Il divieto di iscrizione ipotecaria sulla prima casa del contribuente dopo la riforma fiscale

07 Giugno 2024

Il presente contributo analizza come la riforma fiscale è intervenuta sulle regole che disciplinano il procedimento di riscossione.

A tal proposito l'11 marzo il Consiglio dei Ministri n. 74 ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale di riscossione.

Diversi i punti interessati dalla riforma tra cui:

  1. il discarico automatico dei ruoli affidati all'agenzia delle Entrate Riscossione decorsi 5 anni dal loro affidamento (restano esclusi i crediti oggetto di procedure esecutive, concorsuali o oggetto di accordi di ristrutturazione del debito ai sensi del codice della crisi d'impresa). Tra le diverse prescrizioni vi è anche quella che prevede che in caso di discarico anticipato e comunque fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'affidamento, l'ente creditore, se ha conoscenza di nuovi, circostanziati e significativi elementi reddituali o patrimoniali del debitore, può entro il predetto termine e sempre che il diritto di credito non si è prescritto, riaffidare le somme discaricate all'Agenzia delle entrate-riscossione, comunicandole i beni del debitore da aggredire.
  2. il rafforzamento delle procedure di rateizzazione, con la previsione di una ipotesi di proroga, qualora le condizioni del contribuente-debitore siano peggiorate al fine di non vessare il contribuente che versi già in condizioni di difficoltà.
  3. la semplificazione dei procedimenti di rimborso di competenza dell'agenzia delle entrate per debiti iscritti a ruolo.

 Il 28 maggio la Commissione delle Finanze della Camera (Comm. VI) nell'esprimere un parere favorevole allo schema di decreto legislativo recante principi e criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione, ai sensi degli artt. 11 e 18 l. 9 agosto 2023, n. 111 (Atto n. 152), ha segnalato l'esigenza di integrare lo schema con una serie di misure per rendere meno aggressiva l'azione di riscossione nei confronti del contribuente.

In particolare, la Commissione ha suggerito l'inserimento di una previsione che vieti l'iscrizione ipotecaria, in favore dei contribuenti facenti parte di un nucleo familiare con figli a carico sull'immobile adibito a prima casa di abitazione, al ricorrere di specifiche condizioni.

Affinché, infatti, possa essere esclusa l'ipoteca sulla prima casa è necessario che l'interessato avanzi una proposta di rateazione ovvero dimostri la volontà di assolvere al debito tributario. Come si legge, invero, nel parere della Commissione alla lettera k) il Governo può valutare l'opportunità di: «introdurre il divieto di iscrizioni ipotecarie a carico della prima casa di abitazione di un nucleo familiare, qualora il contribuente appartenente a un nucleo familiare con figli a carico, dopo la notifica delle cartelle o del preavviso di iscrizione ipotecaria, proponga il pagamento bonario del debito fiscale ovvero qualora, dopo aver impugnato i titoli su cui si fonda la pretesa esecutiva o dopo aver proposto opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., chieda di definire il contenzioso; introdurre in tali casi la più ampia facoltà di rateizzazione del debito, senza ulteriori interessi, ovvero, qualora vi sia un contenzioso pendente, la facoltà di definire la vertenza con il pagamento di una percentuale del credito, senza l'applicazione di interessi o sanzioni, né spese legali; precisare, in ogni caso, che le iniziative contro il patrimonio del contribuente, nonché le azioni di recupero, siano sospese o revocate qualora intervenga o sia già stata pubblicata una sentenza – anche non definitiva – favorevole al nucleo familiare».

Si tratta, dunque, di un beneficio di cui può fruire il contribuente qualora sia maturato il presupposto previsto ex lege che si sostanzia, ad esempio, nella proposta formulata dall'interessato di provvedere al pagamento bonario del debito fiscale.

Tale intervento dimostra il cambiamento del rapporto tra Amministrazione finanziaria e contribuente che assume sempre di più i connotati di una “relazione” fondata sulla reciproca fiducia e sulla leale collaborazione. L'intervento, infatti, è chiaramente a tutela del contribuente e del libero godimento dei suoi diritti. La sollecitazione della Commissione si inserisce nel cd. favor familiae che costituisce la trama assiologica dell'intera riforma fiscale. La famiglia diviene il focus del sistema impositivo, il quale opera a tutela dei diritti costituzionali anche in considerazione dell'assunto che la “prima casa” è l'espansione della persona umana. Ancora una volta, dunque, la finanza pubblica dialoga con i diritti costituzionali (artt. 29 e 31 Cost.) operando nel pieno dispiegarsi del principio di leale collaborazione.

(tratto da dirittoegiustizia.it)

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