Danno cagionato da cose in custodia e prova del caso fortuito

La Redazione
09 Maggio 2024

Il proprietario e il conducente di una moto chiedevano al Comune il risarcimento dei danni derivanti dall'incidente causato dal manto stradale sollevato e dissestato.

Il danneggiato che invochi la responsabilità ex art. 2051 c.c. deve provare l'esistenza del rapporto di custodia e del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno che ha subito: solo dopo tale prova, il convenuto deve dimostrare il caso fortuito. Invero «la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito […]» (Cass. civ., sez. un., 30 giugno 2022, n. 20943).

Inoltre, come chiarito dalla Suprema Corte, «in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza di una sconnessione o buca stradale, l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 o 2, c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento» (Cass. civ., sez. III, ord., 19 dicembre 2022, n. 37059).

Ciò posto, nel caso di specie, il Comune non ha provato l'esistenza del caso fortuito, che ha indicato nella condotta anomala del danneggiato, consistita nel non avere evitato l'avvallamento perfettamente visibile. Dalle fotografie in atti risulta, infatti, che l'avvallamento della strada, determinato dalle radici degli alberi e quindi costituito da un rigonfiamento del manto stradale che non presentava differenze di colore significative, non era facilmente visibile, soprattutto da un mezzo in movimento -irrilevante essendo la sua velocità che comunque non risulta superiore ai limiti - per cui il comportamento posto in essere dal danneggiato non appare idoneo ad integrare il c.d. caso fortuito, cioè ad interrompere tale nesso causale, non essendo emersa una condotta anomala o imprevista ed imprevedibile.

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