Regolamento condominiale: limitazioni consentite alle parti private solo con voto unanime
27 Giugno 2024
La Corte d'appello di Milano rigettava il gravame, affermando che l'art. art. 3-bis, lett. l), del regolamento «pur collocato all'interno della disciplina destinata all'uso delle parti comuni prevede specifici divieti o comunque limitazioni ai condomini che risultano obiettivamente riferibili anche alle porzioni di proprietà esclusiva, fra cui battere tappeti e coperte, eseguire lavori rumorosi, arrecare molestia con rumori provocati da macchine o motori nonché da autoveicoli e motocicli e quant'altro fuori dagli orari stabiliti dall'assemblea, in tal modo demandando a quest'ultima il potere appunto di stabilire gli orari per l'esercizio delle predette attività, potere che l'assemblea aveva legittimamente esercitato approvando il nuovo art. 3-bis». Il caso arriva in Cassazione dove il Collegio accoglie i primi tre motivi di doglianza. I ricorrenti sottolineano correttamente come la delibera che ha introdotto il nuovo articolo in questione «avrebbe dovuto essere approvata dall'assemblea all'unanimità, dovendo in caso contrario considerarsi nulla perché eccedente i limiti dei poteri dell'assemblea» (Cass. n. 7630/1990 e Cass. n. 4632/1994). Inoltre, il regolamento contrattuale «può imporre divieti e limiti di destinazione alle facoltà di godimento dei condomini sulle unità immobiliari in esclusiva proprietà, sia mediante elencazione di attività vietate, sia con riferimento ai pregiudizi che si intende evitare, ma la compressione di facoltà normalmente inerenti alle proprietà esclusive deve risultare da espressioni incontrovertibilmente rilevatrici di un intento chiaro, non suscettibile di dar luogo ad incertezze; pertanto, l'individuazione della regola dettata dal regolamento condominiale di origine contrattuale, nella parte in cui impone detti limiti e divieti, va svolta rifuggendo da interpretazioni di carattere estensivo, sia per quanto concerne l'ambito delle limitazioni imposte alla proprietà individuale, sia per quanto attiene ai beni alle stesse soggetti» (Cass. n. 21307/2016). Per tutti questi motivi, il ricorso in oggetto viene accolto e la sentenza impugnata cassata in relazione ai motivi esaminati. (fonte: dirittoegiustizia.it) |