Pignoramento presso terzi, tardiva iscrizione a ruolo e condanna alla refusione delle spese di lite

La Redazione
09 Maggio 2024

Il giudice dell'esecuzione ha condannato il terzo pignorato alla refusione delle spese di iscrizione a ruolo, atteso che, nonostante i numerosi solleciti, non aveva inviato nei termini di legge la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. 

Il giudice dell'esecuzione, visto che la banca pignorata non ha inviato nei termini di legge la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. e rilevato che, nonostante i due solleciti inviati via PEC, il terzo ha inviato la dichiarazione quando i termini per l'iscrizione a ruolo erano già decorsi (costringendo, quindi, il creditore procedente ad iscrivere a ruolo la procedura esecutiva senza essere a conoscenza dell'entità del credito vantato dall'esecutato), dichiara l'estinzione del processo esecutivo e condanna la banca terza pignorata alla refusione delle spese di iscrizione a ruolo in favore del creditore procedente.

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