La validità della rinuncia all'indennità di avviamento commerciale

La Redazione
28 Maggio 2024

In un contratto di locazione commerciale è possibile inserire una clausola di rinuncia all'indennità di avviamento da parte del conduttore?

In argomento, si osserva che l'avviamento commerciale è la capacità dell'impresa di generare utili in virtù della notorietà acquisita nel tempo presso la clientela e legata all'ubicazione dei locali. Può dipendere, in concreto, da diversi fattori, tra i quali rileva, però, anche la stabilità della clientela che l'impresa ha acquisito grazie ad una particolare ubicazione sul territorio. L'indennità è, pertanto, dovuta al conduttore uscente senza necessità di accertare la perdita e il danno che il conduttore abbia subìto in concreto a seguito del rilascio, con la conseguenza che essa spetta anche se egli continui ad esercitare la medesima attività in altro locale dello stesso immobile o in diverso immobile sito nelle vicinanze (Cass. civ., sez. III, 12 maggio 2017, n. 11770). La corresponsione dell'indennità prescinde anche dal fatto che il conduttore estromesso abbia cessato ogni attività, prima o dopo il rilascio dell'immobile, e a prescindere da un provvedimento giudiziale che disponga il rilascio. Il diritto all'indennità consegue dunque in modo automatico alla cessazione del contratto, nella rigorosa misura prestabilita dalla legge, indipendentemente dal maggiore o minore danno subito dal conduttore.

Premesso ciò, la clausola contenente la rinuncia preventiva all'indennità di avviamento, da parte del conduttore, è nulla ancorché sia stata pattuita a fronte della riduzione del canone, giacché solo successivamente alla conclusione del contratto, quando il conduttore non si trova più in una posizione di debolezza per il timore di essere costretto a lasciare l'immobile dove svolge l'attività commerciale, vi è la possibilità per le parti di negoziare in ordine ai diritti nascenti dal contratto ed in particolare in ordine al diritto all'indennità di avviamento (Cass. civ., sez. III, 3 marzo 2023, n. 6398). Difatti, l'art. 79 della l. n. 392 /1978 mira ad evitare che al momento della stipula del contratto le parti eludano in qualsiasi modo le norme imperative poste dalla legge sul cosiddetto equo canone, aggravando in particolare la posizione del conduttore, ma non impedisce che al momento della cessazione del rapporto le parti addivengano ad una transazione in ordine ai rispettivi diritti ed in particolare alla rinunzia da parte del conduttore, dopo la cessazione del rapporto, all'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale di cui all'art. 34 della stessa legge e, a fortiori, ad avvalersi della facoltà di impedire che l'esecuzione si compia senza la corresponsione (o l'offerta nella misura dovuta) della detta indennità (Cass. civ., sez. VI, 24 giugno 2020, n. 12405). Quindi, è valida la rinuncia se è già stato concluso il contratto (Cass. civ. sez., III, 16 febbraio 2023, n. 4947); diversamente, la rinuncia è da considerarsi nulla.

Per approfondire:

A. Celeste, Indennità da perdita di avviamento: disciplina delle attività commerciali senza rapporti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori in IUS Condominioelocazione.it;

A. Celeste, Le attività imprenditoriali protette (anche) mediante il riconoscimento dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale in IUS Condominioelocazione.it.

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