Responsabilità solidale dell’amministratore di società «a maglie strette»

La Redazione
04 Luglio 2024

La controversia aveva ad oggetto un avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle Entrate contestava ad una società sportiva dilettantistica l'indebito utilizzo delle agevolazioni per le SSD in materia di IVA. Tale avviso includeva l'annotazione di sussistenza della solidarietà tributaria a carico del socio ed amministratore della società in qualità di autore della violazione. L'avviso era stato notificato solo alla società che lo aveva prontamente impugnato con un ricorso che era stato respinto dalla corte tributaria adita. Successivamente, l'Agenzia delle Entrate notificava alla società e all'amministratore (in proprio e non in qualità di rappresentante), l'intimazione di pagamento per le somme dovute, sia a titolo di imposta I.V.A., di interessi e sanzioni, dovute sulla base dell'esito del giudizio di primo grado. Avverso tale l'intimazione di pagamento il contribuente proponeva ricorso contestando l'illegittimità dell'atto impugnato per mancata preventiva notifica di cartella di pagamento o dell'avviso di accertamento esecutivo e la carenza dei requisiti per essere considerato coobbligato con la società accertata tenuto conto che trattasi di società di capitali che risponde con il proprio patrimonio per le imposte accertate e le sanzioni irrogate. I giudici di prime cure respingevano entrambi i motivi di impugnazione. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva appello alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, la quale, in riforma della sentenza appellata, accoglieva l'appello.

Non può esserci solidarietà dell’amministratore in quanto l’obbligazione tributaria resta sempre a carico della società dotata di personalità giuridica perfetta. Tale regola generale può essere derogata solo laddove l’Amministrazione finanziaria provi la fittizietà della società che sarebbe stata creata nell’esclusivo interesse dell’amministratore e che quanto contestato ha prodotto vantaggio solo a questi e non alla società. 

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