La sospensione necessaria del processo civile opera anche in pendenza di giudizio amministrativo?

La Redazione
09 Luglio 2024

Nella sentenza in oggetto, il Tribunale di Torino valuta l'applicazione dell'art. 295 c.p.c. - ossia la sospensione necessaria del processo civile - in pendenza di un giudizio amministrativo, al fine di evitare un possibile contrasto tra giudicati. 

L'art. 295 c.p.c. disciplina la sospensione necessaria del processo civile, prevedendo che il giudice possa sospendere il giudizio se egli stesso o altro giudice debba risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa.

Benché la norma non preveda la pregiudiziale controversia amministrativa, non può escludersi la configurabilità di una sospensione necessaria del giudizio civile in pendenza di un giudizio amministrativo, ammissibile qualora sia necessario evitare un conflitto di giudicati. Tale ipotesi, tuttavia, non ricorre se il possibile contrasto riguardi soltanto gli effetti pratici dell'una o dell'altra pronuncia e se, in particolare, tra i giudizi sussista diversità di parti.

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