Agevolazioni per acquisto della prima casa: possibile integrazione della dichiarazione?
14 Giugno 2024
Qualora il contribuente abbia acquistato un immobile dichiarando di voler usufruire dell'agevolazione “prima casa”, può successivamente integrare/modificare tale dichiarazione con apposito atto notarile? Un contribuente acquista un immobile non di lusso dichiarando di voler usufruire delle agevolazioni fiscali con aliquota al 4%. Successivamente egli integra l'atto di acquisto originario “prima casa”, confermando l'acquisto agevolato ma modificando la dichiarazione in «svolgimento della propria attività lavorativa nel Comune ove è sito l'immobile acquistato». L'Agenzia delle Entrate notifica al contribuente un avviso con cui liquida al contribuente la maggiore imposta di registro conseguente alla revoca dell'agevolazione per il mancato trasferimento della residenza nei termini di legge. L'ordinamento tributario (art. 1, d.p.r. n. 131/1986, nota II bis) stabilisce che, ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata in relazione agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni: a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto; b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare; c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni. La giurisprudenza e la stessa prassi dell'Agenzia delle Entrate hanno considerato applicabile l'agevolazione: — indipendentemente dalle caratteristiche dell'unità immobiliare (ex decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 2 agosto 1969) ma con esclusivo riferimento alla categoria catastale in cui è classificato o classificabile l'immobile; — nel caso di trasferimento di immobile in corso di costruzione, in presenza dei requisiti previsti dalla sopracitata nota II-bis, sempreché l'immobile sia classificabile nelle menzionate categorie catastali (da A/2 ad A7); — nel caso di immobili abitativi per i quali sia possibile un cambio di destinazione. I principi elaborati dalla giurisprudenza in materia e i chiarimenti offerti dalla stessa prassi dell'Amministrazione finanziaria, confortano l'atto di integrazione circa lo stabilimento della residenza nel Comune in cui è sito l'immobile acquistato con le agevolazioni “prima casa”. Ciò che evidentemente rileva è l'effettivo possesso del requisito da parte del contribuente. |