Licenziamento disciplinare: è tardivo se irrogato ad un dipendente reintegrato dopo la contestazione disciplinare per fatti emersi nel corso del giudizio

01 Luglio 2024

A mezzo di tale sentenza la Suprema Corte ribadisce i limiti della legittimità del licenziamento disciplinare comminato ad un indipendente per aver registrato il proprio capo, precisando il concetto di immediatezza relativa nelle contestazioni disciplinari operate ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori.

In tema di licenziamento disciplinare, l'immediatezza della contestazione va intesa in senso relativo, dovendosi dare conto delle ragioni che possono cagionare il ritardo (quali il tempo necessario per l'accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell'impresa), con valutazione riservata al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici.

Ne consegue l'applicazione della tutela indennitaria cd. forte nella misura prevista dal comma 5 dello stesso art. 18, nel testo modificato dalla l. n. 92/2012, laddove l'applicazione della tutela indennitaria cd. debole di cui al comma 6 dell'art. 18 cit. deve ritenersi relegata, in base alla condivisibile giurisprudenza di questa Corte, all'ipotesi di violazione di natura procedurale, cioè di contestazione avvenuta oltre i termini previsti dalla legge o dal contratto collettivo.

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