L'inapplicabilità degli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c. al processo civile telematico
02 Aprile 2024
Massima Nella disciplina del processo civile telematico, non trovano applicazione le regole dettate dall'art. 74 c.p.c., nonché dall'art. 87 disp. att. c.p.c., in quanto il deposito telematico rende superflua sia la suddivisione del fascicolo di parte in due sezioni, l'una destinata agli atti e l'altra ai documenti, sia il visto del cancelliere sull'indice dei documenti, poiché questi ultimi, una volta depositati, non possono essere rimossi e sono liberamente consultabili. Il caso M.M.B. e P.O. agivano in giudizio nei confronti di B. s.r.l., quale mandataria, e di B.S. s.p.a. opponendosi al decreto ingiuntivo loro intimato quali fidejussori della società - debitrice principale – poi dichiarata fallita. La sentenza di rigetto veniva gravata ed il Collegio di secondo grado di Torino respingeva l'appello. I soccombenti, sulla base di tre motivi, impugnavano tale decisione dinanzi alla Corte di cassazione eccependo l'erroneità della decisione di secondo grado per avere ritenuto irrilevante che i numerosi estratti conto prodotti dalla resistente fossero stati dalla stessa depositati telematicamente “in quattro files genericamente indicati come doc. n. 15, n. 16, n. 17, n. 18”. Sostenevano i ricorrenti che si sarebbe, così, violato il diritto di difesa poiché tale modalità di deposito avrebbe reso inutilizzabile la documentazione, come affermato da Cass. 30 maggio 1997, n. 4822 (Ai sensi degli artt. 74 ed 87 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, gli atti ed i documenti prodotti prima della costituzione in giudizio devono essere elencati nell'indice del fascicolo e sottoscritti dal cancelliere, mentre quelli prodotti dopo la costituzione vanno depositati in cancelleria con la comunicazione del loro elenco alle altre parti (oppure, se esibiti in udienza, devono essere elencati nel relativo verbale, sottoscritto, del pari, del cancelliere), di guisa che l'inosservanza di tali adempimenti, rendendo irrituale la compiuta produzione, preclude alla parte la possibilità di utilizzarli come fonte di prova, ed al giudice di merito di esaminarli). Con il secondo motivo veniva sollevata la questione della violazione degli artt. 329 e 343 c.p.c., nonché la nullità della sentenza in base agli artt. 99 e 112 c.p.c., anche in relazione all'art. 2907 c.c. Il terzo motivo contestava la nullità in base all'art. 360, comma 4 c.p.c. La questione La suprema Corte, valutando infondata la doglianza di cui al primo motivo ed inammissibili gli altri motivi, ha rigettato il ricorso per l'inapplicabilità, al caso di specie, delle regole di cui all'art. 74 disp. att. c.p.c., affermando che il precedente giurisprudenziale del 1997 richiamato dai ricorrenti, concernente il deposito dei documenti cartacei, non è pertinente, considerata l'odierna disciplina del deposito telematico che contempla l'inserimento dei documenti e degli atti in un unico fascicolo informatico. Le soluzioni giuridiche I giudici di legittimità hanno evidenziato che, con l'avvento del processo telematico, è inevitabilmente superata la distinzione tra sezione del fascicolo di parte dedicata agli atti e sezione dedicata ai documenti per l'unicità del fascicolo informatico. Inoltre, il deposito telematico di un atto o di un documento è operazione tendenzialmente irreversibile, in quanto la parte che lo effettua non ha modo di rimuovere quanto depositato, con la conseguenza che il visto del cancelliere sull'indice dei documenti prodotti diviene superfluo. Osservazioni Le motivazioni addotte dalla Corte nomofilattica si allineano al più recente orientamento giurisprudenziale. Il Collegio ha rigettato il ricorso e confermato la sentenza di secondo grado sostenendo che nella disciplina del deposito telematico non trovano applicazione le regole previste dall'art. 74 disp. att. c.p.c. Tale norma disciplina la formazione del fascicolo di parte attraverso quattro distinti commi: «Gli atti e i documenti di causa sono inseriti in sezioni separate del fascicolo di parte. Gli atti sono costituiti dagli originali o dalle copie notificate della citazione, della comparsa di risposta o d'intervento, delle memorie, delle comparse conclusionali e delle sentenze. Sulla copertina del fascicolo debbono essere iscritte le indicazioni richieste per il fascicolo d'ufficio. Il cancelliere, dopo aver controllato la regolarità anche fiscale degli atti e dei documenti, sottoscrive l'indice del fascicolo ogni volta che viene inserito in esso un atto o documento». Di contro, la normativa sul deposito telematico di atti e documenti non contempla la divisione degli stessi in sezioni separate del fascicolo di parte, che - pur mantenendo il loro status di documenti di parte - vengono raccolti in un unico fascicolo informatico. I riferimenti normativi sulla disciplina del fascicolo informatico e, in particolare, del deposito con modalità telematiche dei documenti nel processo civile, sono contenuti nell'art. 12 del d.