Conversione del decreto superbonus: detrazione e limitazioni alle compensazioni dei crediti fiscali

La Redazione
04 Giugno 2024

Con la conversione del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, il legislatore ha modificato i criteri della detrazione e della compensazione.

Con la legge 23 maggio 2024, n. 67 (pubblicata nella G.U. del 28 maggio 2024, n. 123), è stata approvata la conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, che reca nuove disposizioni in materia di bonus fiscali edilizi. Tra i principali argomenti, di particolare importanza, la detrazione e la compensazione dei crediti.

Quanto alla detrazione dei crediti, in sede di conversione in legge, è stato previsto che le detrazioni relative a spese sostenute nel 2024 relative al superbonus, bonus barriere architettoniche e sismabonus sono ripartite in 10 quote annuali, anziché in 4/5 come oggi previsto. L'obbligo di ripartizione in 10 anni vale solo per l'utilizzo diretto in dichiarazione dei redditi dei suddetti bonus, mentre non riguarda l'utilizzo dei crediti d'imposta derivanti da cessione o da sconto in fattura. Pertanto, le imprese che hanno acquisito i crediti, anche per effetto dello sconto in fattura, continueranno comunque ad utilizzarli in base all'odierna ripartizione:

  • in 4 rate, se relativi al Superbonus;
  • in 5 quote se connessi ad interventi da Sismabonus, e Bonus barriere architettoniche.

Quanto alle limitazioni afferenti la compensazione, il legislatore prevede che in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle Entrate, per importi complessivamente superiori a euro 10.000, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o per i quali sia intervenuta decadenza dalla rateazione, l'utilizzabilità in compensazione, dei crediti d'imposta (bonus edilizi) èsospesa fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi.

Inoltre, dal 1° luglio 2024, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per importi complessivamente superiori a 100.000 Euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è “esclusala facoltà di avvalersi della compensazione mediante F24, con alcune specifiche eccezioni:

  • ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
  • ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
  • ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.