Conto corrente, estratto conto ex art. 50 TUB ed onere della prova
16 Maggio 2024
A seguito della proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinanze regole processuali anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (Cass. civ. n. 13731/2003), in quanto oggetto di tale giudizio non è la legittimità o la validità del decreto ingiuntivo opposto, bensì la fondatezza della pretesa creditoria originariamente azionata in monitorio. Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha, quindi, il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il creditore opponente è tenuto a fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto (Cass. civ. n. 12765/2024). Nei giudizi aventi ad oggetto pretese scaturenti da rapporti bancari – la banca – attore in senso sostanziale – assolve l'onere probatorio su di essa gravante producendo in giudizio i contratti bancari che si contestano (necessari per verificare la sussistenza ed il rispetto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto) e gli altri documenti che rilevano nel caso specifico, ivi compresi gli estratti conto completi dall'inizio del rapporto, essendo essi indispensabili per l ricostruzione dell'andamento del rapporto nel corso del tempo e per il ricalcolo dell'esatto rapporto di dare-avere tra le parti (Cass. civ. n. 10692/2007; Cass. civ. n. 23313/2018). L'estratto conto ex art. 50 TUB ha, invece, valenza probatoria nel solo giudizio monitorio (il quale costituisce un mero accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato in caso di mancata instaurazione del contradditorio a seguito di opposizione) – potendo assumere rilevanza, salvo il caso di non contestazione, come elemento indiziario la portata è liberamente apprezzata dal giudice nel contesto di altri elementi significativi (Cass. civ. n. 9695/2024). Nel caso di specie parte opposta ha prodotto in atti il contratto di conto corrente con apertura di credito ed il saldaconto certificato ex art. 50 TUB, mentre nè in sede di comparsa di costituzione né con le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., ha prodotto gli estratti conto relativi al rapporto per cui è causa. Ne deriva, in applicazione dei principi sopraesposti, che non è stata fornita la prova dell'esistenza del credito vantato – con conseguente accoglimento dell'opposizione – (Cfr. Cass. civ. n. 23313/2024 secondo cui «la banca che intende far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente, deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento, dall'inizio del rapporto e senza interruzioni»), avendo parte opponente contestato specificamente le illegittimità inerenti al contratto per cui è causa, le quali – peraltro – attenendo a profili di nullità, sono rilevabili d'ufficio. |