Contratto a termine: nell’esecuzione sono possibili sostituzioni successive a catena per esigenze aziendali?
21 Giugno 2024
Nel caso in cui il lavoratore sia stato assunto con contratto a tempo determinato per la sostituzione di un altro dipendente, il datore può disporre anche di tale lavoratore destinandolo a sostituzioni successive a catena per esigenze aziendali? Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata superiore a 12 mesi qualora ciò sia giustificato da esigenze sostitutive di altri lavoratori (art. 19, co.1, lett. b-bis, d.lgs. n. 81/2015). Le ragioni di carattere sostitutivo devono essere specificate nel contratto anche al fine di garantire l'immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto, rendendo evidente la specifica connessione tra la durata temporanea della prestazione e le esigenze datoriali. La causale prefata non comporta, tuttavia, che l'assunto a termine debba necessariamente essere destinato alle medesime mansioni o allo stesso posto del lavoratore assente, atteso che la sostituzione ipotizzata dalla norma va intesa nel senso più confacente alle esigenze dell'organizzazione datoriale. Pertanto, non può essere disconosciuta al datore – nell'esercizio del potere di autorganizzazione – la facoltà di disporre l'utilizzazione del personale, incluso il lavoratore assunto a termine, anche mediante spostamenti interni, con conseguente possibilità di operare sostituzioni successive per scorrimento a catena, sempre che vi sia una correlazione tra assenza ed assunzione a termine, nel senso che la seconda deve essere realmente determinata dalla necessità creatasi nell'azienda per effetto della prima. |