Incidente su strada provinciale: responsabilità da cose in custodia e valutazione del concorso del danneggiato

La Redazione
14 Giugno 2024

La Suprema Corte è chiamata a decidere in ordine ai profili di responsabilità derivanti da un sinistro verificatosi su un tratto di strada provinciale. I giudici chiariscono con la loro recente pronuncia (n. 12861/2024) la responsabilità tra un Consorzio e una Provincia in caso di sinistro, valutando il concorso di colpa del danneggiato e fornendo un'interpretazione delle normative vigenti in materia.

Un ciclista, in sella alla propria bicicletta, percorreva una strada provinciale e al termine di una curva incorreva in una buca non visibile cadendo e fratturandosi un gomito. Citava dunque in giudizio il Consorzio X. che «risultava avere la manutenzione della strada per come affidatagli dalla provincia» e anche la provincia, ma il Tribunale riteneva responsabile solo quest'ultima, condannandola al risarcimento dei danni. In secondo grado veniva accolto l'appello incidentale del danneggiato che verteva unicamente sulle spese di primo grado - liquidate a favore del Consorzio X. ponendole a carico del Consorzio Comunale Y subentrato alla provincia regionale.

Contro tale decisione ricorreva per cassazione il Consorzio Comunale Y lamentando in primo luogo che la Corte di Appello «avrebbe dovuto prendere atto che l'incidente verificatosi nel 2009 è avvenuto su un tratto stradale [...] che, alla data del verbale di consegna al Consorzio X., non esisteva ancora e che è stato invece realizzato successivamente dal medesimo consorzio e mai consegnato alla Provincia Regionale». Lamentava inoltre la violazione dell'articolo 141 del Codice della strada e dell'art.1227 c.c.. Il ciclista in sostanza «avrebbe dovuto tenere una condotta più prudente e adeguata alle condizioni della strada».

Per la Cassazione entrambi i motivi non possono essere ammessi, essendosi i giudici di secondo grado rispetto al concorso di colpa del danneggiato «ne avevano tenuto esplicitamente conto, concludendo nel senso che non poteva ravvisarsi nel comportamento del ciclista alcuna imprudenza, atteso che la buca non era visibile: l'accertamento circa la condotta tenuta dal danneggiato è un accertamento in fatto, che è rimesso al giudice di merito, e sul quale quest'ultimo ha fornito in sentenza sufficiente motivazione».

Il ricorso per Cassazione presentato dal Consorzio Comunale Y è stato dunque dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alla rifusione delle spese di lite.

 

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