Licenziamento individuale: illegittimo in caso di assenza ingiustificata del lavoratore in un giorno festivo
07 Giugno 2024
Nel caso in cui, per un ritardo del dipendente, questi abbia prodotto un secondo certificato medico attestante la continuazione della malattia, lasciando “scoperti” due giorni, ossia la domenica e il lunedì, può ritenersi legittimo il licenziamento fondato sull'art. 55-quater, lett. b), TUPI, il quale sia stato preceduto da una contestazione che qualificava come assenza ingiustificata anche il giorno della domenica, seppur il lavoratore non presti in quel giorno il suo servizio? L'art. 55-quater, lett. b, d.lgs. n. 165/2001 prevede la sanzione del licenziamento nel caso di cumulo, nell'arco temporale di un anno, di più di tre giorni di assenza ingiustificata. Nel caso in cui la contestazione sia errata con riferimento anche ad uno solo dei giorni menzionati nel provvedimento disciplinare, la sanzione espulsiva sarà illegittima. Infatti, è decisivo l'aver conteggiato come giorno di assenza anche una domenica, ossia un giorno in cui l'attività lavorativa non viene prestata, sicché il dipendente non avrebbe dovuto recarsi al lavoro. Nel caso di specie, scaduto il primo certificato medico, ne veniva prodotto un secondo attestante la continuazione della malattia, rilasciato due giorni dopo la scadenza del primo (i.e. domenica e lunedì) poiché non richiesto prima dal dipendente, rimanendo, quindi, scoperti due giorni. Sebbene in caso di continuazione di malattia, il nuovo certificato medico debba essere chiesto dal lavoratore nel primo giorno successivo a quello di scadenza del primo certificato, anche se si tratta di un giorno festivo, è da ritenersi errata la conseguenza che anche la domenica possa essere contestata, sul piano disciplinare, come giorno di assenza ingiustificata dal servizio. Ai fini della rilevanza disciplinare, l'assenza ingiustificata dal servizio presuppone necessariamente che il lavoratore abbia omesso di recarsi sul luogo di lavoro e prestare il servizio in un giorno in cui avrebbe dovuto farlo. Il ritardo nel richiedere il rilascio del secondo certificato medico potrebbe eventualmente essere giudicato, di per sé, un inadempimento del lavoratore, ma non determinare un'assenza ingiustificata. A ciò deve aggiungersi il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale, sebbene la disposizione normativa preveda la sanzione del licenziamento, è da escludere qualunque sorta di automatismo, dovendosi apprezzare le circostanze particolari che rendono proporzionata, nel caso concreto, la sanzione disciplinare espulsiva. |