È ipotizzabile il concorso fra le due ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale?

30 Aprile 2024

Nella sentenza in commento la Cassazione si è pronunciata in tema di bancarotta fraudolenta documentale chiarendo che le due tipologie di cui all’art. 216 comma 1, n. 2, prima e seconda ipotesi, l. fall. possono concorrere.

Massima

Le ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216 comma 1, n. 2, prima e seconda ipotesi, l. fall., sono ciascuna idonea ad integrare il delitto di falsificazione delle scritture contabili, per cui, accertata la responsabilità dell'amministratore in ordine alla tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della società fallita - che richiede il solo dolo generico - diviene superfluo accertare il dolo specifico richiesto per la condotta di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, ove anch'essa sia contestata.

Le due tipologie di bancarotta fraudolenta documentale possono concorrere, in quanto la bancarotta di tipo specifico per sottrazione, falsificazione o distruzione può riguardare anche solo parte delle scritture, come recita la norma incriminatrice, mentre per le altre la tenuta può risultare disordinata e tale da rendere più difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, oltre a poter essere le due condotte contestualmente contestate in via alternativa, non determinando tale modalità alcun vizio di indeterminatezza dell'imputazione.

Il caso

La vicenda in commento prendeva le mosse da una pronuncia resa dalla Corte d'appello di Firenze che, con sentenza emessa il 31 marzo 2022, in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta documentale relativamente ad una fallita S.p.A. riformava la sentenza del G.u.p. del Tribunale fiorentino quanto al trattamento sanzionatorio relativo all'amministratore della persona giuridica.

Per quanto di interesse in questa sede, in sede di ricorso per cassazione, la difesa lamentava la violazione di legge processuale in relazione all'art. 546 comma 3, c.p.p., nonché di legge sostanziale quanto al delitto di bancarotta fraudolenta documentale.

A detta del ricorrente i giudici di merito erano incorsi in un'errata applicazione della legge, poiché non avevano affrontato il tema della natura alternativa della contestazione, relativa ai delitti di bancarotta fraudolenta documentale specifica e generica, confondendo le due fattispecie e rendendole una fattispecie unitaria, soprattutto facendo riferimento alla condotta di falso in bilancio non contestata, non indicando peraltro, in dispositivo, a quale delle due contestazioni formalizzate si correlava la penale responsabilità del ricorrente.

Da tale incertezza, poi, sarebbe derivata la mancata motivazione sul punto del dolo richiesto dalle diverse fattispecie incriminatrici.

Tale tesi non era condivisa dalla Corte, la quale giudicava i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza.

Sul punto la Cassazione stabiliva che le due tipologie di bancarotta fraudolenta documentale possono concorrere, in quanto la bancarotta di tipo specifico per sottrazione, falsificazione o distruzione può riguardare anche solo parte delle scritture, come recita la norma incriminatrice, mentre per le altre la tenuta può risultare disordinata e tale da rendere più difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, oltre a poter essere le due condotte contestualmente contestate in via alternativa, non determinando tale modalità alcun vizio di indeterminatezza dell'imputazione (v. Cass. Pen. 27 novembre 2023, n. 47535).

La questione

La questione giuridica sottesa al caso in esame verte sullo stabilire se le due tipologie di bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216 comma 1, n. 2, prima e seconda ipotesi, l. fall., possano o meno concorrere.

Prima di fornire soluzione alla questione giuridica in premessa, occorre una breve disamina degli istituiti coinvolti nel caso in disamina, ossia i delitti di bancarotta documentale fraudolenta e semplice.

Con la prima fattispecie incriminatrice vengono sanzionate le violazioni relative alla tenuta della contabilità.

Rilevano in tal senso sia le scritture contabili obbligatorie (ex art. 2214 c.c.), sia quelle facoltative previste dalla legislazione civilistica, tributaria o previdenziale.

La prima parte della norma incriminatrice punisce la sottrazione, distruzione o falsificazione di tali scritture, a prescindere da se ne derivi una difficoltà di ricostruzione del patrimonio.

L'elemento soggettivo che deve sorreggere tali condotte è il dolo specifico, consistente nello “scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori”.

La seconda parte della disposizione in parola sanziona la tenuta delle scritture contabili “in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari”.

In questo caso, il legislatore pone l'accento non tanto sulle modalità della condotta, quanto sul risultato del comportamento illecito.

All'opposto il delitto di bancarotta semplice documentale è reato di pericolo astratto avente ad oggetto le scritture obbligatorie e i libri prescritti dalla legge, e può essere realizzato tramite una pluralità di condotte consistenti in un'omessa tenuta dei libri e delle scritture contabili prescritti dalla legge, nell'irregolarità della tenuta di tali documenti, intesa come mancato rispetto dei requisiti formali e sostanziali richiesti dalla legge o dalla prassi commerciale o nella loro incompletezza, nel caso in cui, stante la regolarità formale, si riscontrino intermittenze o lacune.

Il limite temporale per la rilevanza penale della bancarotta documentale è di 3 anni, antecedenti alla dichiarazione di fallimento.

In merito all'elemento soggettivo della bancarotta semplice, costante giurisprudenza propende per il dolo generico.

La soluzione della Corte

Tornando al caso che ci occupa, a detta della Suprema Corte, in relazione alla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale, di cui agli artt. 216 comma 1 n. 2 e 223 comma 1 della l. fall. (oggi confluiti negli artt. 322, comma 1, lett. b), e 329, comma 1, Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza):

1) in ragione dell'elemento soggettivo richiesto, si distingue tra due ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale: generica e specifica;

2) le due tipologie di bancarotta fraudolenta documentale potrebbero concorrere (la bancarotta di tipo specifico per sottrazione, falsificazione o distruzione, infatti, potrebbe anche riguardare solo una parte delle scritture contabili, potendo per le altre risultare una tenuta disordinata e tale da rendere più difficoltosa la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari);

3) la contestazione alternativa di queste fattispecie non implica alcun vizio di indeterminatezza dell'impugnazione (v. Cass. Pen. 27 novembre 2023, n. 47535).

Anzi, in tal caso, accertata la responsabilità in ordine alla tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita - che richiede il solo dolo generico - potrebbe divenire superfluo accertare il dolo specifico richiesto per la condotta di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili (anch'essa contestata).

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