Equo compenso, pubblicata in Gazzetta Ufficiale la nuova norma del codice deontologico

La Redazione
08 Maggio 2024

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale (n. 102 del 3 maggio 2024) la delibera n. 275 del 23 febbraio 2024 del Consiglio Nazionale Forense, che ha modificato l'art. 25-bis del Codice deontologico forense in materia di equo compenso.

Il CNF lo scorso 23 febbraio aveva approvato la nuova norma deontologica in materia di equo compenso, l'art. 25-bis del codice deontologico forense. L'iter si è perfezionato con la pubblicazione della delibera in Gazzetta Ufficiale (n. 102 del 3 maggio 2024).

L'entrata in vigore delle modifiche al codice deontologico degli avvocati seguirà l'iter previsto dall'ordinamento forense (art. 3, comma 4, l. n. 247/2012).

«Art. 25-bis (Violazioni delle disposizioni in materia di equo compenso). - 1. L'avvocato non può concordare o preventivare un compenso che, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in materia di equo compenso, non sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e non sia determinato in applicazione dei parametri forensi vigenti.

2. Nei casi in cui la convenzione, il contratto, o qualsiasi diversa forma di accordo con il cliente cui si applica la normativa in materia di equo compenso siano predisposti esclusivamente dall'avvocato, questi ha l'obbligo di avvertire, per iscritto, il cliente che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia.

3. La violazione del divieto di cui al primo comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dell'obbligo di cui al secondo comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.».

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