Pignoramento presso terzi, tardiva iscrizione a ruolo e condanna alla refusione delle spese di liteFonte: Trib. Ancona , 25 marzo 2024
09 Maggio 2024
Il giudice dell'esecuzione, visto che la banca pignorata non ha inviato nei termini di legge la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. e rilevato che, nonostante i due solleciti inviati via PEC, il terzo ha inviato la dichiarazione quando i termini per l'iscrizione a ruolo erano già decorsi (costringendo, quindi, il creditore procedente ad iscrivere a ruolo la procedura esecutiva senza essere a conoscenza dell'entità del credito vantato dall'esecutato), dichiara l'estinzione del processo esecutivo e condanna la banca terza pignorata alla refusione delle spese di iscrizione a ruolo in favore del creditore procedente. |