogo dopo tale data.
In evidenza
In tema di eccezioni, l'articolo 17 della direttiva EPBD presenta delle eccezioni al divieto di incentivi finanziari per l'installazione di caldaie uniche alimentate a combustibili fossili dopo il 1° gennaio 2025 qualora sussistano contemporaneamente due condizioni:
sono finanziati a titolo: del dispositivo per la ripresa e la resilienza; del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di coesione, unicamente nei casi in cui si applica l'articolo 7, paragrafo 1, lettera h), punto i), terzo trattino, del regolamento (UE) 2021/1058(26). Tale disposizione consente di investire in caldaie e impianti di riscaldamento alimentati a gas naturale che sostituiscono impianti a carbone, torba, lignite o scisto bituminoso in alloggi ed edifici;
sono stati selezionati per gli investimenti prima del 2025, se rientrano all'interno dei programmi nazionali o regionali adottati prima del nuovo anno.
In vista della scadenza del termine di recepimento la Commissione elaborerà orientamenti sulle disposizioni nuove e sostanzialmente modificate della direttiva riveduta, tra cui anche orientamenti per stabilire cosa rientri nel concetto di caldaia a combustibili fossili, in linea con l'obbligo sancito all'art. 13, par. 8, della direttiva riveduta.
Riferimenti
Comunicazione della commissione sull'eliminazione graduale degli incentivi finanziari alle caldaie uniche alimentate a combustibili fossili a norma della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia (C/2024/6206) del 18 ottobre 2024
Direttiva (UE) 2024 del Parlamento Europeo e del Consiglio in europarl.europa.eu
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