Il diritto di satira è incompatibile con la verità

20 Maggio 2024

La questione in esame è la seguente: il requisito della verità si applica alla satira?

Massima

La satira - estrinsecazione del diritto di critica attraverso l'enfatizzazione e la deformazione della realtà - è sottratta al requisito di verità, in quanto esprime un giudizio ironico su un fatto con l'inverosimiglianza e l'iperbole e anche attraverso l'uso di espressioni o immagini lesive dell'altrui reputazione, pur rimanendo assoggettata al limite della continenza e della funzionalità al perseguito scopo di denuncia sociale o politica, da valutare in relazione alla rilevanza dell'interesse del pubblico all'esposizione del fatto con tale forma ovvero alla dimensione pubblica della vicenda o alla notorietà delle persone colpite. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che - nel ritenere diffamatoria la pubblicazione di una fotografia, con relativa didascalia, di una persona a corredo di un articolo satirico riguardante la vicenda giudiziaria penale di un ex Presidente del Consiglio dei ministri, notissimo uomo politico e imprenditore, all'indomani della sua assoluzione in appello - aveva omesso ogni esame del contesto socio-culturale in cui si inseriva l'articolo satirico e delle reazioni dell'opinione pubblica alla notizia dell'assoluzione).

Il caso

Una donna conveniva in giudizio la società editrice di un periodico, il suo direttore responsabile ed il giornalista, per la pubblicazione di una fotografia con relativa didascalia, pubblicate a corredo di un articolo, ritenuta diffamatoria, con richiesta di condanna al risarcimento dei i danni subiti.

Il Tribunale, con sentenza confermata in appello, accoglieva la domanda attrice, condannando i convenuti al risarcimento danni per diffamazione a mezzo stampa.

I convenuti proponevano ricorso Cassazione eccependo che la satira del giornalista era volta a censurare, in maniera iperbolica, esagerata e quindi surreale la sentenza di assoluzione dalle imputazioni di concussione e atti sessuali con una minorenne pronunciata nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri.

La questione

La questione in esame è la seguente: il requisito della verità si applica alla satira?

Le soluzioni giuridiche

La Corte di cassazione ha annullato con rinvio la sentenza di appello, rilevando che è mancato l'esame del contesto di sincera non veridicità finalizzata alla critica e alla dissacrazione di un personaggio politico di alto rilievo, all'indirizzo del quale, in definitiva, l'intero inserto fotografico in oggetto (contenente, tra le altre, la fotografia del Collegio giudicante d'appello), intendeva provocare l'amaro riso del lettore.

La protezione della reputazione rappresenta uno dei limiti all'esercizio della libertà di espressione e delle altre libertà a essa connesse, espressamente ammessi dall'art. 10, comma 2, della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e la Corte di Strasburgo, proprio in relazione a tale disposizione normativa, da tempo ha sviluppato una propria giurisprudenza relativa alla tutela della reputazione (prevalentemente nel settore dell'attività di informazione giornalistica: CEDURadio France e altri c. Francia, 30 marzo 2004), prima di affermare che siffatta tutela rientrasse a pieno titolo nell'ambito di applicazione dell'art. 8 Cedu, disciplinante il diritto al rispetto della vita privata e familiare (CEDU, Pfeifer c. Austria, 15 novembre 2007).

Peraltro, in tema di diffamazione a mezzo stampa, l'esimente del diritto di critica nella forma satirica sussiste quando l'autore presenti, in un contesto di leale inverosimiglianza, di sincera non veridicità finalizzata alla critica e alla dissacrazione di persone di alto rilievo, una situazione e un personaggio trasparentemente inesistenti, senza proporsi alcuna funzione informativa, e non quando si diano informazioni che, ancorché presentate in veste ironica e scherzosa, si rivelino storicamente false (Cass. pen. n. 34129/2019).

