Limiti del taglio di alberi nell’area comune destinata al verde

02 Luglio 2024

In area comune destinata al verde, i singoli proprietari non possono autonomamente procedere al taglio degli alberi. Difatti, in queste ipotesi, salvo casi di sicurezza, l'intervento non può essere legittimamente disposto neppure dall'assemblea in ipotesi di accertato pregiudizio estetico e diminuzione della complessiva amenità dei beni comuni.

Il caso

I giudici della Corte territoriale ordinavano a Tizia la rimozione di impianti idrici e di scarico a servizio dell'appartamento realizzato nei locali al piano terra, posti a distanza inferiore a quella legale, confermando la pronuncia nella parte in cui aveva disposto la divisione di un'area antistante al fabbricato comune.

In particolare, secondo il giudice di appello distrettuale, pur non essendovi accordo tra le parti, non era affatto preclusa la divisione dell'area ai sensi delle norme sulla comunione o dell'art., 1119 c.c., non essendo compromessa l'utilità ritraibile dal bene comune. La Corte di merito, inoltre, aveva respinto la domanda di risarcimento del taglio di due alberi, reputandolo legittimo esercizio del diritto al pari uso della cosa comune ai sensi dell'art. 1102 c.c.

Averso il provvedimento in esame, la ricorrente proponeva ricorso in Cassazione e, tra le varie contestazioni, eccepiva la violazione della disciplina del condominio in quanto la resistente aveva proceduto alla divisione del giardino comune mediante la costruzione di un muro e l'installazione di impianti. Inoltre, contestava il taglio di due alberi esistenti nel cortile comune, sull'assunto che tale attività andava valutata non autonomamente, ma nel quadro della complessiva modificazione della cosa comune, apparendo strumentale alla destinazione del giardino ad area di parcheggio, avendo comportato l'eliminazione di un elemento di pregio e di decoro dello stabile.

La condominialità della porzione del cortile

La porzione comune, sebbene divisa, non aveva perso la sua destinazione ad area verde, mentre l'estensione di ciascuna quota, di circa 60 metri quadri, consentiva il godimento autonomo, agevolato dalla dotazione di accesso sulla porzione di cortile rimasta indivisa e di potenziale accesso autonomo sulla pubblica via con la quale entrambe le porzioni confinavano per un lato, ricavandone ugualmente aria e luce ed apparendo incrementato il valore delle porzioni.

La divisione non aveva, poi, eliminato la condominialità della porzione pavimentata del cortile, funzionale all'accesso sia alle proprietà individuali poste al piano terra che al giardino. Su tale aspetto, i giudici rigettavano il motivo.

Taglio degli alberi presenti sull'area comune destinata a verde

Nella vicenda in commento, i giudici di merito, reputandolo espressione del diritto di pari uso della cosa comune ai sensi dell'art. 1102 c.c., avevano ritenuto legittimo il taglio di due alberi presenti sull'area comune destinata a verde.

Tuttavia, a parere della Corte di legittimità, non era stata verificata la compatibilità con i limiti previsti dalla norma, che consente al singolo di servirsi della cosa comune e di farne un uso più intenso sempre che sia rispettata la destinazione del bene e non siano frapposti impedimenti agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto, essendo ammissibili, nei limiti prescritti, anche modificazioni o trasformazioni sostanziali. 

Le condizioni per il taglio degli alberi

Per accertare la legittimità dell'intervento era necessario verificare se il taglio degli alberi avesse costituito attività eccedente dai limiti di godimento concessi al singolo e, in particolare, se, come dedotto in ricorso, avesse compromesso l'aspetto estetico dell'edificio di cui gli alberi costituivano elemento caratterizzante e di pregio.

D'altronde, tale intervento sui beni condominiali non poteva essere legittimamente disposto neppure dall'assemblea in ipotesi di accertato pregiudizio estetico e diminuzione della complessiva amenità dei beni comuni, essendo invece reputato ammissibile se tale da comportare un miglioramento, un uso più comodo o un maggior rendimento del bene comune suddetto; oppure, se giustificato da esigenze di sicurezza e di eliminazione di fattori di pericolo dovendo ricordarsi che anche i poteri di godimento che competono al singolo sono subordinati al rispetto dei limiti prescritti dall'art. 1120, comma 4, c.c. in tema di decoro architettonico.

Per meglio dire, in relazione alla questione in oggetto, anche in altri precedenti, i giudici di legittimità hanno sottolineato che l'assemblea può deliberare l'abbattimento di alberi ritenuti pericolanti in quanto, in tal caso, costituisce un intervento di manutenzione delle cose comuni e non un'innovazione di cui all'art. 1120 c.c., atteso che con questo termine s'intende non qualsiasi mutamento o modificazione della cosa comune ma, solamente, quella modificazione materiale che ne alteri l'entità sostanziale o ne muti la destinazione originaria.

In conclusione, il ricorso è stato accolto su questo aspetto e, per l'effetto, il provvedimento è stato cassato con rinvio alla Corte d'appello in diversa composizione.

(fonte: dirittoegiustizia.it)

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