Diritto al credito con prevalenza della sostanza sulla forma

La Redazione
12 Aprile 2024

Una contribuente impugnava una cartella di pagamento. L'iscrizione a ruolo aveva ad oggetto la ripresa del credito Irpef, oltre interessi e sanzioni, non indicato nella dichiarazione dell'anno precedente, seppure tempestivamente presentata. In particolare, la contribuente nel 2016 riportava un credito dell’anno precedente quantunque lo stesso non fosse stato indicato nella dichiarazione relativa al 2015 e si era formato nelle annualità precedenti le cui dichiarazioni erano state omesse. L’Ufficio difendeva in giudizio la legittimità del proprio operato in quanto il credito non riconosciuto derivava da una dichiarazione (quella del 2015) regolarmente e tempestivamente presentata ma senza l’esposizione di alcun credito. I giudici di prime cure, ritenuta documentalmente provata la sussistenza del credito, accoglievano il ricorso. I giudici d’appello hanno parimenti evidenziato come la citata giurisprudenza di legittimità mettesse “in fuorigioco” la tesi dell’Ufficio volta a sottolineare la differenza tra dichiarazione omessa e dichiarazione presentata ma senza indicazione del credito di imposta. 

L’omessa indicazione in dichiarazione del credito d’imposta spettante non fa perdere al contribuente il relativo diritto di credito in virtù del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, consolidatosi in seno alla giurisprudenza di legittimità, la cui applicazione evita di assoggettare il dichiarante ad oneri diversi e più gravosi di quelli che, per legge, devono restare a suo carico, in conformità con i principi costituzionali di capacità contributiva e di oggettiva correttezza dell'azione amministrativa.

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