La sospensione volontaria della copertura RCA: dubbi interpretativi e controindicazioni

Giuseppe Chiriatti
07 Maggio 2024

Nei prossimi mesi non utilizzerò l’auto di mia proprietà e vorrei sospendere la copertura assicurativa ai sensi del nuovo art. 122-bis cod. ass. priv: è sufficiente inviare l’autocertificazione al mio assicuratore o devo anche procurarmi un parcheggio privato per il periodo in cui il veicolo non verrà utilizzato?

Il nostro lettore pone una questione rilevantissima e cioè quella inerente al corretto coordinamento tra il nuovo art. 122 cod. ass. priv. (che ridefinisce il perimetro dell'obbligo di assicurazione) e l'art. 122-bis cod. ass. priv. (che introduce alcune deroghe all'obbligo di assicurazione, tra cui l'ipotesi di sospensione volontaria dell'utilizzo del mezzo).

La prima norma, così come modificata dal d.lgs. n. 184/2023 che ha attuato la Direttiva UE 2021/2118, specifica che l'obbligo di assicurazione sussiste «a prescindere dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento» (art. 122, comma 1-bis) e «riguarda anche i veicoli utilizzati esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni» (art. 122, comma 1-ter, cod. ass. priv.).

In definitiva, il nuovo art. 122 cod. ass. priv. positivizza alcuni dei principi espressi dalla più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, secondo cui:

- «lo stazionamento e il periodo di immobilizzazione del veicolo sono delle fasi naturali e necessarie che costituiscono parte integrante dell'utilizzo di quest'ultimo come mezzo di trasporto» e, pertanto,

- «rientra nella nozione di «circolazione dei veicoli» [anche] una situazione nella quale un veicolo parcheggiato in un garage privato di un immobile abbia preso fuoco, provocando un incendio avente origine nel circuito elettrico del veicolo stesso, e abbia causato dei danni a tale immobile» (così Corte di Giustizia UE, 20/06/2019 n. C-100/18).

Ci troviamo al cospetto, dunque, di un obbligo la cui portata onnicomprensiva garantisce al terzo una tutela pressoché incondizionata, con la sola esclusione dei casi in cui l'utilizzo di un veicolo, al momento dell'incidente, non sia conforme alla sua funzione in quanto mezzo di trasporto (cfr. 122, comma 1, cod. ass. priv.) come, ad esempio, nel caso esaminato a suo tempo dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. un., n. 8620/2015 in cui il sinistro era stato causato dal movimento di un'autogrù installata su di un veicolo a motore che stazionava sulla pubblica via).

Così ridefinita (e ampliata) la portata dell'obbligo di assicurazione, il legislatore ha ritenuto nondimeno di introdurre un'apposita deroga (e qui veniamo al sopra richiamato art. 122-bis cod. ass. priv.) per l'ipotesi in cui il proprietario, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o il locatario non intendano utilizzare temporaneamente il veicolo e, dunque, richiedano la sospensione della copertura al proprio assicuratore (fattispecie che, per brevità, definiremo di seguito come «sospensione volontaria»).

Sul punto, invero, non potremmo esimerci dal rilevare come alcune compagnie attive nel ramo RC Auto già da tempo riconoscano una simile facoltà ai propri assicurati, disciplinandone in via pattizia le relative modalità di esercizio. L'elemento di novità è dunque rappresentato dal fatto che, oggi, è la stessa legge ad attribuire all'assicurato il diritto di richiedere la sospensione, a prescindere dal fatto che tale facoltà sia stata espressamente prevista dalla polizza. 

In particolare, per beneficiare della sospensione l'assicurato dovrà:

- inviare al proprio assicuratore una dichiarazione formale ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

- attendere la comunicazione con cui la compagnia conferma l'avvenuta annotazione della sospensione presso la banca dati delle coperture assicurative (istituita ai sensi del D.M. 9 agosto 2013, n. 110).

