Responsabilità civile
RIDARE

Gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione contrattuale

06 Maggio 2024

La risoluzione del contratto può chiedersi solo se l’inadempimento del debitore è grave o, per meglio dire, secondo l'espressione utilizzata nel codice, “di non scarsa importanza” (art. 1455 c.c.). Quali sono i criteri per determinarne la gravità in un caso di un contratto di fornitura in cui viene consegnata merce parzialmente errata?

Il caso

Mevio, proprietario di un negozio di ricambi di elettrodomestici acquistava dalla società Alfa S.p.A., azienda produttrice di ricambi, 50 beccucci compatibili con la macchina del caffè tipo Beta e 50 beccucci compatibili con quella tipo Gamma. Per un errore della logistica della società Alfa S.p.A., Mevio riceveva 40 beccucci compatibili con Beta e 60 con Gamma; cogliendo l'occasione dell'errore di Alfa S.p.A. – avendo ricevuto un'offerta da una azienda fornitrice interessata a riallacciare i rapporti con Mevio –  quest'ultimo comunicava all'azienda di voler risolvere il contratto a causa dell'inadempimento.

Alfa S.p.A. chiede un parere legale al fine di poter tutelare al meglio i propri interessi.

Il caso proposto verte sul tema dell'inadempimento del venditore in occasione di un contratto di compravendita avente ad oggetto il trasferimento di proprietà di ricambi di macchinette del caffè.

In particolare, il contratto concluso tra Mevio e la società Alfa, produttrice di ricambi di elettrodomestici, prevedeva la consegna a Mevio di cinquanta beccucci compatibili con la macchinetta del caffè Beta e cinquanta compatibili con la macchinetta Gamma. Tuttavia, a causa di un errore di natura logistica, Mevio riceveva 40 beccucci della prima tipologia e 60 della seconda.

Nel momento in cui la prestazione dedotta all'interno di un contratto non viene eseguita nel tempo, nel luogo e secondo le modalità stabilite contrattualmente, si può configurare un inadempimento contrattuale che legittima la parte non inadempiente a porre in essere dei rimedi riconosciuti dalla legge al fine di assicurare una tutela della propria posizione.

L'inadempimento – che, ovviamente, presuppone la sussistenza di un'obbligazione valida – può essere

  • totale quando coinvolge l'intera prestazione oppure
  • parziale nel caso in cui quest'ultima venga eseguita in modo diverso da com'era stata originariamente dedotta.

L'inadempimento parziale viene anche definito adempimento “inesatto” e l'inesattezza della prestazione può coinvolgere le caratteristiche del bene oggetto di vendita, le modalità e il tempo di esecuzione della prestazione e, infine, la quantità promessa mediante la stipula del contratto.

Ai sensi dell'art. 1218 c.c., il debitore è tenuto a risarcire il danno cagionato in caso di inadempimento o di ritardo nell'esecuzione della prestazione se non prova che questi ultimi non siano imputabili alla sua condotta, ossia nel caso in cui l'inadempimento o il ritardo non dipendano da una colpa del debitore e che non erano in altro modo evitabili.

Fermo il risarcimento del danno, il creditore può agire per l'esatto adempimento o, in via alternativa, per la risoluzione del contratto; nel caso di specie, Mevio, complice l'aver ottenuto un'offerta molto competitiva da un'azienda interessata a riallacciare i rapporti con l'imprenditore, comunicava ad Alfa S.p.A. la volontà di risolvere il contratto di compravendita.

La risoluzione per inadempimento, prevista dall'art. 1453 c.c., permette alla parte non inadempiente di un contratto a prestazioni corrispettive di sciogliere il vincolo contrattuale e il sinallagma tra le parti. La risoluzione viene proposta ai sensi dell'art. 1454 c.c. tramite la diffida ad adempiere, ossia un'intimazione per iscritto alla parte inadempiente a provvedere ad eseguire la prestazione, con la dichiarazione che, decorso inutilmente un termine non inferiore a quindici giorni, il contratto si ritiene risolto di diritto.

L'art. 1455 c.c., tuttavia, introduce il concetto di gravità dell'inadempimento come presupposto della risoluzione; in particolare, si afferma che il contratto non si può risolvere se l'inadempimento ha scarsa importanza, avuto riguardo anche all'interesse dell'altra. La gravità dell'adempimento, pertanto, dev'essere determinata in considerazione della posizione di tutte le parti contrattuali.

La disposizione codicistica, pur introducendo tale requisito, non determina nel dettaglio le caratteristiche di un inadempimento non grave o, comunque, di scarsa importanza; la dottrina maggioritaria reputa grave l'adempimento che, oltre all'inevitabile danno che viene cagionato nei confronti del creditore, impedisce la realizzabilità dell'intento che le parti volevano perseguire nel momento in cui hanno proceduto alla stipula del contratto. Tale circostanza può essere facilmente desunta dal generale principio della buona fede contrattuale e della conservazione dei rapporti contrattuali; ammettere la possibilità di risolvere il contratto in assenza di un'alterazione effettiva dei rapporti sinallagmatici potrebbe portare abusi e squilibri tra le parti.

Nel caso in esame, l'inadempimento si era realizzato con la spedizione di 10 beccucci in più di un determinato tipo e 10 in meno dell'altra tipologia; considerando la volontà e la possibilità di Alfa S.p.A. di rimediare immediatamente all'errore dovuto alla logistica dell'azienda e, soprattutto, la marginalità dell'errore e l'impossibilità di ritenere che, per un negozio che vende ricambi di elettrodomestici, tale errore abbia reso inutile la prestazione, l'inadempimento risulta non grave.

Inoltre, la Corte di cassazione, nel tentativo di definire la gravità dell'inadempimento, ha stabilito che «va commisurata all'interesse che la parte adempiente aveva o avrebbe potuto avere alla regolare esecuzione del contratto e non alla convenienza, per detta parte, della domanda di risoluzione rispetto a quella di condanna all'adempimento» (Cass. 20 febbraio 2018 n. 4022).

Alla luce di quanto riportato, si ritiene che Mevio non possa ottenere la risoluzione del contratto di compravendita dal momento che, considerando le circostanze effettive, ha un interesse alla risoluzione dettato da una convenienza “esterna”, essendosi risolto l'inadempimento parziale di Alfa S.p.A. in un inadempimento sicuramente non grave. Pertanto, Alfa S.p.A. potrà legittimamente opporsi alla domanda di risoluzione avanzata da Tizio.

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