Interruzione del nesso causale tra incidente stradale e danno da emotrasfusione

La Redazione
08 Aprile 2024

Con la sentenza n. 8429 del 28 marzo 2024, la Suprema Corte enuncia un importante principio di diritto in tema di rapporto di causalità tra evento dannoso (epatite contratta a seguito di emotrasfusione in costanza di intervento chirurgico per le lesioni riportate in un incidente) e condotta colposa che ha provocato le lesioni.

In seguito ad un sinistro stradale avvenuto negli anni Settanta, il ricorrente, per le lesioni riportate, era stato sottoposto ad intervento chirurgico e cinque emotrasfusioni. A inizio 2007, sempre secondo quanto riferito dallo stesso ricorrente, gli era stata diagnosticata l’epatite da virus HCV e la Commissione Medica Ospedaliera aveva espresso un giudizio positivo circa il nesso causale fra la patologia e le emotrasfusioni. Il Tribunale prima e la Corte d’appello poi rigettarono la richiesta di risarcimento danni.

La Corte territoriale in particolare osservò che causa delle lesioni erano le emotrasfusioni e che, trattandosi di patologia del tutto avulsa dal novero delle conseguenze ordinarie di un sinistro stradale, unica causa dell’evento di danno erano le emotrasfusioni; l’incidente stradale quindi «era il mero antecedente temporale del tutto sganciato dalla successiva autonoma e determinante condotta».

Con il ricorso in Cassazione il ricorrente lamentava che non poteva essere considerata causa esclusiva dell’evento di danno l’emotrasfusione, perché in assenza del sinistro stradale non ci sarebbe stato nessun intervento chirurgico e conseguentemente nessuna trasfusione. Aggiungeva che gli antecedenti, senza cui il danno non si sarebbe verificato, dovevano «considerarsi causa, salvo che la causa sopravvenuta costituisca un evento avente il carattere dell’assoluta atipicità, imprevedibilità ed eccezionalità e che l’epatite C ha costituito una conseguenza prevedibile, trattandosi di pericolo proprio dell’attività trasfusionale».  

La Suprema Corte ha ritenuto il motivo infondato atteso che lo stesso invocava il riconoscimento dell’esistenza del nesso eziologico. Le caratteristiche della censura consentono «una visione più ampia, non limitata al punto di vista del concorso di cause, e permettono di entrare più dappresso alla questione se, ancor prima della problematica dell’interruzione del nesso eziologico, la condotta che ha cagionato il sinistro stradale possa essere considerata causa antecedente in senso proprio».

Secondo il c.d. criterio dello scopo della norma violata, «quando l'illecito consiste nella violazione di regole poste allo scopo di evitare la creazione di un rischio irragionevole, la responsabilità si estende solo agli eventi dannosi che siano realizzazione del rischio in considerazione del quale la condotta è vietata. Il divieto di una certa condotta presuppone l'individuazione della sequenza causale che tipicamente porta all'evento il cui verificarsi si vuole scongiurare. L'illecito colposo derivante dalla violazione della regola cautelare stabilisce così un peculiare nesso fra colpa ed evento».

Applicando i suddetti principi al caso di specie, deve - secondo la Corte - escludersi che l’epatite da virus HCV contratta a seguito dell’emotrasfusione (eseguita in sede di intervento chirurgico determinato dalle lesioni riportate nel sinistro stradale), possa costituire concretizzazione del rischio della regola che mirava a prevenire il sinistro, anche valutando la fattispecie non solo dal punto di vista della colpa specifica, ma anche da quello della colpa generica. Infatti «l’esistenza del requisito soggettivo della colpa sotto il profilo delle regole della circolazione stradale non vale ad estendere, sul piano eziologico, la responsabilità per l’evento dannoso cagionato dalla condotta quale soggetto agente nella detta circolazione, indubbiamente ipotizzabile, alla responsabilità per un evento, quale la contrazione dell’infezione, che la regola violata non mirava a prevenire».

Viene inoltre evidenziato che «la verifica se l’evento dannoso sarebbe stato evitato con la condotta alternativa lecita va fatta, quindi, non rispetto all’evento dannoso estraneo alla regola cautelare, ma a quello che quest’ultima mirava a prevenire, e la valutazione della sua portata eziologica si esaurisce nell’apprezzamento del solo nesso con quest’ultimo evento». Non si può pertanto affermare, in senso eziologico, che l’emotrasfusione pregiudizievole sarebbe stata evitata dal rispetto della regola cautelare di circolazione stradale.

In definitiva i giudici di legittimità enunciano il seguente principio di diritto: «non sussiste il rapporto di causalità fra l’evento dannoso costituito dall’epatite da virus HCV, contratta a seguito di emotrasfusione compiuta nel corso dell’intervento chirurgico richiesto dalle lesioni riportate in un sinistro stradale, e la condotta colposa, in violazione delle regole della circolazione stradale, che ha cagionato le dette lesioni».

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