Si è chiarito che, in tema di diffamazione a mezzo stampa, non sussiste l'esimente del diritto di critica nella forma satirica qualora essa, ancorché a sfondo scherzoso e ironico, sia fondata su dati storicamente falsi; tale esimente può, infatti, ritenersi sussistente quando l'autore presenti in un contesto di leale inverosimiglianza, di sincera non veridicità finalizzata alla critica e alla dissacrazione delle persone di alto rilievo, una situazione e un personaggio trasparentemente inesistenti, senza proporsi alcuna funzione informativa e non quando si diano informazioni che, ancorché presentate in veste ironica e scherzosa, si rivelino false e, pertanto, tali da non escludere la rilevanza penale (Cass. civ. n. 4695/2016).

Ad ogni modo, la satira - che pur costituisce una modalità corrosiva e spesso impietosa del diritto di critica, al punto da esser sottratta, nel paradosso della narrazione, anche all'obbligo di riferire fatti veri - resta soggetta al limite della continenza e della funzionalità delle espressioni o delle immagini rispetto allo scopo di denuncia sociale o politica perseguito (Cass. civ. n. 6919/2018).

Sotto questo profilo si è, altresì, evidenziato, come in tema di diffamazione, nella valutazione del requisito della continenza, necessario ai fini del legittimo esercizio del diritto di critica, si deve tenere conto del complessivo contesto dialettico in cui si realizza la condotta e verificare se i toni utilizzati dall'agente, pur se aspri, forti e sferzanti, non siano meramente gratuiti, ma siano, invece, pertinenti al tema in discussione e proporzionati al fatto narrato ed al concetto da esprimere (Cass. civ. n. 32027/2018).

Principi ribaditi in un più recente arresto, nel quale si è sottolineato che, in tema di diffamazione, ricorre l'esimente dell'esercizio del diritto di critica e satira politica quando le espressioni utilizzate esplicitino le ragioni di un giudizio negativo collegato agli specifici fatti riferiti e, pur se veicolate nella forma scherzosa e ironica propria della satira, non si risolvano in un'aggressione gratuita alla sfera morale altrui o nel dileggio o disprezzo personale (fattispecie in cui la corte ha ritenuto corretta l'esclusione dell'esimente nella condotta di un soggetto, destinatario di uno sfratto, che nel corso di una manifestazione pubblica contro le politiche abitative comunali aveva definito il sindaco della città «bruttocesso», ispirandosi al cognome «Bruttomesso» del medesimo: Cass. civ. n. 320/2022).

Di particolare interesse, infine, appare una recente decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo del 10 ottobre 2022, Patricio Monteiro Telo de Abreu c. Portogallo.

Scrivono al riguardo i giudici di Strasburgo: «36. La corte rammenta che l'art. 10, § 2, non lascia spazio per restrizioni della libertà di espressione nell'ambito del discorso e del dibattito politico — nel quale la libertà di espressione assume la massima importanza — o delle questioni di interesse generale (Lindon, Otchakovsky-Laurens e July c. Francia [GC], nn. 21279/02 e 36448/02, § 46). I limiti della critica ammissibile sono più ampi nei confronti di una personalità o di un partito politico che nei confronti di un semplice cittadino: a differenza di quest'ultimo, i primi si espongono inevitabilmente e volontariamente a un controllo vigile dei loro fatti e comportamenti sia da parte dei giornalisti che da parte dei cittadini; di conseguenza, essi devono dimostrare una maggiore tolleranza (Magyar Jeti Zrt c. Ungheria, n. 11257/16, § 81, 4 dicembre 2018). Una personalità politica ha certamente diritto a che la sua reputazione sia protetta, anche fuori dall'ambito della sua vita privata, ma gli imperativi di questa protezione devono essere bilanciati con gli interessi della libera discussione delle questioni politiche, e le eccezioni alla libertà di espressione richiedono un'interpretazione stretta (si vedano Stern Taulats e Roura Capellera c. Spagna, nn. 51168/15 e 51186/15, § 32, 13 marzo 2018, e i riferimenti ivi citati). Inoltre, anche se il diritto alla protezione della reputazione è un diritto che rientra, in quanto elemento della vita privata, nell'articolo 8 della convenzione, affinché sia applicabile quest'ultimo articolo l'offesa alla reputazione personale deve raggiungere un certo livello di gravità, ed essere stata arrecata in modo tale da causare un pregiudizio per il godimento personale del diritto al rispetto della vita privata. Questa condizione vale per la reputazione sociale in generale e per la reputazione professionale in particolare (Medžlis Islamske Zajednice Brèko e altri c. Bosnia-Erzegovina [GC], nn. 17224/11, § 76 e 105-106, 27 giugno 2017)».