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123, nell'art. 9 del d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, nell'art. 16-bis del d.l. n. 179/2012, convertito nella l. n. 221/2012, e, da ultimo, negli artt. 87 e 196-quater disp. att. c.p.c., inseriti dal d.lgs. n. 149/2022, secondo il regime transitorio dettato dall'art. 35 dello stesso decreto. Nonostante la previsione del fascicolo informatico, tali disposizioni non hanno comunque eliminato l'obbligo di formazione del fascicolo d'ufficio su supporto cartaceo, né la possibilità che il giudice autorizzi o ordini il deposito di copia cartacea dei documenti in casi specifici. Sulla considerazione che i documenti informatici da raccogliere nel fascicolo informatico del processo sono privi di elementi attivi, devono rispettare i formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite, devono essere trasmessi dai soggetti abilitati e dagli utenti mediante indirizzo di posta elettronica certificata e si intendono depositati nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna, la Corte di cassazione (seconda sezione civile), con l'ordinanza interlocutoria n. 14534 del 9 maggio 2022, ha evidenziato che in seguito alla formazione del fascicolo informatico, il quale raccoglie tutti i documenti, si supera la distinzione tra il fascicolo d'ufficio e quello di parte, presente nelle norme del codice di rito e delle sue disp. di att. (non essendo contemplata neppure la possibilità di ritiro delle produzioni documentali che vengono, pertanto, telematicamente apprese dal giudice). Poiché l'articolato regime normativo di progressiva introduzione del deposito con modalità telematiche dei documenti nel processo civile e le relative discipline transitorie rendono frequente che, all'interno del medesimo giudizio pendente, vi siano documenti prodotti in formato informatico ed in formato cartaceo ovvero soltanto in formato cartaceo, con l'ordinanza interlocutoria indicata la seconda sezione della S.C. rimetteva alle SS.UU. perché si pronunciasse – tra le altre - sulla questione: «se l'adozione del processo telematico, che prevede la creazione di un unico fascicolo e non contempla l'ipotesi del ritiro dei documenti in esso contenuti, comporti l'abbandono della distinzione tra fascicolo d'ufficio e fascicolo di parte di cui agli artt. 168 e 169 c.p.c., artt. 72,73,74,75,76 e 77 disp. att. c.p.c.». Il Supremo Collegio, con la sentenza n. 4835 del 16 febbraio 2023 ha evidenziato, in proposito, come non possa intendersi tacitamente abrogata la distinzione codicistica tra fascicolo d'ufficio e fascicolo di parte, del resto confermata anche dopo la riforma introdotta con il D.lgs. n. 149/2022 (equiparandosi, nel novellato art. 36 disp. att. c.p.c., la tenuta e conservazione del fascicolo informatico alla tenuta e conservazione del fascicolo d'ufficio su supporto cartaceo e continuandosi a prevedere, con gli artt. 165 e 166 c.p.c. e 74 disp. att. c.p.c., che i documenti offerti in comunicazione siano contenuti nel fascicolo di parte, nonostante il modificato art. 87 disp. att. c.p.c. faccia rinvio all'art. 196-quater per le modalità di produzione dei documenti). Ad avviso delle Sezioni Unite (16 febbraio 2023, n. 4835 cit.), poi, le questioni sollevate nell'ordinanza interlocutoria coinvolgono esigenze (proprie del sistema delle prove ed attinenti ai poteri della parte) e garanzie (di tutela del contraddittorio e del diritto di difesa), il cui bilanciamento non si differenzia a seconda che i documenti siano stati prodotti con modalità telematiche o in formato cartaceo. Da tale decisione del supremo Collegio deriva che, pur tenendo ferma la necessità che i documenti presentati in comunicazione siano inclusi nel fascicolo di parte (come previsto dagli artt. 165 e 166 c.p.c. e dall'art. 74 delle disposizioni di attuazione dello stesso codice), sostanzialmente, l'art. 74 c.p.c., insieme all'art. 87 delle disposizioni di attuazione, sono superati dalla disciplina del processo telematico per quanto riguarda la distinzione tra la sezione del fascicolo di parte dedicata agli atti e quella dedicata ai documenti. Considerato poi che il deposito telematico di un atto o di un documento rappresenta un'azione sostanzialmente irreversibile, poiché una volta effettuato il deposito, la parte non ha la facoltà di rimuovere quanto già depositato, il visto del cancelliere sull'indice dei documenti prodotti diventa conseguentemente superfluo. Con l'ordinanza in commento, in sintesi, la prima sezione della S.C. afferma che: a) con l'avvento del processo telematico, è stata superata la distinzione tra sezione del fascicolo di parte dedicata agli atti e sezione dedicata ai documenti; b) il deposito telematico di un atto o di un documento è operazione tendenzialmente irreversibile, in quanto la parte che lo effettua non ha modo di rimuovere quanto depositato. Riferimenti G. Della Pietra, Per un processo civile davvero telematico, in DPCeConline, 1/2020, p. 19 s. G. Parisi, Sul perfezionamento del deposito telematico degli atti processuali, in Giur.it., 2021, 2622 C. Punzi, Sul processo civile telematico, in Riv. dir. proc., 2022, 1 ss. A. Tedoldi, Il processo civile telematico tra logos e techne, in Riv. dir. proc., 2021, 843 ss. M.C. Vanz, L'onere di (ri)produzione documentale: esigenze di speditezza processuale e nuove tecnologie digitali, in Riv. dir. proc., 2022, 1234 ss. |