L'art. 122-bis cod. ass. priv. prevede, inoltre, che la sospensione non possa essere superiore a dieci mesi (che diventano undici per i veicoli di cui all'art. 60 c.d.s. e cioè per i motoveicoli e gli autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico). Oltretutto, la sospensione potrà essere richiesta anche per un periodo più breve e poi eventualmente prorogata (fermo, comunque, il limite complessivo dei dieci/undici mesi rispetto alla durata annuale della copertura), previa comunicazione da inviare alla compagnia assicurativa almeno dieci giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso (il preavviso è di soli cinque giorni per i motoveicoli e gli autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico).

Volendo, dunque, sintetizzare, la novella introdotta dal d.lgs. n. 184/2023:

- da un lato, ha ampliato in modo significativo la definizione di «circolazione stradale» soggetta all'obbligo di assicurazione, fino a ricomprendervi anche solo la sosta in un garage privato;

- d'altro, ha previsto la possibilità di derogare a tale obbligo e ciò in forza di una mera autocertificazione da parte dell'assicurato.

Alla luce di quanto sopra, ben si comprendono, quindi, le perplessità del nostro lettore, dal momento che l'eventuale sosta del veicolo su strada pubblica (durante il periodo di sospensione del suo concreto utilizzo) rientrerebbe a pieno titolo nel concetto di «circolazione stradale» e, dunque, sarebbe soggetta all'obbligo di assicurazione: in altri termini, il caso posto dal nostro lettore pone in evidenza una grave contraddizione tra il nuovo istituto della sospensione volontaria e la ratio sottesa all'ampliamento dell'obbligo di assicurazione (ovvero colmare eventuali vuoti di tutela per il terzo danneggiato). Ciò a maggior ragione ove si consideri come, ad un'attenta lettura, l'art. 1.4 della Direttiva UE 2021/2118 preveda sì la possibilità, per gli Stati membri, di introdurre delle specifiche deroghe all'obbligo di assicurazione ma, tra queste, non contempla espressamente la sospensione volontaria per mancato utilizzo del veicolo (al contrario di quanto affermato, invece, nella relazione accompagnatoria del d.lgs. n. 184/2023 disponibile al seguente indirizzo https://documenti.camera.it/Leg19/Dossier/Pdf/FI0036.Pdf).

Sul punto, invero, occorre rilevare come la previsione della sospensione volontaria sia stata controbilanciata dalla scelta di estendere l'intervento del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada anche al caso di sinistro cagionato da veicolo la cui copertura assicurativa sia stata volontariamente sospesa (art. 122-bis, comma 4, cod. ass. priv.): pertanto, la discrasia normativa sopra denunciata sarebbe comunque indirettamente risolta dal riconoscimento, in favore del terzo danneggiato, della facoltà di agire nei confronti di un soggetto solvibile al pari di un assicuratore privato.

Ad ogni modo, teniamo qui ad evidenziare come in data 8 febbraio 2024 il Ministero degli Interni abbia diramato una circolare rivolta a tutte le autorità chiamate all'accertamento delle violazioni del codice della strada, affermando che le ipotesi previste dall'art. 122-bis cod. ass. priv. (tra cui, appunto, quella della sospensione volontaria) «escludono l'obbligo assicurativo anche per i veicoli che si trovano sulla strada» (https://www.prefettura.it/FILES/AllegatiPag/1236/2024.02.08_-_Circolare_assicurazione_responsabilit__civile.pdf)

Pertanto, almeno stando alle indicazioni fornite dal Ministero, potremmo ritenere che il nostro lettore – inviata l'autocertificazione alla compagnia e ricevuta la comunicazione con cui quest'ultima conferma la relativa annotazione presso la banca dati delle coperture assicurative – possa lasciare il veicolo in strada senza incorrere nella sanzione prevista dall'art. 193 c.d.s. per il mancato assolvimento dell'obbligo di assicurazione.

Non possiamo però omettere di considerare un aspetto di cui il nostro lettore dovrebbe tener conto e cioè le conseguenze patrimoniali connesse all'eventuale furto del veicolo parcheggiato in strada.

