Inammissibile duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico ed esistenziale

La Redazione
16 Maggio 2024

Alla luce del costante orientamento della Corte di cassazione, non è più ammesso il riconoscimento di molteplici voci di liquidazione del danno non patrimoniale e ciò al fine di evitare inammissibili duplicazioni risarcitorie. 

Più di recente, la Corte di cassazione, con la sentenza del 17 gennaio 2018 n. 901, ha chiarito che la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, come predicata dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, deve essere interpretata, rispettivamente, nel senso di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica e come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitone, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità, procedendo ad un accertamento concreto e non astratto, dando ingresso a tutti i mezzi di prova normativamente previsti, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni. Da ciò discende che in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti occorrerà valutare rigorosamente, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (cd. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in pejus rispetto alla vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235/2014) e del recente intervento del legislatore - è il danno alla sfera non patrimoniale, conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di diversi aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti.

Seguendo tale insegnamento, dunque, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali - e del danno cd. esistenziale, atteso che quest'ultimo consiste proprio nel «vulnus» arrecato a tutti gli aspetti dinamico-relazionali della persona conseguenti alla lesione della salute, mentre una differente ed autonoma valutazione deve essere compiuta, invece, con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (cd. danno morale).

In conclusione, per dirla con le parole della più recente Corte di cassazione, la misura standard del risarcimento potrà essere aumentata «solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale e affatto peculiari» e di cui, chiaramente, la parte abbia fornito adeguata prova (cfr. Cass. civ., sez. III, ord., 27 marzo 2018, n. 7513). Conseguenze dannose ulteriori e peculiari che, sul piano non patrimoniale, nel caso di specie, non sono state nemmeno allegate dalla parte attrice. Così come non è stato nemmeno allegato il danno morale che, pertanto, in omaggio al principio della domanda, non potranno essere, chiaramente, riconosciuti.

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