Tardiva comunicazione all'ENEA dei lavori eseguiti per il bonus energetico
07 Giugno 2024
Un contribuente sostiene spese per opere di riqualificazione energetica di un edificio di sua proprietà il cui importo viene portato in detrazione nella dichiarazione dei redditi dell'anno di competenza. Egli invia all'Agenzia delle Entrate la comunicazione di inizio lavori prima dell'inizio dei medesimi ma trasmette all'ENEA la prescritta comunicazione contenente i dati relativi ai lavori eseguiti oltre i 90 giorni dalla conclusione degli stessi. La non tempestività di tale ultimo adempimento è correlata ad un malinteso con il fornitore. Nella suddetta ipotesi, il contribuente può correre il rischio di perdere il diritto al bonus agevolativo con il consequenziale recupero da parte dell'Amministrazione finanziaria? Già con la legge finanziaria 2007 è stata prevista per i contribuenti la possibilità di detrarre dall'imposta lorda una quota delle spese documentate e relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti. Il legislatore ha stabilito che la detrazione fiscale può essere concessa in coerenza con le norme di attuazione della disciplina agevolativa (regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41 e successive modificazioni), sempreché la rispondenza dell'intervento ai previsti requisiti venga asseverata da un tecnico abilitato e che il contribuente acquisisse la certificazione energetica dell'edificio (art. 6 del d.lgs. n.192/2005) ovvero un "attestato di qualificazione energetica", predisposto ed asseverato da un professionista abilitato. Il sopracitato regolamento attuativo ha poi individuato specifici casi di diniego di detrazione, fra cui: l'effettuazione di pagamenti secondo modalità diverse da quelle previste; l'esecuzione di opere edilizie difformi da quelle comunicate; la violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, nonché di obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti e comunicate alla direzione regionale delle entrate territorialmente competente. In particolare, per il profilo che qui interessa, il d.m. attuativo del 2007 ha previsto per il contribuente che intende fruire delle agevolazioni fiscali legate all'efficientamento energetico l'onere di trasmettere all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) una comunicazione contenente i dati relativi ai lavori eseguiti entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori. Sull'efficacia di tale adempimento, se sostanziale o meramente formale, si è alimentato nel corso degli anni un dibattito giurisprudenziale circa la mancata o tardiva trasmissione della comunicazione all'ENEA che talvolta ha condotto i giudici a considerarlo un requisito necessario pena la decadenza dal beneficio fiscale, altre volte adempimento meramente formale la cui omissione e/o tardività non potrebbe determinare la perdita dell'agevolazione. Occorre considerare che la recente giurisprudenza della Corte di cassazione ha avallato la tesi più restrittiva ricordando che la normativa in questione si pone un obiettivo di controllo sulla effettiva spettanza dell'agevolazione, in modo da impedire eventuali frodi e attribuire all'organo deputato allo svolgimento di tali controlli un termine congruo per l'adempimento di tale funzione, diretta a verificare se effettivamente i lavori, in quanto diretti a salvaguardare l'ambiente risparmiando energia o producendola in maniera pulita risultino meritevoli di vantaggi fiscali. La norma, ha affermato la Corte di cassazione, costituisce un ragionevole bilanciamento tra la libertà di iniziativa economica privata (che verrebbe seriamente ostacolata qualora il margine temporale con il quale va comunicato in anticipo la comunicazione all'ENEA fosse eccessivo), la tutela dell'ambiente e la tutela delle entrate fiscali dello Stato. Con tali argomentazioni, la Suprema Corte è giunta quindi ad affermare che «l'omessa comunicazione all'ENEA entro un termine specifico costituisce una causa ostativa alla concessione delle agevolazioni relative agli interventi di riqualificazione energetica». Tuttavia, si registra giurisprudenza territoriale che si è successivamente e anche recentemente discostata da tale indirizzo interpretativo di legittimità considerando dirimente la circostanza che il termine di 90 giorni non viene previsto dalla legge come perentorio: «si tratta, dicono i giudici di merito, di un adempimento formale e non sostanziale che giustifica, al più, una sanzione, ma non la perdita dell'agevolazione». In particolare, i giudici territoriali hanno affermato che la non perentorietà del termine per la comunicazione all'ENEA troverebbe conferma anche nella finalità dell'adempimento: mentre, infatti, il controllo dell'Amministrazione finanziaria, ai fini del riconoscimento della spettanza della detrazione, deve riguardare la dimostrazione da parte del contribuente che le spese detratte siano state effettivamente sostenute in relazione ad interventi finalizzati al risparmio energetico, la comunicazione all'ENEA ha finalità essenzialmente statistiche, cioè di monitoraggio e di valutazione di detto risparmio energetico. Al di là dell'oscillazione giurisprudenziale in materia, che non consente di dare una risposta certa al quesito proposto, occorre tenere in considerazione che l'ordinamento tributario offre al contribuente un ulteriore istituto (la remissione in bonis) che gli consente di sanare l'inadempimento e di conservare i benefici fiscali anche quando egli sarebbe decaduto per il mancato rispetto dei termini previsti dalla norma agevolativa. Tuttavia, detto istituto può operare solo al ricorrere delle seguenti condizioni: – devono sussistere tutti i requisiti sostanziali per godere dell'agevolazione; – il contribuente deve effettuare la comunicazione (o l'adempimento) entro la prima dichiarazione utile (ovvero entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi all'interno della quale il beneficiario intende utilizzare la prima quota di detrazione; – la violazione non deve essere già stata contestata o non devono essere state avviate attività ispettive; – il contribuente deve versare, tramite modello F24, la sanzione minima di 250 euro per ciascuna violazione commessa. |