Osservazioni

La Carta costituzionale riconosce a ciascun soggetto il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero (art. 21 Cost.) e di utilizzare ogni mezzo allo scopo di portare l'espressione del pensiero a conoscenza del massimo numero di persone (Corte Cost. n. 1/1956, n. 105/1972, n. 94/1977, n. 1/1981).

Tale libertà è riconosciuta a livello sovranazionale dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (recepita con l. n. 848/1955) all'art. 10, comma 1 (mutuato dall'art. 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e ampliato dall'art. 19 del Patto Internazionale di New York relativamente ai diritti civili e politici, ratificato in Italia con l. n. 881/1977) che la consacra come uno tra i più importanti diritti dell'individuo. La libertà di diffusione del pensiero non riguarda solo le informazioni e opinioni neutre o inoffensive ma anche quelle che possano colpire negativamente "essendo ciò richiesto dal pluralismo, dalla tolleranza e dallo spirito di apertura senza i quali non si ha una società democratica" (Corte Europea dei Diritti dell'uomo 8 luglio 1986 Lingens/Austria).

Tale diritto, riconosciuto dalla CEDU e dalla normativa nazionale, costituisce ed integra una causa di giustificazione, nell'ambito di un equo bilanciamento con altri diritti parimenti inviolabili e potenzialmente in conflitto, quali quello alla tutela dell'onore e della reputazione altrui, purché ricorrano: a) la sussistenza di un interesse ai fatti narrati da parte dell'opinione pubblica (principio di pertinenza); b) la correttezza con cui i fatti vengono esposti con rispetto dei requisiti minimi di forma (principio di continenza); c) la corrispondenza tra i fatti accaduti e quelli narrati (principio di verità oggettiva) con la precisazione che può ritenersi sufficiente anche la sola verità putativa purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca (Cass. civ. n. 6973/2007).

Il rispetto di tali requisiti deve esservi sia quando il diritto alla libera manifestazione del pensiero si traduca nell'esercizio di un diritto di cronaca sia quando il soggetto agisca nell'esercizio della sua libertà di critica.

Tuttavia, la satira - modalità corrosiva e spesso impietosa del diritto di critica - diversamente dalla cronaca, è sottratta all'obbligo di riferire fatti veri, in quanto esprime mediante il paradosso e la metafora surreale un giudizio ironico su di un fatto, pur soggetta al limite della continenza e della funzionalità delle espressioni o delle immagini rispetto allo scopo di denuncia sociale o politica perseguito. Conseguentemente, nella formulazione del giudizio critico, possono essere utilizzate espressioni di qualsiasi tipo, anche lesive della reputazione altrui, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato. (Cass. civ. n. 6919/ 2018).

E dunque la satira oltre a non essere necessariamente vincolata al requisito della verità dei fatti, può avere lo scopo di denuncia sociale e politica, come nella vicenda affrontata dalla odierna pronuncia (ove il collegio giudicante è stato accostato ad un gruppo di attori comici di un noto programma riferibile al palinsesto televisivo del personaggio politico assolto in sede penale), e spingersi fino all'uso di espressioni lesive della reputazione: ciò si giustifica proprio in quanto essa è percepita dal pubblico come satira piuttosto che come resoconto di fatti che devono essere veri.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.