La prova della cessione in blocco dei crediti

La Redazione
22 Aprile 2024

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al d.lgs. n. 385/1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione.

La Corte ha espresso tale principio in relazione ad una fattispecie in cui la controricorrente aveva sollevato  un'eccezione relativa al difetto di interesse e di legittimazione della S. S.r.l. a proporre ricorso per cassazione, non avendo la stessa dimostrato di aver acquistato la titolarità del credito controverso e, quindi, di poter intervenire nel giudizio nella posizione processuale rivestita nei precedenti gradi di merito da B. S.p.a.

I giudici hanno sul punto richiamato, prestandovi adesione, le decisioni della Corte n. 17944/2023 e n. 9412/2023, secondo cui «La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al d.lgs. n. 385/1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione»; dimostrazione che – quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé – può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di  ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. Di conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo».

Applicando tali principi al caso esaminato, la Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, atteso che in base a quest'ultimo e alla documentazione prodotta (nell'ambito della quale non vi era il contratto di cessione e, tanto meno, l'elenco specifico dei crediti oggetto della stessa eventualmente allegato al medesimo), non era possibile affermare con certezza che tra i crediti trasferiti rientrasse anche quello di cui si discuteva nel giudizio, mancando un preciso riscontro sia in ordine ai «crediti in sofferenza», sia, soprattutto, dovendosi tener conto che la cessione ha riguardato non tutti i crediti, ma solo «taluni», senza alcuna altra indicazione volta ad individuarli.

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