Ci riferiamo non tanto al furto in sé del veicolo, quanto all'ipotesi in cui il veicolo – a seguito di furto – resti eventualmente coinvolto in un sinistro con danni a terzi.

Quanto al furto in sé del veicolo, ci pare infatti di poter affermare che la nuova disciplina della sospensione volontaria - anche per il collocamento sistematico dell'art. 122-bis cod. ass. priv. - riguardi la sola copertura RC e non anche le coperture accessorie eventualmente abbinate: pertanto, ove sia assicurato per il furto, il nostro lettore ben potrebbe richiedere il relativo indennizzo per tale evento nei limiti e alle condizioni previste dalla polizza.

Più problematico il caso in cui il veicolo – a seguito di furto – resti poi coinvolto in un sinistro con danni a terzi. Ed infatti, sebbene l'art. 122-bis, comma 4, cod. ass. priv. abbia esteso l'intervento del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada anche al caso di sospensione volontaria della copertura, non possiamo esimerci dall'evidenziare che:

- nel giudizio incardinato dal terzo danneggiato nei confronti del Fondo dev'essere convenuto in giudizio anche il responsabile del danno (art. 287, comma 4, c.c.);

- il Fondo può agire in regresso nei confronti del responsabile per recuperare quanto pagato in favore del terzo danneggiato (292, comma 1, cod. ass. priv.).

Ebbene, proprio in tal prospettiva si consideri come proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio e locatario (e cioè i medesimi soggetti che possono chiedere la sospensione della copertura) «rispondono in solido col conducente, se non prova[no] che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la [loro] volontà» (art. 2054, comma 3, c.c. e art. 91, comma 2, c.d.s.): pertanto, la scelta di sospendere la copertura del veicolo senza al contempo custodirlo in un parcheggio sicuro, potrebbe almeno teoricamente esporre il nostro lettore al rischio di dover comunque rispondere di eventuali sinistri che dovessero verificarsi successivamente al furto.

Oltretutto, si consideri come la giurisprudenza della Cassazione abbia da tempo aderito ad un orientamento piuttosto restrittivo, secondo cui – per fornire la prova liberatoria richiesta del terzo comma dell'art. 2054 c.c.  – «non è sufficiente dimostrare che la circolazione del veicolo sia avvenuta senza il consenso del proprietario, ma è al contrario necessario che detta circolazione sia avvenuta contro la sua volontà, la quale deve estrinsecarsi in un concreto ed idoneo comportamento specificamente inteso a vietare ed impedire la circolazione del veicolo mediante l'adozione di cautele tali che la volontà del proprietario non possa risultare superata» (ex multis Cass. civ. n. 10027/2000 e Cass. civ. n. 20373/2015).

Pertanto, nel caso in cui il veicolo – successivamente al furto – cagioni un danno a terzi, il nostro lettore potrebbe ritrovarsi convenuto in giudizio come responsabile ed esposto personalmente alle conseguenze patrimoniali dell'illecito, salvo riesca a fornire la non agevole prova richiesta dalla giurisprudenza sopra richiamata. Il medesimo scenario, peraltro, potrebbe profilarsi anche nell'ipotesi in cui un familiare, ignaro (oppure noncurante) dell'intervenuta sospensione della copertura, decida di utilizzare comunque il mezzo senza che il nostro lettore abbia predisposto adeguate cautele per impedirglielo.

È pur vero che le ipotesi di cui si è appena detto potrebbero essere ritenute eccezionali. D'altro canto, non dobbiamo dimenticare come l'assicurazione di RC - ivi compresa quella RC Auto - resti pur sempre un'assicurazione di patrimonio (quello dell'assicurato) e, pertanto, la scelta di rinunciarvi dovrà essere assunta in modo consapevole, tenendo conto di tutte le possibili conseguenze e non soltanto del più immediato vantaggio economico rappresentato dal risparmio di quota parte del premio per il periodo di sospensione.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.