La misura di coercizione indiretta è cumulabile con l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre

La Redazione
23 Maggio 2024

Il Tribunale di Brindisi, con ordinanza 6 maggio 2024, si è espresso a favore della cumulabilità del rimedio ex art.614-bis c.p.c., in presenza della possibilità di adire l'autorità giurisdizionale ex art. 2932 c.c., riscontrando ragioni sia di carattere testuale che di carattere sistematico.

Come noto, l'esperibilità del rimedio ex art. 614-bis c.p.c., in presenza della possibilità di adire l'autorità giurisdizionale ex art. 2932 c.c., costituisce profilo controverso in via interpretativa. Nondimeno, premessa la generale fruibilità di questo secondo rimedio, qualunque sia la fonte dell'obbligo di contrarre, questo Giudice propende per la soluzione affermativa, ovvero per la cumulabilità dei due rimedi. In tal senso, depongono sia ragioni testuali che ragioni di carattere sistematico. In particolare, sotto il primo profilo, l'art.614-bis c.p.c. non contiene alcuna limitazione del proprio ambito operativo, se non quella testuale derivante dall'impossibilità di azionare il rimedio per le obbligazioni di carattere meramente pecuniario. Ciò, verosimilmente, nella considerazione della generale convertibilità in denaro di ogni bene, con conseguente idoneità della esecuzione ordinaria, mobiliare o immobiliare, a soddisfare la legittima aspettativa di tutela del credito in via coattiva. Sotto il diverso profilo della coerenza della interpretazione con i principi costituzionali, la soluzione del cumulo appare maggiormente idonea a consentire l'inveramento del principio di effettività della tutela giurisdizionale, specie esecutiva, quale valore di rango non soltanto costituzionale ma anche sovranazionale in virtù del combinato disposto degli artt. 24,113 Cost., 6 e 13CEDU e 47 CDFUE.

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