Cedolare secca anche per le locazioni abitative legate all’attività professionale del conduttore
28 Maggio 2024
La CTR Lombardia, in riforma della pronuncia di primo grado, ha ritenuto legittimi gli avvisi di liquidazione, con sanzioni, notificati dall'Agenzia delle Entrate per omesso integrale versamento dell'imposta di registro in ordine ad un contratto di locazione, stipulato con una società ed avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato al legale rappresentante della società. Il contribuente ha impugnato, con successo, la pronuncia davanti alla Cassazione. La Suprema Corte ha infatti affermato il principio di diritto secondo cui «in tema di redditi da locazione, il locatore può optare per la cedolare secca anche nell'ipotesi in cui il conduttore concluda il contratto di locazione ad uso abitativo nell'esercizio della sua attività professionale, atteso che l'esclusione di cui all'art. 3, comma 6, d.lgs. n. 23/2011 si riferisce esclusivamente alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate dal locatore nell'esercizio di una attività d'impresa o di arti e professioni». Difatti, il proprietario di una unità immobiliare abitativa, locata ad uso abitativo, può optare per il regime della «cedolare secca» e così assolvere il proprio obbligo tributario mediante versamento, in acconto e a saldo, della c.d. «cedolare secca», secondo le modalità definite con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 7 aprile 2011, emesso in forza di quanto previsto dall'art. 3, comma 4, d.lgs. n. 23/2011. La base imponibile è determinata sulla scorta del canone di locazione annuo stabilito dalle parti ed in ragione di una aliquota del 21% (o, in caso di contratti a canone concordato, di quella ridotta, v. da ultimo d.l. n. 47/2014). Il locatore, che opta per tale regime tributario agevolato, non può chiedere l'aggiornamento del canone. Ai sensi dell'art. 3, comma 6, d.lgs. n. 23/2011 il regime della cedolare secca non si applica alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di una attività d'impresa o di arti e professioni. Ma, precisa la sentenza, «stante la necessità di coordinare la disposizione in esame con quelle richiamate, di cui ai precedenti commi, che attribuiscono esclusivamente al locatore la possibilità di optare per il regime tributario della cedolare secca, senza che il conduttore possa in alcun modo incidere su tale scelta, l'esclusione logicamente deve essere riferita, esclusivamente, alle locazioni di unità immobiliari effettuate dal locatore nell'esercizio della sua attività di impresa o della sua arte/professione, restando, invece, irrilevante la qualità del conduttore e la riconducibilità della locazione, laddove ad uso abitativo, alla attività professionale del conduttore (ad esempio, come avvenuto nel caso di specie, per esigenze di alloggio dei suoi dipendenti)». Il ricorso viene quindi accolto e la sentenza impugnata viene cassata. La Cassazione, decidendo nel merito, accoglie, infine, il ricorso introduttivo del giudizio. (fonte: dirittoegiustizia.it) |