Collisione tra un'autovettura ed una bicicletta: quali possibili azioni a tutela del terzo trasportato?

La Redazione
14 Maggio 2024

In un giudizio avente ad oggetto il risarcimento dei danni patiti dal passeggero di autocarro in seguito alla collisione del mezzo con un velocipede, il Tribunale di Piacenza ha ritenuto applicabile l'art. 2054, comma 2, c.c., che prevede una presunzione di responsabilità di entrambi i conducenti coinvolti in un incidente e che trova applicazione anche in caso di collisione tra un'autovettura e una bicicletta.

Il trasportato danneggiato ha oggi, nel nostro ordinamento, una serie di opzioni che possono essere scelte liberamente, potendo citare in giudizio il solo responsabile civile con l'azione ex art. 2054 c.c. concorrente con quella ex art. 1681 c.c., nel caso di trasporto avvenuto in base a titolo contrattuale, coinvolgere anche la di lui compagnia assicuratrice mediante azione diretta ex art. 144 C.d.A., ovvero, perseguendo un risarcimento più celere, invocare l'art. 141 C.d.A. e citare così solo l'assicuratore del vettore.

Tanto premesso, la norma applicabile al sinistro oggetto di causa è l'art. 2054 c.c. (non essendo invocabile, nel caso di specie, una presunzione di responsabilità del vettore ex art. 1681 c.c. non avendo il terzo trasportato allegato, ancora prima di provare, l'esistenza di un rapporto contrattuale, a titolo oneroso o gratuito; sicché in mancanza di tale prova il trasporto si intende avvenuto a titolo di cortesia) la quale, al secondo comma, prevede una presunzione di pari responsabilità di entrambi i conducenti coinvolti in un incidente. Tale norma, in particolare, non configura a carico di ciascun conducente un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una responsabilità presunta da cui il medesimo può liberarsi dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, dunque, dimostrando di avere osservato, nei limiti di una normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada che deve essere dal giudice valutato con riferimento alle circostanze del caso concreto (Cass. civ., sez. VI, ord., 16 febbraio 2017, n. 4130; Cass. civ., sez. III, sent., 20 marzo 2020, n. 7479).

Tale presunzione di pari responsabilità si applica anche in caso di collisione tra un'autovettura ed una bicicletta (Cass. civ., ord., 7 dicembre 2018, n. 31702). Ne consegue che anche i ciclisti devono dimostrare - come gli automobilisti - di essersi attenuti al rispetto delle norme che regolano la circolazione stradale e di aver tenuto una condotta di guida prudente; in caso contrario, ove permangano dubbi circa la dinamica dell'occorso, saranno anch'essi ritenuti responsabili della loro condotta (Cass. civ. sent. n. 12524/2000).

Nel caso esaminato, questo Giudice ritiene che non vi siano elementi sufficienti per riconoscere la responsabilità esclusiva del conducente dell'autocarro ai fini risarcitori, non essendo stata vinta la presunzione di cui all'art. 2054 c.c. che opera, come sopra già detto, anche nel caso di scontro tra vettura e bicicletta: in particolare anche il ciclista deve dimostrare - come l'automobilista - di essersi attenuto al rispetto delle norme che regolano la circolazione stradale e di aver tenuto una condotta prudente; in caso contrario, sarà anch'esso ritenuto responsabile della propria condotta. Al contrario, nel caso di specie, è pacifico che il ciclista procedeva, come l'autocarro, in prossimità della linea di mezzeria  e che, pertanto, entrambi abbiano violato il dettato di cui al 2 comma dell'art. 143 C.d.S. che impone ai velocipedi (come a tutti gli altri veicoli) di mantenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata quando circolano sulla stessa in assenza di piste riservate.

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