Sicurezza sul lavoro e risarcimento danni: il lavoratore non è tenuto ad indicare le norme di sicurezza violate in caso di infortunio

Teresa Zappia
30 Maggio 2024

Grava sul lavoratore infortunato l'onere di provare l'inadempimento datoriale e il nesso causale tra questo e il danno patito, ma non è richiesta anche l'allegazione delle misure di sicurezza violate.

Il lavoratore che si sia infortunato sul luogo di lavoro deve indicare anche quali norme sulla sicurezza sono state violate dal datore?

In caso di infortunio sul lavoro, il dipendente che agisca in giudizio contro il datore per il risarcimento integrale del danno patito ha l'onere di provare il fatto costituente inadempimento e il nesso causale tra questo e il danno, ma non anche la colpa della controparte, nei cui confronti opera la presunzione di cui all'art. 1218 c.c.

Con riferimento al primo elemento è necessario considerare il contenuto dell'obbligo rispetto al quale la condotta datoriale è qualificabile come inadempimento. Posto che l'art. 2087 c.c. pone un generale obbligo di tutela dell'integrità psico-fisica del lavoratore, senza ulteriori specificazioni in merito alle condotte omissive e commissive destinate a sostanziarlo, l'onere gravante in capo al dipendente non potrebbe estendersi fino a comprendere anche l'individuazione delle specifiche norme di cautela violate, in special modo ove non si tratti di misure tipiche o nominati. 

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