Misure alternative e poteri istruttori del Tribunale di sorveglianza per i non collaboratori dopo il d.l. n. 162/2022

07 Maggio 2024

Con tale pronuncia, la Cassazione ribadisce i confini applicativi della disciplina delineata con la novella legislativa del d.l. n. 162/2022 e fa nuova chiarezza su ciò che si intende transitorio e ciò che invece si intende regime “ordinario” per tutti quei casi di mancata collaborazione con la giustizia.

Massima

Ai fini della decisione di una istanza di misura alternativa presentata da condannato con reati inseriti all'interno del co. 1 dell'art. 4-bis l. n. 354/1975, il tribunale di sorveglianza deve applicare la disciplina sopravvenuta introdotta per effetto del decreto legge del 31 ottobre 2022, n. 162 e convertito in legge, con importanti modifiche, con l. n. 199/2022. In particolar modo, per tutte le istanze incardinate in data precedente ma decise in data successiva, il tribunale non può non disporre un'integrazione di istruttoria secondo quanto previsto dalla disciplina normativa sopraggiunta. Il dato della mancata collaborazione inoltre non può essere ritenuto un elemento negativo e preclusivo dell'istruttoria in base alla nuova regola iuris.

Il caso

Il caso trae origine dal ricorso per cassazione avverso il rigetto da parte del Tribunale di Sorveglianza di Lecce di un'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, o in subordine, di semilibertà avanzata da detenuto per reati di cui agli artt. 74 e 73 del d.p.r. n. 309/1990. Il detenuto è stato condannato alla pena complessiva di anni dieci e mesi otto ottenuta per effetto di cumulo di più condanne per reati in materia di sostanze stupefacenti commessi nel contesto associativo. L'istanza del detenuto è stata rigettata dal Tribunale di Sorveglianza di Lecce sulla scorta dei criteri elaborati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 253 del 2019 ravvisando che vi fossero ancora elementi per dichiarare la pericolosità sociale del detenuto come attuale. Avverso il rigetto è stato presentato ricorso in Cassazione con cui è stata censurata la manifesta illogicità della motivazione e alcuni profili in merito della trattazione, come il quantum di pena espiato da riferirsi al reato ostativo o in relazione all'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata.

La questione

La questione centrale del ricorso per cassazione, come ha evidenziato la Prima Sezione, non è tanto quella da riferirsi ai profili di merito, bensì a quelli inerenti all'istruttoria. Infatti, ciò che non è stato rilevato dal Tribunale di Sorveglianza di Lecce è che nelle more del procedimento è entrato in vigore il d.l. n. 162/2022 con cui è stato radicalmente riscritto il comma 1 dell'art. 4-bis della l. n. 354/1975 e con esso è stata ripensata la disciplina dell'accesso ai benefici e alle misure alternative per i soggetti condannati con reati ostativi e non collaboranti con la giustizia.

Il Tribunale di Sorveglianza di Lecce si è limitato a far riferimento ai diversi canoni, ormai superati anche per i non collaboranti, elaborati con la sentenza n. 253/2019 da parte della Consulta. Con l'ordinanza censurata, il Tribunale riteneva che, sulla base del rigetto già espresso su permesso premio, ci fossero gli elementi per ritenere, anche in relazione alle misure alternative, l'attualità della pericolosità sociale.

Le soluzioni giuridiche

Tuttavia, secondo la Prima Sezione tale provvedimento è da censurare perché il Tribunale di Sorveglianza non ha tenuto conto del superamento di tutti i precedenti criteri per effetto del d.l. n. 162/2022. Con riguardo ai condannati che hanno interesse a far valere i meccanismi della c.d. collaborazione fittizia, da quella impossibile o inesigibile, si farà ancora applicazione a quella disciplina per effetto del regime transitorio dell'art. 3 d.l. n. 162/2022, così come convertito (sempre che i fatti commessi siano antecedenti); mentre per tutti gli altri deve darsi applicazione al comma 1 di tale decreto legge che prevede importanti e diversi oneri istruttori da avviare per il tribunale di sorveglianza. Secondo tale nuova disciplina, inoltre, la non collaborazione non deve precludere l'avvio dell'istruttoria, trattandosi di un dato non più ostativo alla concessione di benefici e di misure alternative, ma deve essere letto in relazione a tutti gli altri elementi indicati dal nuovo testo del comma 1 dell'art. 4-bis l. n. 354/1975.

Osservazioni

Con tale pronuncia, la Prima Sezione ribadisce i confini applicativi della disciplina delineata con la novella legislativa del d.l. n. 162/2022 e fa nuova chiarezza su ciò che si intende transitorio e ciò che invece si intende regime “ordinario” per tutti quei casi di mancata collaborazione con la giustizia. Rilevante anche l'inciso sulla mancata collaborazione che non deve essere inteso rigidamente ma deve essere un elemento da valutare sulla base di quegli indici stingenti e cumulativi che sono oggi indicati dallo stesso testo del comma 1 dell'art. 4-bis.

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